Sede stabilimento e marchio di identificazione

Buongiorno Dario,

in occasione di un’allerta alimentare si è constatato che sulle etichette dei prodotti coinvolti viene riportato il nome di un operatore, preceduto dalla dicitura “prodotto da…”, ma la sede dello stabilimento e il marchio di identificazione sono invece quelli di un OSA (operatore del settore alimentare) diverso da quello dichiarato.

Ti chiedo cortesemente una valutazione in merito. Molte grazie come sempre,

Vittorio


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Vittorio buongiorno,

la situazione da Te descritta non è purtroppo conforme alle regole vigenti, per le ragioni di seguito esposte.

1) Nome e indirizzo operatore responsabile

Il reg. UE 1169/2011, come si è visto, prescrive l’indicazione in etichetta di nome o ragione sociale e indirizzo della sede dell’operatore con il cui marchio il prodotto alimentare viene commercializzato. (1)

Questa informazione ha natura obbligatoria e deve venire fornita in modo esatto, con preciso riferimento all’indirizzo (via o viale, strada o piazza, seguita dal numero civico) della sede attuale dell’operatore.

2) Marchio di identificazione e bollo sanitario

Il reg. CE 853/04, c.d. Hygiene 2 Regulation, prescrive invece di riportare in etichetta il marchio di identificazione e il bollo sanitario, rispettivamente per gli alimenti di origine animale e le carni fresche.

Tali codici devono venire sempre riferiti all’ultimo stabilimento autorizzato ove i prodotti sono stati lavorati, a prescindere dal nome dell’operatore responsabile per l’informazione al consumatore. (2)

3) Sede dello stabilimento

Il d.lgs. 145/17 ha reintrodotto in Italia l’indicazione obbligatoria in etichetta della sede dello stabilimento di produzione (o di confezionamento, se diversa), sui soli prodotti realizzati e venduti nel Bel Paese.

Il provvedimento in questione è tuttavia inapplicabile, come pure si è visto, poiché adottato in violazione delle regole UE che impongono la notifica preventiva a Bruxelles delle norme tecniche nazionali (3,4).

4) Pratiche leali d’informazione

Il Food Information Regulation (reg. UE 1169/11) definisce i criteri generali da seguire nell’etichettatura e informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari attraverso una serie di divieti. Così, tra l’altro:

  • le informazioni obbligatorie non devono indurre in errore ‘per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione’ (art. 7.1.a),
  • le notizie ‘fornite su base volontaria (…) non sono ambigue né confuse per il consumatore’ (art. 36.2.b).

5) Obblighi e facoltà

È obbligatorio perciò indicare in etichetta:

  • nome o ragione sociale e dell’operatore responsabile dell’informazione al consumatore (v. supra, par. 1),
  • marchio di identificazione o bollo sanitario dell’ultimo stabilimento ove i prodotti di origine animale o le carni fresche siano state lavorate (v. supra, par. 2).

È facoltà dell’operatore indicare in etichetta la dicitura ‘prodotto nello stabilimento di…’, con ulteriore facoltà di aggiungere il nome o ragione sociale dell’operatore che gestisce l’impianto.

6) Analisi della fattispecie

Una dicitura del tipo ‘prodotto per conto di Tizio, via…, nello stabilimento di Caio, strada…’ può venire ammessa, in quanto comunque idonea a fornire l’informazione obbligatoria (nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile dell’etichettatura).

Non è ammissibile, viceversa, riportare una notizia del tipo ‘prodotto da Tizio nello stabilimento di strada…’, qualora lo stabilimento appartenga a Caio e lo stesso non venga citato. Poiché in tal caso il consumatore viene falsamente indotto a credere che Tizio sia il produttore.

7) Conclusioni provvisorie

L’operatore (es. Tizio) che venda a proprio marchio alimenti realizzati da altri (es. Caio) e intenda comunque indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento deve perciò indicare, semplicemente,

  • nome o ragione sociale e indirizzo (via…) di Tizio,
  • prodotto nello stabilimento di (strada…)’.

L’informazione facoltativa sulla sede dello stabilimento, si noti bene, contiene un riferimento geografico e può quindi innescare l’applicazione del reg. UE 2018/775, laddove il prodotto contenga un ingrediente primario (cioè significativo, >50%, o caratteristico) con origine o provenienza di Paese diverso (5,6).

Cordialmente

Dario

Note

(1) Indirizzo operatore responsabile, risponde l’avvocato Dario Dongo.  FARE (Food and Agriculture Requirements). 15.5.20

(2) Stabilimenti alternativi in etichetta dei salumi? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 9.7.20

(3) Dario Dongo. Sede stabilimento, decreto inapplicabile per il Tribunale di Roma. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.1.19

(4) Dario Dongo. Sede dello stabilimento in etichetta, controlli a rischio. GIFT (Great Italian Food Trade). 29.7.19

(5) Dario Dongo. Sede stabilimento e origine obbligatoria, etichette non conformi. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.10.19

(6) Origine delle verdure in etichetta di una preparazione gastronomica, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 21.5.22



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