La GDO deve attivare il richiamo sui prodotti mai esposti a scaffale? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario buongiorno,

alcuni punti vendita del gruppo della GDO dove lavoro hanno ricevuto un avviso di richiamo relativo a prodotti appena consegnati, in un paio di supermercati addirittura nemmeno esposti a scaffale.

Come bisogna comportarsi? Grazie

Paolo


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Paolo buongiorno,

la gestione del rischio di sicurezza alimentare è affidata alla responsabilità primaria dell’operatore del settore alimentare (OSA) o dell’importatore o del distributore, nelle sole ipotesi in cui quest’ultimo abbia avuto un ruolo nel confezionamento, l’etichettatura, la sicurezza o l’integrità dell’alimento (1,2,3).

La GDO (Grande Distribuzione Organizzata) invece – al di fuori delle ipotesi di criticità su alimenti preimballati a proprio marchio, ovvero preincarti o sfusi – ha un ruolo sussidiario, sebbene altrettanto cruciale.

Gestione del rischio e responsabilità degli operatori

La responsabilità primaria degli OSA nella gestione delle criticità di sicurezza alimentare, già accennata nella c.d. Direttiva Igiene (dir. 1993/43/CE), è stata sviluppata in modo compiuto nel General Food Law. Vale a dire in un contesto regolativo – poi maturato nel Pacchetto Igiene (reg. CE 852, 853/04 e successivi. V. nota 4) – che fonda la sicurezza alimentare sull’analisi del rischio e la responsabilità degli operatori.

Le azioni correttive (ritiro commerciale, notifica all’autorità sanitaria, nonché informazione al consumatore e richiamo pubblico al verificarsi delle condizioni previste in reg. CE 178/02, articolo 19) sono quindi attribuite alle responsabilità primarie degli OSA nella logica di estendere le procedure di autocontrollo alle fasi che seguono l’uscita dei prodotti dallo stabilimento, o comunque dalla sfera di controllo diretto degli operatori. (5)

Gestione del rischio, il ruolo del distributore

Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull’etichettatura, sulla sicurezza o sull’integrità dell’alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività,

– avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e

– contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti

– trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità,

– collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti’ (reg. CE 178/02, articolo 19.2).

Richiamo dei prodotti a rischio

Il richiamo dei ‘prodotti già forniti ai consumatori’ è prescritto ‘quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute’ (reg. CE 178/02, articolo 19.1, ultimo capoverso). I presupposti per l’attivazione di questa azione correttiva sono dunque:

– la possibilità che i prodotti a rischio siano stati consegnati al consumatore finale, poiché a esempio già esposti a scaffale, (6)

– l’insufficienza di altre misure a impedire che il consumatore possa ingerire gli alimenti a rischio che si trovano già nella sua disponibilità materiale.

Al solo ricorrere di tali condizioni il distributore deve attivarsi con il massimo impegno per avvisare i consumatori in modo efficace e preciso:

– cosa. Come identificare i prodotti richiamati. Nome commerciale, marchio, formato (quantità), codici di lotto e/o data di scadenza o termine minimo di conservazione, immagine della confezione (o del preincarto, o dell’alimento sfuso),

– perché. precisazione dei motivi del rischiamo e dell’eventuale gravità del rischio, per la popolazione generale ovvero gruppi di consumatori vulnerabili (es. persone con allergie o intolleranze alimentari, YOPI),

– che fare. I consumatori non devono utilizzare il prodotto a rischio. Possono restituirlo al punto vendita o smaltirlo come rifiuto, sia pure nella raccolta differenziata,

– a chi rivolgersi. È altresì essenziale, sebbene non prescritto, fornire al consumatore un punto di contatto sempre reperibile a cui potersi rivolgere per sapere, ad esempio, come comportarsi in caso di avvenuta ingestione del prodotto a rischio.

Mezzi d’informazione

L’attività di richiamo deve essere tempestiva ed efficace, in modo da raggiungere tutti coloro che possano avere acquistato i prodotti prima che essi si espongano al rischio individuato o temuto. All’atto pratico:

– l’autore del richiamo deve comunicarlo anzitutto alla ASL competente per territorio, compilando l’apposito modulo predisposto dal ministero della Salute (7) per identificare ogni referenza. In relazione alla gravità del rischio, può risultare altresì necessario informare stampa, radio e tv, anche con comunicati e inserzioni a pagamento,

– i distributori, all’ingrosso e al dettaglio, devono collaborare mediante esposizione di avvisi in aree visibili dei punti vendita (es. entrate o avancasse), siti web e/o social network aziendali,

– le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a loro volta inseriscono gli avvisi di richiamo nel sistema informativo pubblico organizzato a tal uopo dal ministero della Salute.

Richiamo prodotti, attività sempre richieste alla GDO

Il distributore (tradizionale o moderno, es. GDO) deve in ogni caso collaborare al richiamo prodotti attraverso:

– identificazione esatta delle referenze e lotti richiamati nei propri magazzini e negozi. Il bilancio di massa tra le merci ricevute e quelle in giacenza è infatti l’unica via per accertare se e quanti prodotti a rischio siano stati consegnati ai consumatori finali, (6)

– segregazione nei magazzini dei lotti richiamati, con modalità idonee a prevenirne qualsivoglia utilizzo (es. nastri e cartelli)

– astensione dal cedere i prodotti a rischio, anche a titolo gratuito, per finalità diverse dallo smaltimento a rifiuto (meglio ancora, il conferimento a biodigestori). Salve diverse istruzioni e aggiornamenti del fornitore. (8)

Cordialmente

Dario

Note

(1) Reg. CE 178/02, articolo 19.1. Le azioni correttive prescritte nel citato articolo sono dovute in entrambe le ipotesi di accertamento o fondato timore di un rischio che a qualsiasi titolo (ivi comprese le criticità dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti) possa incidere sulla sicurezza dell’alimento (reg. cit., articolo 14). Per approfondimenti si veda l’ebook ‘Sicurezza alimentare, regole cogenti e norme volontarie’, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/sicurezza-alimentare-regole-cogenti-e-norme-volontarie-il-nuovo-libro-di-dario-dongo

(2) La responsabilità delle azioni correttive in capo al distributore – nelle ipotesi in cui esso abbia avuto un ruolo nel confezionamento, l’etichettatura, la sicurezza o l’integrità dell’alimento – si evince dallo stesso articolo 19 del reg. CE 178/02, al secondo comma

(3) Il Food Information Regulation a sua volta definisce la responsabilità primaria dell’operatore con il cui nome o marchio il prodotto venga commercializzato, fatta comunque salva la responsabilità dell’importatore (reg. UE 1169/11, articolo 8). Per approfondimenti si veda l’ebook ‘1169 Pene. Reg. UE 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni’, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food

(4) Dario Dongo. Reg. UE 2021/382. Gestione allergeni, cultura della sicurezza, redistribuzione alimenti. GIFT (Great Italian Food Trade). 9.3.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/reg-ue-2081-382-gestione-allergeni-cultura-della-sicurezza-redistribuzione-alimenti

(5) Il dovere di avviare le azioni correttive si innesca infatti al ricorrere di due condizioni:
– ‘l’operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento (…) non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e
– l’alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare’ (reg. CE 178/02, art. 19)

(6) La certezza sulla consegna dei prodotti al consumatore finale può venire raggiunta solo confrontando le fatture di acquisto e i documenti di trasporto delle merci ricevute con i prodotti presenti nei magazzini e negozi (v. successivo paragrafo ‘richiamo prodotti, altri compiti della GDO’). In attesa di tale certezza, in ipotesi di dubbio è indispensabile comunicare il richiamo ai consumatori

(7) Il modulo di richiamo prodotti predisposto dal ministero della Salute è disponibile su https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4633_listaFile_itemName_0_file.pdf

(8) NB: i prodotti alimentari oggetto di ritiro o richiamo possono risultare non utilizzabili neppure per la produzione di mangimi



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