Bevande alla frutta ‘zero zuccheri aggiunti’? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario,

ho notato l’emergere di una nuova sotto-categoria di bevande analcoliche alla frutta (succhi di frutta, purea, estratti, acqua, in alcuni casi con aggiunta di vitamine e minerali) che riportano in etichetta diciture del tipo ‘zero’, ‘zero zuccheri aggiunti’, ‘senza zuccheri aggiunti’ e simili, spesso con l’aggiunta della dicitura ‘contiene naturalmente zuccheri’. Alcune di tali bevande sono in effetti ‘naturalmente dolci’, per via dei tipi di frutta utilizzata, altre contengono edulcoranti. Puoi per favore chiarire le regole da applicare?

Molte grazie, Bruno


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale

Caro Bruno,

ogni riferimento agli ‘zuccheri’ – nell’informazione volontaria fornita in etichetta e pubblicità degli alimenti, o comunque nella loro comunicazione commerciale (online e offline) deve venire esaminata con estrema attenzione. Nella misura in cui le relative diciture possano venire qualificate, ai sensi del Nutrition and Health Claims Regulation (EC) No 1924/06, come:

nutrition claims. Il reg. CE 1924/06 definisce come ‘indicazione nutrizionale -> qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:

a) all’energia (valore calorico) che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto, o non apporta, e/o

b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o non contiene’ (articolo 2.2.4), (1)

– health claims. Il regolamento NHC qualifica poi come ‘indicazione sulla salute -> qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute’ (articolo 2.2.5).

1) Nutrition claims, principi generali

I nutrition claims relativi ai prodotti alimentari sono soggetti, in Unione Europea, a una disciplina rigorosa. Il loro utilizzo, nella comunicazione commerciale relativa agli alimenti d’uso corrente, è invero circoscritto a:

– le sole indicazioni nutrizionali stabilite nell’elenco tassativo di cui in Allegato al Nutrition and Health Claims Regulation (EC) No 1924/06,

– il rispetto delle condizioni minime stabilite per ciascuno dei nutrition claims ammessi, per quanto attiene alla composizione del prodotto, senza tolleranze,

– l’utilizzo delle diciture stabilite per ciascuno dei nutrition (and health) claims autorizzati, fatta salva la possibilità di utilizzare termini o diciture similari che non devono tuttavia stravolgerne il significato. (2)

2) Succhi di frutta e bevande alla frutta, nutrition claims di appannaggio

Succhi di frutta e bevande alla frutta, a seconda dei casi, possono riportare in etichetta uno o più dei nutrition claims che seguono.

2.1) ‘A basso contenuto calorico

Il nutrition claim ‘a basso contenuto calorico’ e ogni altra notizia di simile significato per il consumatore – es. ‘poche calorie’ – sono ammesse a condizione che il valore energetico non superi 20 kcal (80 kJ)/100 ml per i liquidi.

2.2) ‘Senza zuccheri

L’indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra dicitura di analogo significato per i consumatori (es. ‘zero zuccheri’) è ammessa solo se il prodotto non contiene più di 0,5 g di zuccheri per 100 g/ml.

2.3) ‘Senza zuccheri aggiunti

Il claim nutrizionale ‘senza zuccheri aggiunti’ e ogni altra indicazione analoga postula che nella formulazione dell’alimento non siano stati aggiunti mono- o disaccaridi né altri prodotti alimentari utilizzati per le loro proprietà dolcificanti (es. miele, concentrati di frutta).

Nota Bene: se l’alimento contiene naturalmente zuccheri, sull’etichetta deve riportare la nota ‘contiene in natura zuccheri’.

3) Bevande alla frutta ‘zero zuccheri aggiunti’?

Associare le parole ‘zero’ e ‘zuccheri’ – nella comunicazione commerciale su una bevanda recante un tenore di zuccheri >0,5/100 g (requisito d’impiego del nutrition claim ‘senza zuccheri’) – richiede grande cautela. A fronte del rischio di indurre il consumatore in errore in merito alla composizione del prodotto, e il conseguente rischio di violare le norme di cui al reg. UE 1924/06, come pure:

Food Information Regulation (EU) No 1169/11 (articolo 7.1.a),

Unfair Commercial Practices Directive No 2005/29/EC, recepita in Italia con il Codice del Consumo (d.lgs. 206/05 e successive modifiche). (4)

La dicitura ‘zero zuccheri aggiunti potrebbe venire utilizzata, a condizione di mantenere omogeneità nell’espressione delle parole che la compongono. Al preciso scopo di escludere la possibilità che il consumatore possa confondere l’assenza di ‘zuccheri aggiunti’ con l’assenza di ‘zuccheri’. Con attenzione in ogni caso a riportare – nello stesso campo visivo e con altrettanta evidenza grafica – la dicitura ‘contiene naturalmente zuccheri’.

4) Prospettive di riforma

La Commissione europea, come si è visto, ha di recente proposto la riforma delle ‘Breakfast Directives’ che comprendono la direttiva sui succhi di frutta e i nettari di frutta (dir. 2001/112/CE). (3) Si prospettano così nel medio termine – a fronte della concreta possibilità di accordo di Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione entro la corrente legislatura – le possibilità di introdurre sul mercato UE:

– ‘succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri’ e ‘succo da concentrato a tasso ridotto di zuccheri’ (-30% rispetto ai prodotti analoghi, e gradi Brix inferiori), (5)

– nettare di frutta ‘senza zuccheri aggiunti’,

– succhi di frutta chiarificati mediante uso di proteine dei semi di girasole.

L’etichetta di entrambe queste categorie di prodotti dovranno in ogni caso riportare la dicitura ‘contiene naturalmente zuccheri’, come del resto già prescritto dal Nutrition and Health Claims Regulation (EC) No 1924/06. Le nuove norme introdurranno altresì la possibilità di riportare in etichetta dei succhi di frutta la dicitura ‘senza zuccheri aggiunti’ (‘contiene naturalmente zuccheri’), il cui utilizzo è attualmente vietato dal Food Information Regulation (EU) No 1169/11 (articolo 7.1.c).

Cordialmente

Dario

Note

(1) Dario Dongo. ABC indicazioni nutrizionali. GIFT (Great Italian Food Trade). 26.5.18

(2) Nutrition and health claims, perifrasi e varianti lessicali ammesse? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 29.4.23

(3) Dario Dongo, Alessandra Mei. Miele, succhi di frutta, confetture e marmellate, latte disidratato. Proposte di riforma dei marketing standard in UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 3.5.23

(4) Dario Dongo, Alessandra Mei. Pratiche commerciali scorrette, il Codice del Consumo nell’era digitale. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.3.23

(5) Magdalena Cywinska-Antonik, Zhe Chen, Barbara Groele, Krystian Marszalek (2023). Application of Emerging Techniques in Reduction of the Sugar Content of Fruit Juice: Current Challenges and Future Perspectives. Foods. 2023, 12(6), 1181. https://doi.org/10.3390/foods12061181



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