Etichettatura prodotti ittici surgelati, risponde l’avvocato Dario Dongo

Egregio avvocato Dongo,

Le chiedo un chiarimento in merito all’etichettatura dei prodotti ittici surgelati, per quanto riguarda in particolare l’indicazione del nome della specie e la zona FAO di pesca e il loro posizionamento in etichetta.

Molte grazie, Giancarlo


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale

Gentile signor Giancarlo,

l’informazione al consumatore, e così, l’etichettatura dei prodotti ittici, è soggetta alla disciplina generale di cui al Food Information Regulation (EU) No 1169/2011, nonché alle norme di settore contenute nel reg. UE 1379/2013. (1)

1) Reg. UE 1379/13, organizzazione comune dei mercati nel settore di pesca e acquacoltura

Il reg. UE 1379/2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura si applica a:

  • pesci vivi,
  • pesci freschi, refrigerati e congelati,
  • filetti di pesce e carne tritata di pesce,
  • molluschi e crostacei, anche sgusciati, in varie forme di presentazione e conservazione,
  • alghe.

Sono esclusi dal suo campo di applicazione i prodotti trasformati quali spiedini o insalate di mare, prodotti panati e conserve di pesce, molluschi e crostacei preparati o conservati (codici doganali 1604,1605).

1.1) Etichettatura dei prodotti ittici, informazioni obbligatorie

Le informazioni obbligatorie specificamente prescritte nell’etichettatura dei prodotti ittici sono:

– denominazione commerciale e il nome scientifico della specie (v. articolo 37),

– metodo di produzione (‘pescato’,‘pescato in acque dolci’, ‘allevato’),

– zona FAO ove il prodotto è stato catturato o allevato,

– categoria degli attrezzi da pesca utilizzati (reg. UE 1379/2013, articoli 35,37). (2)

2) Denominazioni commerciali

Gli Stati Membri redigono l’elenco delle denominazioni commerciali ammesse nei territori e la lingua nazionale, le quali devono sempre e comunque venire accompagnate dal nome scientifico della specie. Ogni modifica a tale elenco va comunicato alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri (reg. UE 1379/2013, art. 37).

In Italia tale elenco è contenuto nel decreto MIPAAF 22 settembre 2017 n. 19105, Allegato I. (3) Gli operatori che intendano immettere sul mercato nazionale una specie ittica non presente in tale elenco devono presentare apposita richiesta al Ministro, compilando il modello di cui all’allegato II del citato decreto.

3) Antitrust, orientamenti sull’etichettatura dei prodotti ittici

L’Antitrust italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) nel 2012-2013, ha raccolto notizie di etichettatura di prodotti ittici surgelati di dubbia compatibilità con i principi generali stabiliti nel Codice del Consumo:

– le notizie esposte in etichetta contenevano infatti le informazioni obbligatorie, e tuttavia

– la presentazione complessiva dei prodotti metteva in evidenza la denominazione commerciale del pesce (merluzzo),

– ‘senza adeguatamente indicare sulla confezione l’esatta indicazione della specie ittica o la zona di cattura della stessa’.

L’AGCM ha considerato tale condotta come pratica commerciale sleale, ai sensi del Codice del Consumo (d.lgs. 206/05 e successive modifiche), ed è perciò intervenuta con misure di moral suasion. (4)

4) Questione giuridica

Il valore e la qualità del pesce a ben vedere variano anche rispetto alla singola specie, all’interno di una famiglia di pesci, e alla zona di pesca. La questione sollevata dall’Antitrust attiene perciò ai criteri generali di lealtà dell’informazione, che rilevano:

– ai sensi del regolamento UE 1169/2011. Laddove è fatto divieto di indurre in errrore il consumatore sulla natura e identità del prodotto alimentare (articolo 7.1.a),

– ai sensi del Codice del Consumo, che a sua volta sanziona le pratiche commerciali scorrette (incluse quelle ingannevoli) e viene applicato dall’AGCM.

5) Conclusioni provvisorie

L’operatore responsabile dell’etichettatura dei prodotti ittici deve perciò:

– riportare le quattro notizie-chiave (nome commerciale e scientifico della specie, metodo di pesca, zona di cattura) in un unico campo visivo, sia pure sul retro della confezione,

– sul fronte etichetta, laddove sia indicato il nome commerciale del prodotto ittico (es. merluzzo), specificare nello stesso campo visivo il suo nome scientifico e la zona di cattura, (5)

– garantire una leggibilità adeguata per le notizie supplementari di cui sopra, le quali devono essere ben evidenti rispetto al nome commerciale del prodotto. Si deve perciò dedicare attenzione non solo alle misure dei caratteri ma anche al posizionamento e il contrasto (luminoso e cromatico) tra i caratteri e lo sfondo.

Cordialmente

Dario

Note

(1) Regolamento (UE) n. 1379/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura https://bit.ly/3BlnGqU

(2) Nei casi in cui il prodotto sia costituito da un misto di pesci di specie diverse, o della stessa specie ma pescati in zone diverse o con metodi diversi, le indicazioni devono essere specificate per ciascuno di essi (reg. 1379/2013, articolo 35.3)

(3) Decreto 22 settembre 2017. Attribuzione delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale. https://bit.ly/3VUxaCV

(4) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (2013). 
PS8298 – Filetti di Merluzzo – denominazioni scorrette. Moral suasion https://bit.ly/42J3Gdu

(5) Il ricorso a un richiamo con asterisco a notizie esposte nello stesso campo visivo può ritenersi ammesso, per analogia con l’interpretazione della Corte di Giustizia UE sui nutrition claims. V. ‘x% proteine’ sul fronte etichetta, serve l’asterisco? Risponde l’avvocato Dario Dongo‘. FARE (Food and Agriculture Requirements). 11.3.23



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