- 06/05/2017
- Postato da: Marta
- Categoria: Notizie

Esportare alimenti italiani nei Paesi del Golfo, un’occasione da non perdere. Tra Expo 2015 Milano ed Expo 2020 Dubai, ci si trova spesso così a rivedere etichette.
La normativa di riferimento è GSO 9/2013 (1) – Labeling of Prepackaged Food Stuff, messa a punto dal CGG (Gulf Cooperation Council). (2) A sua volta conforme – come del resto inevitabile – al Codex Alimentarius Standard for the Labelling of Prepackaged Foods. Tale insieme di regole si applica uniformemente nei sei Paesi del Golfo, i quali già da anni condividono norme di diritto alimentare nonché procedure e sistemi a garanzia della sicurezza alimentare. (3)
Esportare alimenti italiani: il caso della pasta
Alcuni importatori sollevano un dubbio, circa la correttezza dell’impiego di un’unica denominazione di vendita su identici prodotti di diverso formato. Nei casi ad esempio della pasta – laddove i vari formati si distinguono per i loro nomi specifici (pasta lunga, es. spaghetti, linguine, e paste corte, es. fusilli, penne), oltreché per i tempi di cottura (4) – e del cioccolato. Il quale a sua volta può venire commercializzato con forme diverse (es. barrette, cubetti, ovetti o palline).
Premesso che ‘il cliente ha sempre ragione’, bisogna pur fare i conti con le esigenze di ottimizzare i costi del packaging (che può venire razionalizzato mediante impiego di un unico schema di informazione, sui vari formati di prodotti identici, anche dal punto di vista delle proprietà nutrizionali per 100 g). E con le regole che, per loro natura, sono generali e astratte e devono perciò poter venire applicate con uniformità a tutte le situazioni concrete a esse soggette.
A ben vedere, la citata norma GSO (5) indica il nome dell’alimento (the name of the food) come informazione primaria e requisito indispensabile. Il quale, allorché riferito alla pasta, si integra mediante sua designazione completata dal riferimento al cereale utilizzato per la sua preparazione (es. ‘pasta di semola di grano duro’). Nel caso del cioccolato, con la precisazione della sua categoria di appartenenza (es. ‘cioccolato al latte’). A prescindere dai rispettivi formati.
Il teorema secondo cui dovrebbe invece specificarsi il formato dell’alimento – pasta, o cioccolato – risulta perciò privo di fondamento. Del resto, ove si accedesse alla curiosa interpretazione di nome del prodotto (name of the product) proposta da alcuni, si dovrebbe cambiare denominazione ogni qualvolta si riferisca a ‘name of the food‘ – o ‘name of the product‘, che dir si voglia – che corrispondano a diversi marchi pur riferiti a medesime referenze.
E dunque, non di questione legale bensì semmai solo commerciale si tratta.
Dario Dongo
Immagine di copertina da Pixabay
Note
(1) Gulf Standardization Organization
(2) Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Sharjah, Ras al-Khaimah, Umm al-Qaiwain), Kuwait, Oman, Qatar. Per il vicino Iran si veda invece https://foodagriculturerequirements.com/esportare-in-iran-istruzioni-per-luso
(3) Come il sistema di allerta rapido. Cfr. http://www.ilfattoalimentare.it/golfo-persico-rasff-arabia-sicurezza-alimentare.html
(4) I tempi di cottura possono peraltro venire indicati mediante rappresentazioni grafiche, assieme al numero dei minuti che risulta peraltro di facile comprensione urbi et orbi
(5) GSO 9/2013, Labeling of Prepackaged Food Stuff, articolo 5.1