- 17/12/2022
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte

Egregio avvocato Dongo buongiorno,
abbiamo necessità di alcuni chiarimenti in merito all’indicazione dell’origine della carne suina in etichetta dei salumi. È sufficiente riportare “carne di suino nazionale”, o “origine 100% italiana”?
Molte grazie, Paolo
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Paolo buongiorno,
il decreto interministeriale 6.8.20 prescrive l’indicazione di provenienza e origine – vale a dire dei Paesi di nascita, allevamento e macellazione degli animali – per le carni, le preparazioni di carne e i prodotti a base di carne suina (es. prosciutti e salumi, carni marinate) prodotti in Italia e destinati alla vendita sul mercato italiano. (1)
L’etichettatura di provenienza e origine è tuttavia esclusa nei casi di:
- IGP (Indicazione Geografica Protetta) e denominazioni o indicazioni ‘protette in virtù di accordi internazionali’,
- prodotti venduti sfusi o preincartati,
- alimenti serviti dalle collettività (es. bar e tavole calde, ristoranti e trattorie, fast-food e food delivery).
1) Provenienza e origine delle carni suine in etichetta dei salumi
L’etichetta dei salumi e degli altri prodotti indicati nel DM 6.8.20 deve riportare le seguenti diciture:
- ‘Paese di nascita: (nome del Paese di nascita degli animali)’,
- ‘Paese di allevamento: (nome del Paese di allevamento degli animali)’,
- ‘Paese di macellazione: (nome del Paese in cui sono stati macellati gli animali)’.
2) Diciture alternative
In alternativa all’esposizione delle tre voci (Paese di nascita, Paese di allevamento e Paese di macellazione) è possibile indicare le diciture:
- ‘Origine: (nome del Paese)’, a condizione che la carne provenga ‘da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese’,
- ‘100% italiano’, quando la carne provenga da suini nati, allevati e macellati in Italia, (2)
- ‘Origine UE / non-UE’ è una designazione generica ammessa su preparazioni di carne e prodotti a base di carne. Tale indicazione può viceversa venire ammessa in etichetta delle carni (fresche, congelate e surgelate) solo se esse ‘siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in più Stati membri’. (2)
3) Modalità di etichettatura
Le diciture su provenienza e origine delle carni suine devono venire riportate sul ‘campo visivo principale’ (3)
L’altezza minima dei caratteri segue i criteri stabiliti nel reg. UE 1169/11 per l’esposizione delle informazioni obbligatorie in etichetta. Vale a dire almeno 1,2 mm, riferiti alla lettera ‘x’ minuscola. 0,9 mm, quando la superficie più ampia della confezione sia inferiore a 80 cm2.
4) Conclusioni provvisorie
L’indicazione ‘suino nazionale’ – sebbene idonea a esprimere il concetto, oltreché di autarchica memoria – non è espressamente contemplata dal DM 6.8.20. Si consiglia perciò di indicare ‘origine Italia’ o ‘100% italiano’.
Il DM 6.8.20 in ogni caso, dopo una falsa partenza con inammissibile rinvio, (4) è stato prorogato nella sua applicazione sperimentale fino al 31.12.22. (5) Fatta salva perciò un’ennesima manovra ‘di fine anno’ per ulteriore proroga, le sue prescrizioni perderanno efficacia entro tale data.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Dario Dongo. Etichetta di origine delle carni suine in prosciutti e altri salumi. Via al decreto con tranello. GIFT (Great Italian Food Trade). 19.9.20
(2) Reg. UE 1337/13, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, articolo 7.1, lettere ‘a’ e ‘b’
(3) V. DM 6.8.20, art. 3.2. Il «campo visivo principale» è definito dal reg. UE 1169/11 come ‘il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare’ (art. 2.2.l)
(4) Dario Dongo. Etichettatura di origine delle carni suine, rinvio inammissibile. GIFT (Great Italian Food Trade). 22.11.20
(5) DM 8.12.21. Proroga della etichettatura di origine obbligatoria. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-08&atto.codiceRedazionale=22A00804&elenco30giorni=true(22A00804)