Chips vegetali all’aroma di aceto balsamico? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Buongiorno carissimo Dario,

Avrei bisogno di un Tuo chiarimento sull’etichetta di chips vegetali all’aroma di aceto balsamico. Stiamo progettando un nuovo prodotto ove questo aroma potrebbe venire fornito, alternativamente, da una spruzzata in quantità minima di aceto balsamico oppure da un preparato aromatico.

Mi spieghi per favore come realizzare correttamente l’etichettatura, in entrambe le ipotesi? Ed è possibile richiamare l’aceto balsamico, anche nella grafica dell’etichetta, magari con la raffigurazione anche simbolica di una boccetta? Ti ringrazio come sempre, un caro saluto

Claudio


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Claudio buongiorno,

nel caso in cui le chips vegetali vengano realizzate con una quota pur minima di aceto balsamico è possibile indicare la dicitura ‘aceto balsamico’. Con attenzione a evitare riferimenti geografici che possano indurre in errore i consumatori.

La Corte di Giustizia UE ha infatti chiarito – nella sentenza 4.12.19 (causa C-432/18, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena v. Balema GmbH) – la possibilità di utilizzare i termini ‘aceto balsamico’ a titolo di denominazione usuale. (1)

Chips all’aroma di aceto balsamico

Qualora invece le chips vegetali vengano semplicemente aromatizzate con una preparazione aromatica si può utilizzare, in etichetta e pubblicità, la dicitura ‘all’aroma di aceto balsamico’.

A condizione, in questa ipotesi, di non riportare immagini (es. bottiglia di aceto balsamico) che potrebbero indurre in errore i consumatori sulla effettiva composizione dell’alimento. (2) Ovvero limitarsi all’uso di simboli e/o pittogrammi, che valgano appunto a esprimere soltanto il concetto di ‘gusto di…’. (3)

Cordialmente

Dario

Note

(1) Dario Dongo. Aceto balsamico di Modena, via libera alle imitazioni dalla Corte di Giustizia UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.12.19
(2) In violazione dei criteri di lealtà dell’informazione al consumatore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7.1.a e 36, reg. UE 1169/11
(3) Gusto di, sapore di. Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 21.8.19



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