Bonus Formazione 4.0, la proroga in legge di bilancio 2020

La legge di bilancio 2020 ha rinnovato Il bonus formazione 4.0, già previsto nel 2019, con alcune novità. A favore delle imprese stabilite sul territorio nazionale che investano in attività di formazione, per acquisire o consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (ora Piano Transizione 4.0).

Bonus Formazione 4.0, attività ammesse

La formazione soggetta al bonus formazione 4.0 riguarda le attività che rilevano ai fini della implementazione e sviluppo di piani di innovazione tecnologica e digitale delle imprese. Quali ad esempio le applicazioni su big data e analisi dei dati, cloud e cyber security, blockchain, sistemi di realtà virtuale, IoT, integrazione digitale dei processi aziendali. Nonché, più in generale, tutte le attività previste dal Piano Industria 4.0.

Bonus Formazione 4.0, il credito d’imposta

Le agevolazioni concesse mediante il Bonus Formazione 4.0 consistono in un credito d’imposta, da applicarsi (nelle aliquote indicate nel successivo paragrafo) sui costi relativi a:

– personale dipendente impegnato nel ricevere attività di formazione, e

– personale e/o consulenti esterni che svolgano attività di docenza.

Il credito può venire attivato, in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. Le aliquote già previste dal Bonus Formazione 2019 sono riconfermate per il 2020, con l’aggiunta di un ulteriore incentivo del 60% dedicato alle imprese che svolgano attività formativa a beneficio di lavoratori dipendenti ‘svantaggiati’ o ‘molto svantaggiati’. (1)

Agevolazioni previste nel 2020

Le aliquote di credito d’imposta sulle spese ammissibili variano, nel 2020, in ragione dei seguenti criteri:

– 30% per le grandi imprese, fino a un credito massimo di 200.000 €,

– 40% per le medie imprese, fino a un credito massimo di 300.000 €,

– 50% per le piccole imprese, fino a un credito massimo di 300.000 €,

– 60% per imprese che svolgono attività formativa alla quale partecipino lavoratori dipendenti ‘svantaggiati’ o ‘molto svantaggiati’. (1)

La nostra squadra può organizzare i servizi di formazione 4.0 a favore delle imprese che ne valutino l’opportunità, anche attraverso Wiise Chain S.r.l. società benefit.

Giovanna Linares e Dario Dongo

Note

(1) Cfr. decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 17.10.17. Ci si riferisce in particolare a lavoratori under-28, over-52, extracomunitari e donne.

Sono ‘svantaggiati’ i lavoratori che:
– non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
– hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni,
– non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale  o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito,
– hanno superato i 50 anni di età,
– sono adulti che vivono soli con una o più persone a carico,
– sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato,
– appartengono ad una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
I lavoratori ‘molto svantaggiati’ sono coloro che – oltre a rientrare in una delle categorie di lavoratori svantaggiati – siano privi da almeno 24 mesi o 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito.



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