- 15/12/2025
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario,
la nostra azienda intende promuovere la sostenibilità degli imballaggi alimentari utilizzati, riferendo all’impiego di plastica riciclata. Esistono appositi standard da seguire per questi ‘green claims’?
Molte grazie, Paolo
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in Agri-Food Systems
Caro Paolo,
i ‘green claims’ sulla sostenibilità degli imballaggi sono sempre più diffusi e finalmente anche soggetti a precise regole, le quali risultano indispensabili a proteggere i consumatori e il mercato rispetto a una pletora di pratiche commerciali ingannevoli (Dongo, 2023).
Green Claims Directive
La Green Claim Directive (EU) 2024/825 – intervenuta a riforma della Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC, che trova attuazione in Italia nel Codice del Consumo (d.lgs. 206/05 e successive modifiche) – ha introdotto due definizioni essenziali:
a) ‘asserzione ambientale’. I ‘green claims’ comprendono tutti i messaggi avente carattere non obbligatorio (a norma del diritto dell’Unione o nazionale), in qualsiasi forma – compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti – ove si asserisca o si suggerisca che un determinato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico:
- abbia un impatto positivo o nullo sull’ambiente, oppure
- sia meno dannoso per l’ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici, ovvero
- abbia migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;
b) ‘asserzione ambientale generica’, intesa come qualsiasi ‘green claim’ formulato per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, che non sia incluso in un marchio di sostenibilità e venga presentato senza specificazione, in termini chiari ed evidenti, tramite lo stesso mezzo di comunicazione.
Pratiche commerciali ingannevoli
Le pratiche commerciali ingannevoli introdotte dalla Green Claims Directive – che si aggiungono a quelle già indicate nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali – sono anzitutto due:
- riferire ‘a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise come pure altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l’attuazione, come l’assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori’;
- omettere di indicare ‘le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni’, nei casi in cui ‘l’operatore economico fornisce un servizio di raffronto fra prodotti e comunica al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità’.
Le seguenti pratiche commerciali sono inoltre considerate sempre ingannevoli:
- formulare un’asserzione ambientale generica, – quali ad esempio «rispettoso dell’ambiente», «ecocompatibile», «verde», «amico della natura», «ecologico», «rispettoso dal punto di vista ambientale», «rispettoso dal punto di vista del clima», «che salvaguarda l’ambiente», «rispettoso in termini di emissioni di carbonio», «efficiente sotto il profilo energetico» – in assenza di una specificazione che di fatto consiste in un marchio di qualità ecologica, certificato da parte terza secondo standard ISO 17065;
- esprimere un green claim ambientale sul prodotto nel suo complesso o l’attività dell’operatore economico nel suo complesso, quando esso riguardi soltanto un aspetto determinato del prodotto o uno specifico elemento dell’attività dell’operatore economico;
- asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra.
Plastica riciclata nei materiali
Il regolamento (UE) 2022/1616 riporta alcune definizioni di interesse per l’analisi del quesito, tra cui:
- materia plastica riciclata. La materia plastica che risulta dal processo di decontaminazione di un processo di riciclaggio, nonché la materia plastica che deriva dalle successive operazioni del processo di post-lavorazione e non è ancora trasformata in materiali e oggetti di materia plastica riciclata;
- materiali e oggetti di materia plastica riciclata. I materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nel loro stato finito e che sono costituiti, in tutto o in parte, da materia plastica riciclata;
- contenuto di riciclato. La quantità di materia plastica riciclata che risulta direttamente dal processo di decontaminazione di un processo di riciclaggio, contenuta nella materia plastica riciclata sottoposta a un ulteriore processo di post-lavorazione o in materiali e oggetti di materia plastica riciclata fabbricati a partire da essa.
L’allegato I del regolamento distingue chiaramente i diversi input che possono venire decontaminati da una tecnologia di riciclaggio autorizzata ai sensi del regolamento. Tali input sono così distinti:
- post-consumer waste (PCW). I rifiuti post-consumo di materia plastica raccolti in conformità all’articolo 6 del regolamento;
- food-grade. La materia plastica che, come materiale primario, era conforme ai requisiti del Plastics Regulation (EU) No 10/2011, PR, ai fini dell’impiego nei food contact materials;
- PCW per uso non alimentare. Gli imballaggi che non sono stati utilizzati per imballare prodotti alimentari (perciò anche non conformi al PR) e altri materiali di materia plastica post-consumo non già destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- % per uso non alimentare (% p/p): la quantità massima di PCW per uso non alimentare presente nell’input.
L’elenco delle tecnologie di riciclaggio idonee comprende un sistema che permette l’uso di una quota massima del 5% di PCW (PET) proveniente da materiali ed oggetti a contatto con sostanze non alimentari.
Le etichette dei food contact materials in plastica riciclata destinata agli utilizzatori devono riportare le seguenti informazioni pertinenti:
- quota in peso (%) del contenuto di riciclato;
- percentuale massima in peso del contenuto di riciclato che i materiali e gli oggetti finali di materia plastica riciclata possono contenere, se questa è inferiore al 100%.
Conclusioni
L’informazione al consumatore relativa alla quota di plastica riciclata nei materiali utilizzati per gli imballaggi alimentari deve essere anzitutto veritiera e coerente, perciò dimostrabile sulla base delle schede tecniche dei materiali impiegati.
Non esiste una soluzione unica per definire le modalità di espressione dei ‘green claim’ a fronte della varietà di messaggi, marchi di sostenibilità e certificazioni di parte terza che possono venire utilizzati nei diversi casi, e delle forme di espressione nei contesti di etichette e pubblicità.
La nostra squadra di FARE (Food and Agriculture Requirements) è a disposizione degli operatori che intendano sviluppare modelli di informazione pienamente legittimi e trasparenti, nel rispetto delle aspettative dei consumatori e dei principi di libera concorrenza.
Cordialmente
Dario
Foto di Killari Hotaru su Unsplash
Riferimenti
- Commission Regulation (EU) 2022/1616 of 15 September 2022 on recycled plastic materials and articles intended to come into contact with foods, and repealing Regulation (EC) No 282/2008. Consolidated text: 16/03/2025 http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1616/2025-03-16
- Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food. Consolidated text: 16/03/2025 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/2025-03-16
- Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and through better information http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj
- Dongo, D. (2023, 23 marzo). Green Claims Directive, la debole proposta di Bruxelles contro il greenwashing. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/green-claims-directive-la-debole-proposta-di-bruxelles-contro-il-greenwashing/
- Repubblica Italiana. Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del Consumo. Normattiva (ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 24/02/2025) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206


