Birra artigianale. La definizione entra nella normativa di settore

Nella seduta del 6 luglio 2016, l’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente – nel testo già approvato con modifiche dalla Camera in seconda lettura – il disegno di legge recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (AS 1328-B): cosiddetto collegato agricolo.

Alla data del 19 luglio il provvedimento, approvato definitivamente dal Senato il 6.7.2016, è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In particolare, sono state introdotte disposizioni per definire cosa s’intende per birra artigianale (art. 35).

Il settore interessato è attualmente composto di oltre 700 birrifici, registra crescite annuali superiori al 20 per cento, con una produzione complessiva che nel 2014 ha superato i 450.000 ettolitri e copre circa il 3 per cento della produzione nazionale.

Nel corso dell’esame in sede referente la Commissione Agricoltura della Camera ha proceduto ad audizioni informali dei rappresentanti del comune di Apecchio (PU), di esperti birrai e rappresentanti di progetto.

Quindi la stessa Commissione ha approvato una modificazione all’articolo 2 della legge 1354/19621, che detta la “Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra”.

L’emendamento, presentato dall’onorevole Chiara Gagnarli (Movimento 5 Stelle) e altri, è stato fatto proprio dal relatore, che si è limitato a modificarlo aggiungendo, in fine, le parole “includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi”. L’emendamento è stato approvato all’unanimità.

Questo il testo definitivamente approvato: “All’articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente 4-bis: Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma s’intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi”.

La Commissione Agricoltura ha altresì approvato un emendamento presentato dalla stessa Gagnarli, che impegna il Ministero delle politiche agricole a favorire lo sviluppo e la crescita della filiera del luppolo italiano2.

Nel corso del dibattito parlamentare è stato fatto riferimento alla normativa comunitaria e segnatamente all’articolo 4 della direttiva 92/83/CEE3.

A legge approvata sono emerse tuttavia alcune criticità così desumibili dall’ordine del giorno 0/1328-B/31/09, presentato da Mario Dalla Tor, del gruppo parlamentare Area Popolare, approvato al Senato nella seduta del 27 aprile 2016, con il quale s’impegna il Governo a modificare l’articolo 35 da poco approvato, prevedendo:

la definizione di “birra artigianale” quale prodotto ottenuto nei micro birrifici con l’impiego di materie prime genuine, selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività, e mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l’intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l’intero ciclo produttivo, dovrebbe risultare prevalente rispetto all’utilizzo di tecnologie automatizzate;

la definizione di “piccolo birrificio indipendente” o “micro birrificio” quale attività legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, incluse le quantità per conto terzi;

a ridefinire il sistema di accertamento semplificato della birra previsto per i micro birrifici, individuando il momento della tassazione in quello di “immissione del prodotto in consumo”, ovvero il momento in cui il prodotto esce dal magazzino per essere venduto, sia direttamente – nel caso di micro birrifici che hanno la mescita all’interno – sia indirettamente ad altre imprese.

Bruno Nobile

1 Legge 16 agosto 1962, n. 1354 – Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra. Art.2:

1. La denominazione “birra analcolica” è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.

2. La denominazione “birra leggera” o “birra light” è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.

3. La denominazione “birra” è riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato “birra speciale” se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e “birra doppio malto” se il grado Plato non è inferiore a 14,5.

4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante.

2 Questo il testo: “Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e con le norme specifiche di settore, favorisce il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destina quota parte delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo, sulla base dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999 n. 499, dando priorità al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del luppolo, per la ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo e per l’individuazione di corretti processi di meccanizzazione”.

3 Direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche – Articolo 4:

1. Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte di accisa, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale delle birrerie indipendenti, entro i limiti seguenti:

— le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono più di 200 000 ettolitri di birra l’anno;

— le aliquote ridotte, che possono essere inferiori all’aliquota minima, non possono essere inferiori di oltre il 50 % all’aliquota di accisa nazionale normale.

2. Ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte, s’intende per «piccola birreria indipendente» una birreria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 200 000 ettolitri, esse possono essere considerate come un’unica piccola impresa indipendente.

3. Gli Stati membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi eventualmente stabilite siano applicabili uniformemente alla birra fornita sul loro territorio da piccole birrerie indipendenti situate in altri Stati membri. In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un’accisa superiore a quella del suo esatto equivalente sul piano nazionale.



Translate »