Fast food: obblighi informativi e sanzioni 2026

Gentile avvocato Dongo,

Le chiedo di chiarire quali informazioni obbligatorie devono venire fornite da un fast food ai consumatori, in merito ai prodotti alimentari che vengono venduti e serviti nei locali.

Molte grazie, Matteo


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in Agri-Food Systems

I fast food — al pari di ristoranti e trattorie, pizzerie, tavole calde e mense (aziendali, scolastiche e ospedaliere), bar, hotel con ristorazione, catering, food delivery, bar e caffetterie — si inquadrano nel food service, inteso come l’insieme delle attività legate alla preparazione, somministrazione e vendita di cibi e bevande destinati al consumo fuori casa o in contesti organizzati.

Per quanto attiene all’informazione ai consumatori o agli utenti finali, il Food Information Regulation (EU) No 1169/11 distingue le due ipotesi di:

  • preparazione e somministrazione di alimenti per il consumo immediato;
  • vendita di alimenti, preimballati e non.

Somministrazione di alimenti, le informazioni obbligatorie a livello UE

Le collettività sono definite dal Food Information Regulation come:

  • qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale’ (reg. UE n. 1169/11, articolo 2.2.f) 

In ipotesi di somministrazione e/o di vendita di alimenti ‘non preimballati ovvero non considerati unità di vendita’, il regolamento (UE) n. 1169/11:

  • definisce un’unica informazione sempre obbligatoria: il nome specifico degli allergeni di cui in Allegato II presenti in ciascun alimento (articolo 44.1.a);
  • attribuisce inoltre agli Stati membri le facoltà di: prescrivere altre informazioni obbligatorie, tra quelle stabilite nei suoi articoli 9 e 10 (articolo 44.1.b); definire gli strumenti e le modalità per la fornitura di tali informazioni (articolo 44.2).

Somministrazione alimenti, le regole vigenti in Italia 

Il decreto legislativo 231/17 — che attua in Italia il regolamento (UE) n. 1169/11, lo integra nelle parti riservate alla legislazione nazionale concorrente e stabilisce le sanzioni per le violazioni delle relative norme — prescrive quanto segue:

  • in caso di alimenti non preimballati ovvero non considerati unità di vendita, serviti dalle collettività, come definite all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento, è obbligatoria l’indicazione delle sostanze o prodotti di cui all’allegato II del medesimo regolamento.
  • Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettività e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale […]’ (articolo 19.8. Dongo, 2025).

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre statuito il dovere di precisare lo stato fisico ‘decongelato’ degli ingredienti caratterizzanti, qualora a ciò corrisponda un diverso valore, effettivo o percepito dell’alimento offerto.

Vendita di alimenti sfusi, le informazioni obbligatorie in Italia

Gli operatori responsabili devono invece fornire ai loro utenti una serie di informazioni obbligatorie — attraverso ‘un cartello unico o un apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale’, tenuti bene in vista in prossimità dei banchi di esposizione — nella diversa ipotesi di vendita ai consumatori finali di:

  • prodotti alimentari senza preimballaggio’;
  • ‘prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore’;
  • ‘prodotti preimballati ai fini della vendita diretta’;
  • ‘prodotti non costituenti unità di vendita […] in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucro protettivo, esclusi gli alimenti forniti dalle collettività’ (d.lgs. 231/2017, articolo 19.1). 

Le informazioni obbligatorie in questo caso sono:

  • denominazione dell’alimento;
  • elenco degli ingredienti, con evidenza di quelli allergenici (ex Allegato II reg. UE n. 1169/11);
  • modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ‘ove necessario’;
  • data di scadenza per i prodotti di pasta fresca e pasta fresca ripiena di cui al DPR 187/2001;
  • titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 per cento in volume;
  • percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti surgelati glassati;
  • designazione ‘decongelato’, nei casi previsti dal reg. UE n. 1169/11, Allegato VII punto 2 (d. lgs. 231/17, articolo 19).

Informazioni volontarie e lealtà delle pratiche commerciali 

La comunicazione dei grandi gruppi del food service, quali le catene di fast food, richiede altresì attenzione con riguardo alle informazioni volontarie, le quali sono soggette ai requisiti di lealtà delle pratiche commerciali e rilevano sotto entrambi i profili giuridici di:

informazione al consumatore sui prodotti alimentari (reg. UE n. 1169/11, combinato disposto degli articoli 36 e 7; d.lgs. 231/2017, articolo 3.1). La vigilanza sull’applicazione di tali norme ricade nella competenza dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e la sanzione amministrativa pecuniaria massima per le relative violazioni, fatta salva l’applicazione della legge penale, può ora raggiungere i 100.000 euro (legge 75/2026, articolo 9.1);

lealtà delle pratiche commerciali (dir. 2005/29/CE, c.d. Unfair Commercial Practices Directive; d.lgs. 205/2006 e successive modifiche, c.d. Codice del Consumo). La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 26.4.26 nella causa C-301/25, ha chiarito la complementarietà dei due regimi. La competenza in questo caso ricade sull’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM, c.d. Antitrust Italia) e le sanzioni possono raggiungere i 10 milioni di euro.

La legge n. 75/2026 — oltre a inasprire le sanzioni amministrative pecuniarie in ambito di etichettatura e rintracciabilità degli alimenti (Dongo, 2026a), in un clima di ‘caccia alle streghe’ che in Italia è obiettivamente ingiustificato, ad avviso di chi scrive — ha riformato il codice penale introducendo tra l’altro il delitto di frode alimentare (art. 517-sexies) e le relative pene accessorie che possono raggiungere la sospensione o chiusura dell’esercizio (Dongo, 2026b).

Dario Dongo 

Credit cover dedy kurniawan su Unsplash

Riferimenti

Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Prima Sezione), sentenza del 30 aprile 2026. Lidl Italia Srl contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Ambito di applicazione – Relazione tra le disposizioni di tale direttiva e altre norme dell’Unione che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali – Articolo 3, paragrafo 4 – Pratiche sleali in materia di informazioni sugli alimenti – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Esistenza di un contrasto – Complementarità dei regimi di tutela. Causa C-301/25. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A62025CJ0301 

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015». Normattiva (testo consolidato: 14/05/2026). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;231 

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Normattiva (testo consolidato: 15/05/2026). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206 

Dongo, D. (2026, 1 giugno).  Etichettatura alimenti, sanzioni fino a 100.000 euro. GIFT (Great Italian Food Trade). https://www.greatitalianfoodtrade.it/notizie/etichettatura-alimenti-sanzioni-100mila-euro%E2%81%A0/ 

Dongo, D. (2026, 18 maggio). Italia, i nuovi reati alimentari. GIFT (Great Italian Food Trade). https://www.greatitalianfoodtrade.it/notizie/italia-nuovi-reati-alimentari/ 

Dongo, D. (2025, 16 gennaio).  Alimenti sfusi e preincartati, le informazioni doverose. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/alimenti-sfusi-e-preincartati-le-informazioni-doverose/ 

Legge 21 aprile 2026, n. 75, Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. G.U. 14 maggio 2026 n.110 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/05/14/26G00089/SG 

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Testo consolidato: 01/04/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01 



Translate »