Indicazione di origine dell’ingrediente primario

Caro Dario,

non mi è chiaro come bisogna riportare la notizia che il grano ha una origine diversa rispetto a quella del prodotto, sull’etichetta di una pasta che riporta il simbolo della bandiera italiana o altra immagine legata al ‘Made in Italy’. Quale altezza devono avere i caratteri?

Grazie, Sandro

Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale


Caro Sandro,

il regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, all’articolo 26.3, dispone che ‘Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento’
.

Il regolamento (UE) 2018/775 – in esecuzione dell’articolo 26.3 del regolamento (UE) n. 1169/2011 – specifica poi le condizioni, le deroghe e le modalità di informazione al consumatore, nei casi in cui il Paese d’origine dell’alimento venga dichiarato ed esso non coincida con il Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario.

Indicazione di origine o provenienza dell’ingrediente primario

Ai sensi dell’articolo 2 (Indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario) del regolamento (UE) 2018/775:

‘L’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso Paese d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento, viene fornita:

a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o

ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di Paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o

iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o

iv) uno o più Stati membri o Paesi terzi; o

v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un Paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o

vi) il Paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:

«(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (Paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

Modalità d’indicazione

Quanto alle modalità di indicazione delle notizie sopra esposte, l’articolo 3 (Presentazione delle informazioni) del regolamento (UE) 2018/775 stabilisce che:

  • le informazioni sono riportate con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011 per le informazioni obbligatorie in etichettatura dei prodotti alimentari. Vale a dire altezza minima della mediana (lettera x) pari o superiore a 1,2 mm. Ovvero pari o superiore a 0,9 mm, nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misuri meno di 80 cm2 (reg. n. UE 1169/11, articolo 13.2 e Allegato IV);
  • ‘se il Paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato con parole, le informazioni (…) appaiono nello stesso campo visivo dell’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento e in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento’;
  • se il Paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento non è indicato con parole, le informazioni fornite (…) appaiono nello stesso campo visivo dell’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento’.

Riferimenti geografici figurativi

Nell’ipotesi in cui il Paese di origine dell’alimento venga indicata attraverso una bandiera o altra raffigurazione grafica o simbolica, ai sensi dell’articolo 3.3 del regolamento (UE) 2018/775, l’informazione di cui all’articolo 2 del regolamento stesso è soggetta ai seguenti requisiti:

  • stesso campo visivo (vale a dire, stesso lato o area della confezione ove è riportata l’origine dell’alimento);
  • altezza minima dei caratteri pari a quella stabilita dal regolamento (UE) 1169/11 per le informazioni obbligatorie in etichetta. Vale a dire, un’altezza della lettera ‘x’ > 1,2 mm, ovvero > 0,9 mm per imballaggi con superficie inferiore a 80 cm².

Conclusioni provvisorie

Nel caso in cui il Paese d’origine dell’alimento venga indicato con raffigurazioni grafiche o simboliche, quali la bandiera nazionale, la diversa origine o provenienza dell’ingrediente primario deve venire esposta nello stesso campo visivo dell’etichetta con una dicitura – tra le diverse previste all’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/775 – di caratteri non inferiori all’altezza minima stabilita per le informazioni obbligatorie in etichettatura.

Non esistono, ad oggi, linee guida emanate dalla Commissione europea o dalle autorità competenti degli Stati membri (né del Regno Unito) che ipotizzino una dimensione dei caratteri superiore a quella minima stabilita.

La specificità e il dettaglio delle norme richiamate, del resto, non lasciano spazio ad alcuna interpretazione estensiva da parte delle autorità. Si segnalano al riguardo le linee guida di settore pubblicate da FoodDrinkEurope, Primary Food Processors (PFP) ed EuroCommerce (2020).

Cordialmente,

Dario

Foto di Giusi Borrasi su Unsplash

Riferimenti

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento. Testo consolidato: 06/09/2019 http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/775/2019-06-09



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