- 24/12/2022
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte

Caro Dario, Ti sottopongo l’etichetta di un’acqua minerale che viene presentata come “decisamente frizzante”, “senza arsenico”, “bassi livelli di nitriti”, “microbiologicamente pura”.
Leggendo questi claims, sorge spontaneo il dubbio che altre acque minerali possano invece non essere sicure dal punto di vista microbiologico e dei contaminanti.
Ti chiedo per favore di chiarire la sua compliance con le regole vigenti in Unione Europea. Molte grazie
Antonio
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Antonio,
la direttiva 2009/54/CE disciplina l’utilizzo – cioè il prelievo dalla fonte sorgiva e l’imbottigliamento – nonché la commercializzazione ed etichettatura delle acque minerali naturali in UE (1,2).
Questa normativa di settore definisce altresì i criteri d’impiego di qualsivoglia nutrition & health claim in etichetta dell’acqua minerale naturale. In parziale deroga al reg. CE 1924/06 (3,4).
1) Acque minerali naturali, prelievo e imbottigliamento
La Mineral Waters Directive riprende una serie di criteri consolidati nella disciplina delle acque minerali naturali. Le quali, in essenza:
- non possono subire alcun trattamento, salvo rare eccezioni (es. la separazione di elementi instabili come ferro e composti di zolfo. Dir. 2009/54/CE, articolo 4),
- a partire dalla fonte e fino al momento della vendita, from spring to glass, devono essere prive di parassiti, batteri patogeni (es. coliformi) e difetti organolettici (art. 5).
2) Acque minerali naturali, commercializzazione ed etichettatura
I contenitori delle acque minerali naturali devono venire sigillati con ‘un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione o di contaminazione’ (dir. 2009/54/CE, articolo 6).
La denominazione, a seconda dei casi:
- ‘acqua minerale naturale’,
- ‘acqua minerale naturalmente gassata’ o ‘effervescente naturale’,
- ‘acqua minerale naturale rinforzata con gas della sorgente’,
- ‘acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica’ (dir. 2009/54/CE, articolo 7.1). (5)
3) Informazioni obbligatorie
L’etichettatura delle acque minerali naturali deve contenere alcune informazioni obbligatorie supplementari rispetto a quelle prescritte nel Food Information Regulation. (6) In particolare:
- ‘composizione analitica, con i componenti caratteristici’,
- nome e luogo della sorgente utilizzata,
- informazioni su eventuali trattamenti subiti dall’acqua,
- eventuali indicazioni d’uso e controindicazioni (dir. 2009/54/CE, articolo 7.2).
In Italia è altresì prescritta l’indicazione del laboratorio che ha eseguito le analisi e la loro data. Sono inoltre ammesse numerose informazioni volontarie, al ricorrere degli requisiti stabiliti. (7)
4) Proprietà delle acque
‘Sono vietate tutte le indicazioni che attribuiscono a un’acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana’ (dir. 2009/54/CE, articolo 9.2). Nondimeno, il legislatore europeo e quelli degli Stati membri sono molto generosi nell’autorizzare:
- a livello UE, tutte le ‘menzioni’, cioè gli health claims di cui in Allegato III alla Mineral Waters Directive,
- a livello nazionale, le indicazioni ‘stimola la digestione’, ‘può favorire le funzioni epatobiliari’, ‘può avere effetti diuretici’, ‘può avere effetti lassativi’, etc.
4.1) ‘Bassi livelli di nitriti’ nell’acqua minerale?
Il claim ‘bassi livelli di nitriti’ è manifestamente contrario alle regole vigenti sull’acqua minerale, sotto diversi profili:
- l’elenco delle informazioni volontarie relative alla composizione chimico-fisica delle acque, da intendersi come tassativo, non prevede claim sui nitriti,
- la Mineral Waters Directive non indica in ogni caso i parametri per qualificare il contenuto di nitriti come ‘basso’,
- l’informazione può indurre in errore il consumatore in merito a caratteristiche che possono essere comuni ad altri prodotti che appartengono alla stessa categoria o sotto-categoria (8,9).
4.2) ‘Senza arsenico’?
La dichiarata assenza di arsenico risulta altresì ingannevole e dunque illecita per le stesse ragioni di cui sopra. Alle quali tra l’altro potrebbe aggiungersi una nota, perché citare il solo arsenico e non anche altri (possibili) contaminanti (es. nichel, cromo, piombo, ma anche rame, vanadio, zinco, manganese, etc.)?
5) Health claims sulle acque minerali naturali, conclusioni provvisorie
L’Italia è in vetta alla classifica mondiale per l’imbottigliamento e il consumo pro-capite di acque minerali naturali, che i consumatori locali come quelli di Paesi lontani apprezzano per le caratteristiche loro proprie.
Una quota considerevole delle etichette e pubblicità di queste acque, come pure quella in esame, è tuttavia fuorilegge. Come annotato tra l’altro in un recente studio scientifico (Lorenzoni et al., 2019) condotto in Italia a tale riguardo. (9)
Cui prodest?
Cordialmente
Dario
Note
(1) Direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0054&qid=1671702250201
(2) D.lgs. 8.10.11, n. 176. Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Su Normattiva https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;176
(3) Reg. CE 1924/06, Nutrition and Health Claims Regulation (NHCR). V. articolo 1.5.b
(4) L’esclusione dei claims sulle acque minerali naturali dal campo di applicazione del reg. CE 1924/06 non trova alcuna giustificazione proprio rispetto ai criteri in esso stabiliti. Laddove si prevede che la European Food Safety Authority (EFSA), e non un organo politico come il legislatore del secolo scorso, verifichi la fondatezza scientifica degli health claims
(5) La denominazione dell’acqua deve venire integrata, nel caso in cui essa sia stata sottoposta ai relativi trattamenti, dalle diciture ‘totalmente degassata’ o ‘parzialmente degassata’. Menzioni complementari (es. ‘oligominerale o leggermente mineralizzata’, ‘minimamente mineralizzata’, ‘con sali minerali’, ‘con bicarbonato’, etc.) sono previste dalla dir. 2009/54/CE in Allegato III
(6) V. reg. UE 1169/11, articolo 10
(7) D.lgs. 176/11, articolo 12 (Etichettatura)
(8) Si configura perciò una violazione del reg. UE 1169/11, articoli 36 e 7.1.c. Nitrati e nitriti devono in ogni caso essere assenti o comunque non superare soglie ben determinate (0,50 mg/l per la generalità delle acque destinate al consumo umano. V. dir. UE 2020/2184, All. I, Parte B)
(9) Giulia Lorenzoni, Clara Minto, Matteo Temporin, Elisa Fuscà, Anna Bolzon, Gianluca Piras, Sabino Iliceto, Marco Silano, Dario Gregori. (Ab)use of Health Claims in Websites: The Case of Italian Bottled Waters. Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16(17), 3077. https://doi.org/10.3390/ijerph16173077