- 26/02/2021
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Egregio avvocato Dongo buongiorno,
ho letto alcuni Suoi articoli in materia di etichette alimentari e vorrei un chiarimento sull’obbligo di indicare in etichetta il QUID degli ingredienti utilizzati in quantità minime. Mi riferisco in particolare a peperoncino e altre spezie, che possono caratterizzare il prodotto.
Molte grazie, Alfredo
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Alfredo buongiorno,
il regolamento (UE) 1169/2011, in Allegato VIII, definisce l’ambito delle deroghe al QUID sulle ‘piccole quantità’ di spezie, erbe aromatiche e altri ingredienti.
‘L’indicazione quantitativa non è richiesta:
a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti: (…)
iii) che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione‘ (reg. UE 1169/11, Allegato VIII, primo paragrafo).
La Commissione europea, nella propria comunicazione sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID), chiarisce che ‘la deroga non si limita agli «aromi» come definiti nel reg. (CE) n. 1334/08, ma si applica a ogni ingrediente (o categoria di ingredienti) utilizzato in piccole dosi per aromatizzare un alimento (per esempio aglio, erbe aromatiche, spezie). La nozione di «piccole quantità» non è definita nel regolamento e deve essere valutata caso per caso. Esempi: pane all’aglio, patatine aromatizzate ai gamberetti, patatine aromatizzate al pollo’. (3)
Irrilevanza per il consumatore, deroga al QUID
L’Allegato VIII del regolamento (UE) 1169/2011 precisa poi la non obbligatorietà di riportare il QUID in relazione all’ingrediente ‘che, pur figurando nella denominazione dell’alimento, non è suscettibile di determinare la scelta del consumatore nel paese di commercializzazione, poiché la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare l’alimento o tale da distinguerlo da altri prodotti simili’ (reg. UE 1169/11, Allegato VIII, primo paragrafo).
‘Questa disposizione prevede l’esenzione dall’obbligo di indicare il QUID nei casi in cui la quantità di un ingrediente indicato nella denominazione di un alimento non influenza la decisione del consumatore di acquistare o meno il prodotto’. (3)
Pepe e peperoncino, niente Quid?
Pepe, peperoncino e altre spezie o erbe aromatiche utilizzate ‘in piccola quantità’ con una ‘funzione aromatizzante’ non sono perciò soggette, alla luce di quanto sopra, all’indicazione obbligatoria del QUID. Nella misura in cui la quantità dell’ingrediente non abbia effettiva influenza sulla scelta del consumatore.
All’opposto, la deroga non risulta applicabile qualora l’ingrediente aromatizzante o la spezia abbiano un valore economico apprezzabile, come di tartufo e pistilli di zafferano ad esempio. Proprio perché in questi casi la quantità dell’ingrediente caratterizzante ha un valore distintivo che inevitabilmente rileva ai fini della scelta del prodotto.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Dario Dongo. Lista ingredienti, ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 6.3.18,
(2) Dario Dongo. Ingredienti composti e QUID in etichetta, inganni diffusi. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.6.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/ingredienti-composti-e-quid-in-etichetta-inganni-diffusi
(3) GUUE 21.11.17 C 393/5, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2017:393:FULL&from=IT