- 25/04/2026
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario,
vorrei ricevere una tua opinione circa i diritti del consulente tecnico in ambito di assistenza ad analisi (nello specifico, alimentari) non ripetibili.
Posto che mi è chiaro che il laboratorio di analisi non può esprimere un giudizio di conformità circa gli esiti analitici, rilevo che gli Istituti di riferimento sono restii, se non addirittura totalmente indisponibili, a fornire collaborazione in merito a:
- possibilità del CT di venire informato, con modalità anche diverse rispetto alla presenza fisica, sull’andamento delle analisi e sulla loro conclusione;
- oggetto delle verbalizzazioni del CT. È possibile che esse si limitino alla mera attività di laboratorio, escludendo quindi valutazioni ad esempio circa le modalità di campionamento, i tempi e le temperature di trasporto?
- prendere in considerazione l’esistenza di challenge test validati da un Ente terzo (di solito si tratta di Istituti Universitari) e approvati dall’Autorità Veterinaria territorialmente competente, così da adottare, come previsto dal Regolamento (CE) 2073/2005, il metodo di analisi quantitativo per la ricerca di listeria, e non quello qualitativo.
Vorrei ricevere un supporto oggettivo alle ‘rimostranze’ che spesso vengono tacciate come pretese non accettabili o, viceversa, comprendere che come CT non ho altro diritto se non quello di essere sempre presente e, come un guardiano, limitarmi a verificare che il laboratorio operi nel rispetto della buona prassi e delle prescrizioni del metodo di prova adottato.
Molte grazie, Paolo
Caro Paolo,
la questione che poni riguarda un’area in cui il diritto processuale penale interseca la tecnica analitica e le norme di sicurezza alimentare, con zone grigie interpretative che meritano un’analisi puntuale.
Quadro normativo di riferimento
I riferimenti normativi principali applicabili alla fattispecie – nel procedimento penale nonché per analogia, in difetto di apposite previsioni della legge 689/1981, anche in quello amministrativo – sono:
- art. 360 c.p.p. — accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero;
- art. 230 c.p.p. — attività dei consulenti tecnici (nel contesto della perizia);
- art. 223 disp. att. c.p.p. — analisi di campioni e garanzie per l’interessato.
La normativa processuale penale è costruita attorno al rapporto tra gli accertamenti tecnici irripetibili e i diritti della difesa, senza tuttavia disciplinare in modo esplicito tutti i diritti operativi del consulente tecnico di parte durante accertamenti affidati a laboratori esterni. Questa lacuna normativa non equivale peraltro a un’assenza di diritti.
Principi costituzionali e processuali rilevanti
I diritti del consulente tecnico derivano da principi processuali e costituzionali fondamentali:
- Diritto di difesa (art. 24 Cost.) — la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che il diritto di difesa è ‘inviolabile in ogni stato e grado del procedimento‘ e il CT ha un ruolo essenziale per l’effettivo esercizio di tale diritto. Limitarne drasticamente le facoltà operative equivale a comprimere un diritto costituzionalmente garantito;
- Principio del contraddittorio (art. 111 Cost.) — la Corte Costituzionale, con sentenza n. 15/1986, ha riconosciuto l’estensione del diritto di difesa alle indagini di polizia giudiziaria, imponendo al legislatore e al giudice di garantirne l’effettività fin dalla fase antecedente al giudizio formale. Il contraddittorio non può dunque ridursi alla mera presenza fisica, ma deve consentire un controllo tecnico sostanziale;
- Parità dei diritti — il CT deve poter esercitare funzioni di controllo e verifica analoghe, per contenuto se non per forma, a quelle del perito o del consulente della controparte.
Analisi delle singole questioni
1. Informazione sull’andamento e conclusione delle analisi
La tua richiesta di essere informato sull’andamento delle analisi e sulla loro conclusione è legittima e trova fondamento nel diritto di difesa:
- l’art. 360, comma 1, c.p.p. prevede che il PM avvisi ‘senza ritardo‘ la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e i difensori della data, luogo e ora fissati per il conferimento dell’incarico e per le operazioni peritali. Sebbene la norma non specifichi comunicazioni per le fasi successive, il diritto di partecipazione deve logicamente estendersi a tutte le fasi rilevanti dell’attività tecnica;
- in ambito di analisi alimentari, alcune fasi possono richiedere giorni o settimane (es. analisi microbiologiche con incubazione). Non è ragionevole pretendere la presenza fisica continuativa del CT, ma questi ha diritto a essere informato delle tappe significative per poter intervenire quando necessario;
- l’art. 360, comma 3-bis, c.p.p. (introdotto dal DL.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modifiche in legge 9 ottobre 2023, n. 137) prevede espressamente che ‘il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell’incarico o agli accertamenti‘. Questa disposizione riconosce formalmente la possibilità di partecipazione mediante strumenti di collegamento da remoto, superando l’obbligo della presenza fisica quando tecnicamente compatibile con le operazioni da svolgere.
Il consulente tecnico può quindi:
- richiedere formalmente che il laboratorio gli comunichi via PEC o email (con tempestività compatibile con le esigenze tecniche) le fasi salienti dell’analisi;
- richiedere al pubblico ministero – ovvero, per analogia, all’autorità amministrativa che ha disposto l’accertamento – l’autorizzazione a partecipare a distanza, ai sensi dell’art. 360, comma 3-bis, c.p.p., al conferimento dell’incarico e alle operazioni peritali, quando la presenza fisica non sia indispensabile (es. per osservare le fasi di incubazione, le letture intermedie, le operazioni conclusive). Tale modalità consente di garantire il contraddittorio senza imporre oneri eccessivi né al laboratorio né al consulente tecnico;
- garantirsi in ogni caso la possibilità di partecipare, in presenza o a distanza, alle fasi cruciali (es. lettura finale, eventuale conferma con metodi alternativi).
2. Oggetto delle verbalizzazioni del CT
La limitazione delle osservazioni del consulente tecnico alla sola ‘attività di laboratorio’ – escludendo valutazioni su campionamento, conservazione e trasporto – è ingiustificata e pregiudizievole per il diritto di difesa. Infatti:
- il campionamento e la conservazione del campione sono parte integrante dell’accertamento tecnico. Un campionamento viziato o una interruzione della catena del freddo invalidano qualsiasi risultato analitico successivo, rendendo l’analisi tecnicamente inaffidabile;
- il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che il campionamento debba avvenire secondo procedure validate e documentate. Il rispetto di tali procedure è oggetto legittimo di verifica tecnica;
- l’art. 360, comma 3, c.p.p. prevede che i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati ‘hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve‘. La norma non limita l’oggetto delle osservazioni alla sola fase analitica stretta, ma si riferisce a tutte le ‘operazioni‘;
- l’art. 230, comma 2, c.p.p., sebbene riferito alla perizia, stabilisce che i consulenti tecnici ‘possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione‘. Questo principio deve applicarsi per analogia agli accertamenti tecnici irripetibili;
- l’art. 223, comma 1, disp. att. c.p.p. stabilisce che ‘a tali persone spettano i poteri previsti dall’articolo 230 del codice‘, richiamando quindi il diritto del consulente tecnico di formulare osservazioni che devono venire verbalizzate;
- la mancata verbalizzazione delle osservazioni del CT costituisce una violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, con possibili conseguenze sull’utilizzabilità processuale dell’accertamento.
Il consulente tecnico può quindi richiedere in via formale, per iscritto, che tutte le sue osservazioni tecniche (incluse quelle relative a campionamento, trasporto, conservazione) vengano integralmente verbalizzate. In caso di rifiuto, può redigere autonomamente un verbale delle sue osservazioni e consegnarlo immediatamente sia al laboratorio, sia all’autorità giudiziaria o amministrativa che ha disposto l’accertamento, chiedendone l’allegazione al fascicolo procedimentale. Se necessario, sollevando formalmente la questione della corretta verbalizzazione davanti all’autorità detta.
3. Challenge test e scelta del metodo analitico quantitativo per Listeria
Il regolamento (UE) 2024/2895, applicabile dal 1° luglio 2026, modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 nei seguenti termini:
- il limite di 100 ufc/g per Listeria monocytogenes viene confermato soltanto per i prodotti la cui stabilità microbiologica sia dimostrata mediante challenge test e modelli predittivi riconosciuti;
- in assenza delle prove suddette, si applica il criterio più restrittivo dell’assenza in 25 grammi;
- gli operatori devono inoltre definire nei piani HACCP limiti intermedi di controllo lungo la shelf-life e sottoporre a validazione periodica i propri piani di monitoraggio (Dongo & Biglia, 2025).
Di conseguenza:
- se l’azienda dispone di un challenge test validato da un ente terzo accreditato che dimostra che il prodotto non favorisce la crescita di L. monocytogenes (o che non supererà 100 UFC/g durante la shelf-life), il criterio microbiologico applicabile è quello di 100 UFC/g;
- in questo caso, il metodo qualitativo (presenza/assenza in 25 g) non è appropriato, perché non consente di verificare il rispetto del criterio quantitativo (≤100 UFC/g). Deve essere utilizzato un metodo quantitativo (es. ISO 11290-2:2017);
- la scelta del metodo analitico inadeguato rispetto al criterio applicabile può produrre risultati fuorvianti: un campione potrebbe risultare positivo al test qualitativo (presenza di L. monocytogenes) ma conforme al criterio quantitativo (<100 UFC/g);
- il consulente tecnico ha il diritto-dovere di segnalare l’inadeguatezza del metodo analitico rispetto al quadro regolamentare applicabile. Questa non è una ‘pretesa indebita’, ma un esercizio legittimo della funzione consultiva tecnica.
Il CT può pertanto:
- presentare formalmente, prima dell’inizio delle analisi, la documentazione relativa al challenge test (studio completo, validazione, eventuale approvazione ASL) al laboratorio e se del caso all’autorità;
- richiedere che, in presenza di challenge test validato in grado di dimostrare la conformità al criterio di 100 UFC/g, venga utilizzato un metodo quantitativo;
- in caso di riscontro negativo del laboratorio, chiedere che il rifiuto e le sue motivazioni vengano verbalizzate. Successivamente, il CT potrà sollevare la questione davanti al giudice o all’autorità amministrativa, contestando l’inadeguatezza del metodo rispetto alla disciplina applicabile;
- in alternativa, il consulente tecnico può chiedere che, in aggiunta al metodo qualitativo richiesto dal PM, venga eseguito anche un metodo quantitativo, per disporre di un dato tecnico completo utilizzabile in sede processuale.
Conclusioni e raccomandazioni operative
I dubbi sollevati riguardano istanze legittime che trovano fondamento nei principi costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio, nonché nella normativa alimentare europea.
Il ruolo del consulente tecnico non può e non deve ridursi a quello di ‘guardiano passivo’. Il CT deve poter:
- Venire informato tempestivamente delle fasi significative dell’accertamento tecnico, per poter esercitare il diritto di partecipazione effettiva in contraddittorio a tutte le operazioni, anche a distanza quando autorizzato dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 360, comma 3-bis, c.p.p.;
- Verbalizzare osservazioni su tutti gli aspetti tecnici rilevanti (campionamento, conservazione, trasporto, metodi analitici), non solo sull’esecuzione materiale delle analisi in laboratorio;
- Segnalare l’inadeguatezza del metodo analitico rispetto al quadro regolamentare applicabile, quando supportato da documentazione tecnico-scientifica.
La resistenza dei laboratori è spesso dettata da prassi consolidate, timori di rallentamenti operativi o interpretazioni restrittive delle norme processuali. I principi costituzionali e la normativa processuale offrono peraltro argomenti solidi per sostenere le richieste del consulente tecnico.
A disposizione per ulteriori approfondimenti su aspetti specifici, un caro saluto
Dario
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Bibliografia
- Corte Costituzionale. (1986). Sentenza n. 15 del 10 febbraio 1986. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 80, 1986. https://www.cortecostituzionale.it/stampa-pdf-pronuncia/1986/15
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale. Normattiva (ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 11/03/2026). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447
- Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137. Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile e di protezione dei dati personali. Normattiva (ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 10/10/2023). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-08-10;105
- Dongo, D.; Biglia, C. (2025, 24 novembre). Listeria monocytogenes, le nuove regole UE. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/sicurezza-alimentare/listeria-monocytogenes-nuovo-regolamento-ue/
- Legge 24 novembre 1981 , n. 689. Modifiche al sistema penale. Normattiva (ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 31/12/2025). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689


