- 18/03/2023
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Egregio avvocato Dongo,
i prodotti alimentari di origine animale – es. latticini, uova, carni – ottenuti da animali nutriti con mangimi OGM possono venire considerati senza OGM? Ed è possibile indicare ‘senza OGM’ sulle loro etichette, posto che non si tratta di animali derivati da clonazione?
Molte grazie
Eleonora
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Gentile Eleonora,
la disciplina su tracciabilità ed etichettatura di organismi geneticamente modificati (OGM) – nonché sostanze e prodotti che siano da essi derivati o li contengano – nelle filiere agroalimentari e dei mangimi si basa tuttora sui regolamenti CE n. 1829/2003, 1830/03 (1,2).
1) OGM, doveri di etichettatura
Tutti i prodotti alimentari – siano essi preimballati, preincartati e sfusi, allorché venduti ai consumatori finali o alle ‘collettività’ (es. ristoranti, ospedali, mense o altre simili strutture) a essi equiparati – sono soggetti all’obbligo di indicare la presenza o derivazione da OGM.
Gli ingredienti, additivi e aromi prodotti a partire da OGM, in particolare, sono assoggettati all’obbligo di etichettatura OGM anche quando in essi non siano rilevabili tracce di proteine/DNA geneticamente modificati (es. sciroppi di glucosio derivati da mais OGM, oli di semi vegetali OGM). (3)
2) Esenzioni
Alcuni prodotti e ingredienti alimentari sono peraltro a tutt’oggi esclusi dai doveri di informazione in merito all’impiego di organismi geneticamente modificati nelle loro filiere di produzione. A causa di alcune deroghe sostanzialmente prive di giustificazione scientifica bensì oggetto di intensa lobby industriale.
2.1) Prodotti di origine animale
I prodotti di origine animale – quali appunto carni, uova, prodotti lattiero-caseari – che derivano da animali nutriti con mangimi OGM o curati con medicinali OGM sono tuttavia esclusi dall’obbligo di informare i consumatori e le collettività circa l’impiego di mangimi che contengano OGM o siano da essi derivati (reg. CE n. 1829/2003, considerando 16). (4)
2.2) Esenzioni. Microorganismi
L’industria alimentare europea è riuscita altresì a ottenere un’interpretazione a favore dell’omertà sull’impiego di microrganismi derivati da OGM, nei coadiuvanti tecnologici come in enzimi e additivi.
Tale interpretazione è peraltro priva di effetti giuridici vincolanti, poiché adottata dalla Commissione europea in accordo con le rappresentanze degli Stati membri presso lo Standing Committee for the Food Chain and Animal Health (SCOFAC). (5)
3) OGM, convenzionale, biologico
Il diritto alimentare europeo, per quanto attiene alla presenza o derivazione di alimenti da OGM, distingue tre categorie di alimenti e mangimi:
- OGM, in tutto o in parte, o derivati da OGM,
- convenzionali, non realizzati a partire da OGM (se pure soggetti alle soglie di tolleranza, v. nota 3, e alle esenzioni di cui supra, par. 2),
- biologici, nelle cui filiere è sempre e comunque rigorosamente escluso l’impiego di qualsivoglia materiale prodotto o derivato da OGM.
Non è prevista invece la categoria – pur presente sul mercato – dei prodotti ‘GMO free’, ‘non OGM’, ‘senza OGM’ e simili. La loro disciplina è perciò affidata ai criteri generali di trasparenza dell’informazione e lealtà delle pratiche commerciali. (6)
4) ‘Senza OGM’, ‘OGM free’ in etichetta. Requisiti generali
I criteri generali di lealtà dell’informazione ai consumatori sono espressi nel divieto esplicito di indurre in errore il consumatore:
- in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti, ivi incluse ‘l’identità, le proprietà, la composizione, (..) il metodo di fabbricazione o di produzione’
- ‘suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive’ (reg. UE 1169/11, articolo 7.1, lettere ‘a’, ‘c’).
5) ‘Senza OGM’, risvolti applicativi
Il claim ‘senza OGM’, ‘GMO free’, ‘non OGM’ o simili – in etichetta e pubblicità di un alimento – può quindi risultare legittimo a condizione che il prodotto effettivamente si distingua rispetto a quelli similari. Si configurano due ipotesi:
- prodotti inevitabilmente ‘non OGM’, per assenza di corrispondenti matrici OGM autorizzate in UE (es. frumento) o prescrizioni normative (es. alimenti biologici). (7) In questo caso la dicitura ‘senza OGM’ o ‘GMO free’ deve intendersi vietata per contrasto con il reg. UE 1169/11, art. 7.1.c,
- alimenti che si distinguono rispetto agli altri prodotti della stessa categoria proprio in ragione del non impiego di OGM nella filiera di produzione. (8) Come può essere appunto il caso di latticini, uova e carni convenzionali (cioè non bio) ottenuti da animali nutriti con mangimi rigorosamente non-OGM. (9)
Cordialmente
Dario
Note
(1) Una proposta di riforma dei regolamenti detti è attesa nei prossimi mesi. V. Dario Dongo, Alessandra Mei. Nuovi OGM, deregulation in vista in Unione Europea? GIFT (Great Italian Food Trade). 10.3.23
(2) Zimny T, Eriksson D. Exclusion or exemption from risk regulation?: A comparative analysis of proposals to amend the EU GMO legislation. EMBO Rep. 2020 Dec 3;21(12):e51061. doi: 10.15252/embr.202051061
(3) Il reg. CE 1829/03 ha peraltro introdotto una soglia di tolleranza, 0,9%. Qualora la presenza di OGM autorizzati in UE in un prodotto convenzionale sia inferiore a tale limite, l’operatore che sia in grado di dimostrare trattarsi di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile può astenersi dal fornire l’informazione prescritta (‘contiene OGM’ o ‘deriva da OGM’)
(4) Ed è perciò che l’Italia continua a importare enormi quantitativi di soia OGM dal Sud-America, anche ai fini della produzione delle sue celebri DOP (es. Grana Padano, Parmigiano Reggiano, prosciutti di Parma e San Daniele, etc.). V. Dario Dongo. I crimini dell’Amazzonia nelle nostre DOP. GIFT (Great Italian Food Trade). 15.7.19
(5) Eric Meunier. No labelling for additives produced from GMO micro-organisms. Infogm. 5.7.19 https://www.infogm.org/no-labelling-for-additives-produced-from-gmo-micro-organisms?lang=fr#nb5
(6) Food Information Regulation (reg. UE 1169/11), Codice del Consumo (dir. 2005/29/CE e successive modifiche)
(7) Il frumento OGM viene invece già prodotto in Argentina e Brasile, ove il claim OGM free può dunque venire ammesso anche sulla pasta di semola di grano duro. V. Dario Dongo. Grano OGM da Argentina e Brasile, presto sulle nostre tavole? GIFT (Great Italian Food Trade). 12.11.21
(8) Nuggets vegetali con etichetta misteriosa, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 14.10.21
(9) Per approfondimenti sul tema ‘free from’ si veda Dario Dongo. ‘Free from’ in etichetta, L’ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.2.18