Pollo con salsa al ginepro, quale origine in etichetta? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario buongiorno,
ho un dubbio sull’origine da indicare in etichetta di un prodotto denominato ‘arrosticini di pollo con salsa al ginepro’.

La presenza della bandiera italiana sulla confezione fa scattare l’obbligo di indicare l’origine della salsa al ginepro, o del ginepro, oltre che del pollo (già dichiarato italiano)?
Grazie mille come sempre,
Rossella


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Cara Rossella buongiorno,

il prodotto in esame si qualifica come una preparazione di carne, di per sé esclusa dall’obbligo di indicare in etichetta l’origine della materia prima (invece prevista per le carni prive di altri ingredienti). (1)

La bandiera italiana, sull’etichetta, potrebbe forse comportare l’applicazione del reg. UE 2018/775, che stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 26.3 del Food Information Regulation (reg. UE 1169/2011).

1) Reg. UE 2018/775

Il reg. UE 2018/775 prescrive di indicare in etichetta:

  • la non coincidenza tra il Paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario e il Paese d’origine dell’alimento (inteso quale Stato ove è avvenuta la sua ultima trasformazione sostanziale ed economicamente rilevante),
  • laddove quest’ultimo venga indicato (es. Made in Italy), sia pure su base volontaria. O comunque suggerito, mediante espressioni o immagini evocative di aree geografiche.

L’applicazione della regola suddetta dipende anzitutto dalla qualifica di un componente dell’alimento composto come ‘ingrediente primario’. Nel caso in esame bisogna perciò valutare se e quali ingredienti – tra la carne di pollo, la salsa al ginepro o il ginepro stesso – possano venire intesi come ingrediente primario.

1.1) Ingrediente primario, nozione

Per ‘ingrediente primario’ si intende ‘l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa’ (reg. UE 1169/11, art. 2.2.q).

La Commissione europea – nella propria Comunicazione 31.1.20 (2) – ha indicato due criteri alternativi per identificare l’ingrediente primario ai fini dell’applicazione dell’art. 26.3 del reg. UE 1169/11 (e così del reg. UE 2018/775):

1.1.a) criterio quantitativo

L’ingrediente significativo – cioè quello che supera il 50% rispetto al totale, da misurare in fase di inserimento nel prodotto composto (con eccezione dell’acqua, da misurare mediante sottrazione del peso del prodotto finito a quello complessivo degli ingredienti immessi) – si qualifica ex lege come ingrediente primario,

1.1.b) criterio qualitativo

L’ingrediente o gli ingredienti di un alimento (…) che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa’ (c.d. QUID) si qualifica altresì come ingrediente primario. (3)

2) Analisi del caso

L’analisi caso-per-caso è doverosa, quando si debba valutare la rilevanza di un ingrediente sotto il punto di vista qualitativo. Tenuto conto che:

  • l’obiettivo dell’etichettatura è consentire al consumatore una scelta di acquisto consapevole e serena, sulla base di
  • informazioni coerenti alle sue aspettative, in grado cioè di influenzare la scelta di un prodotto rispetto ad altri.

Bisogna perciò valutare se l’indicazione dell’origine di un determinato ingrediente abbia probabilità di influenzare in misura sostanziale le decisioni di acquisto del consumatore medio ovvero se la sua assenza possa indurlo in errore.

2.1) Carne di pollo

L’ingrediente primario degli ‘arrosticini di pollo con salsa al ginepro’ è sicuramente la carne di pollo, che rileva sotto entrambi i criteri quantitativo e qualitativo. Di essa devono perciò venire precisate:

  • la quantità, sempre e comunque, come in tutte le preparazioni di carne. Da indicare tra parentesi, dopo il suo nome, in denominazione di vendita o nella lista ingredienti, rispetto al totale degli ingredienti immessi nella formula (o ricetta),
  • l’origine, nei soli casi in cui essa sia diversa dal ‘Made in’ raffigurato in etichetta (in questo caso, mediante il tricolore) o promosso in pubblicità.

2.2) Salse

Le salse, a loro volta ingredienti composti, raramente rilevano di per sé quali ingredienti caratteristici. La salsa (così come la guarnizione o anche l’olio in cui un prodotto venga immerso) rappresenta infatti un complemento, di minor valore, rispetto all’ingrediente principale che la contenga.

Diverso è il caso delle salse vendute tal quali – es. salsa al tartufo, pesto alla genovese – laddove:

  • esiste un ingrediente caratteristico (nei due esempi, il tartufo e il basilico) la cui quantità rileva ai fini della scelta d’acquisto e deve venire esposta in etichetta, (4)
  • l’origine o provenienza dell’ingrediente può in alcuni casi specifici innescare l’obbligo di comunicare la sua non coincidenza con il ‘Made in’ oggetto di vanto (v. par. 2.3).

2.3) Ingredienti delle salse

L’origine e/o provenienza degli ingredienti delle salse vendute tal quali possono determinare la scelta del prodotto, qualora si tratti di:

  • ingredienti il cui valore (commerciale o percepito) varia in relazione all’origine. Così ad esempio, in una salsa al tartufo di cui sia vantata l’italianità l’utilizzo di un tartufo extra-UE deve venire esposta nello stesso campo visivo del ‘Made in Italy’,
  • ingredienti che il consumatore associa al territorio. Anche per via di riferimenti geografici diretti (es. pesto alla genovese = basilico italiano) o indiretti (es. pesto di pistacchi con sede dello stabilimento a Bronte = pistacchi italiani). (5)

2.4) Erbe aromatiche e spezie

Le erbe aromatiche e spezie utilizzate ‘in piccola quantità’ con una ‘funzione aromatizzante’ non sono soggette, in via generale, all’indicazione obbligatoria del QUID (6,7). Al di fuori dei casi specifici riportati nel precedente paragrafo, a cui si può aggiungere un altro esempio di erba aromatica di alto valore quale lo zafferano.

3) Conclusioni

L’etichetta in esame non è soggetta ad alcun obbligo d’indicazione d’origine, nella misura in cui l’unico ingrediente primario – la carne di pollo – provenga dallo stesso Paese di cui viene esposta la bandiera. La precisazione dell’origine italiana della carne si configura perciò come indicazione volontaria, che il consumatore può in ogni caso apprezzare.

L’indicazione d’origine della ‘salsa al ginepro’ e del ginepro stesso a loro volta non risultano obbligatorie. In quanto l’origine della salsa (che è peraltro facile presumere italiana), come quella dell’erba aromatica – a differenza della carne – non sembrano poter avere influenza sulla scelta di acquisto del consumatore.

Post scriptum

La semplicità è la base della trasparenza e l’eccesso di informazioni, paradossalmente, produce l’effetto opposto di disinformare il consumatore.

Etichette chiare e semplici facilitano la lettura e la scelta. Le notizie non obbligatorie possono venire offerte con altri mezzi (es. QR-code).

Cordialmente,

Dario

Note

(1) Reg. UE 1337/13. V. Dario Dongo. Origine delle carni, dall’1 aprile in etichetta. E pur manca qualcosa. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.4.15

(2) Comunicazione sull’applicazione delle disposizioni dell’art. 26, par. 3, del reg. (UE) 1169/2011 (2020/C 32/01) del 31.1.20

(3) L’ingrediente caratterizzante, da ritenersi ingrediente primario ai sensi dell’art. 26.3, è quello di cui viene prescritta l’indicazione della quantità (c.d. QUID, Quantity of Ingredients Declaration), in quota percentuale rispetto al totale degli ingredienti immessi in ricetta, quando esso:

a) figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore, o

b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica, o comunque

c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto. (reg. UE 1169/11, articolo 22)

(4) Dario Dongo. Ingredienti composti e QUID in etichetta, inganni diffusi. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.6.19

(5) Dario Dongo. Sede stabilimento e origine obbligatoria, etichette non conformi. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.10.19

(6) Dario Dongo. Peperoncino e altre spezie. Quando si applica il QUID? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 26.2.21

(7) Il regolamento (UE) n. 1169/2011, in Allegato VIII, precisa la non obbligatorietà di riportare il QUID per l’ingrediente ‘che, pur figurando nella denominazione dell’alimento, non è suscettibile di determinare la scelta del consumatore nel paese di commercializzazione, poiché la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare l’alimento o tale da distinguerlo da altri prodotti simili



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