Indicazioni geografiche e frode in commercio

La Corte di Cassazione, con sentenza 30 settembre 2025 n. 32260, ha dato ulteriore conferma di un approccio molto rigoroso nella tutela delle indicazioni geografiche registrate – DOP, IGP, STG, etc. – statuendo che la sola evocazione dei loro nomi su prodotti d’imitazione integra il delitto di frode in commercio.

Il caso, prosciutto ‘tipo Parma’

L’imputato era stato condannato in primo grado – per i delitti di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 codice penale) e di uso di segni mendaci per prodotti DOP (art. 517 c.p., con l‘aggravante di cui all’art. 517-bis c.p., relativa alla protezione di alimenti con indicazioni di origine registrate) – per avere commercializzato con la dicitura ‘tipo Parma’ prosciutti che non possedevano i requisiti stabiliti dal disciplinare del Prosciutto di Parma DOP.

La Corte d’Appello de L’Aquila, con sentenza 28 ottobre 2024, aveva confermato la condanna. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, mettendo anzitutto in discussione la configurabilità del reato di frode in commercio in assenza di una vera e propria trattativa con il consumatore. La Cassazione ha respinto tale motivo di ricorso, accogliendone invece un altro per quanto attiene alla concessione di attenuanti generiche.

Frode in commercio e uso di segni mendaci

La Terza Sezione della Cassazione penale ha anzitutto ricordato che:

  • l’articolo 515 del codice penale, rubricato “frode nell’esercizio del commercio“, punisce chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, consegni all’acquirente una cosa mobile per un’altra, o una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita. Si vuole in altri termini sanzionare pratiche commerciali ingannevoli che ledano la fiducia dei consumatori e l’integrità delle transazioni’;
  • l’art. 517 bis c.p. poi configura l’aggravante per cui le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 codice penale sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti’.

’Ne consegue che’, prosegue il giudice di legittimità, ‘ai fini della integrazione del reato in parola non è determinante l’analisi della pattuizione specificamente intervenuta tra le parti interessate alla intervenuta consegna, quanto, piuttosto, la necessità di tutelare la correttezza degli scambi commerciali in funzione della tutela della fiducia dei consumatori e quindi anche di interessi degli stessi produttori.

La Corte di Cassazione ha tra l’altro in precedenza sottolineato che la distinta ipotesi di tentativo di frode in commercio si configura con il semplice accertamento della ‘destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite’, senza necessità di una contrattazione finalizzata alla vendita (cfr. Sez. 3, n. 45916 del 18/09/2014, Rv. 260915 – 01).

Il bene giuridico tutelato e la natura della tutela penale

La Suprema Corte ribadisce che il bene giuridico tutelato dai delitti in esame è ‘la pubblica funzione dello Stato di assicurare l’onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti; da ciò consegue che, anche per il perfezionamento del reato, non necessita l’identificazione dei soggetti passivi e che la tolleranza o il consenso degli stessi non discrimina, trattandosi di diritto indisponibile (in motivazione, Sez. 3, n. 35121 del 30/05/2024, Rv. 286909 – 01; Sez. 6, n. 8266 del 28/05/1981, Rv. 150203 – 01; Sez. 6, n. 7167 del 26/02/1973, Rv. 125225 – 01; Sez. 2, n. 18609 del 16/02/2021)’.

Protezione delle indicazioni geografiche, le regole UE

Il regolamento (UE) 2024/1143, come si è visto (Dongo et al., 2023), ha introdotto un regime unitario per la tutela delle indicazioni geografiche (Geographical Indications, GIs) sui prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose. Oltre a rafforzare le relative protezioni, con particolare riguardo alle condizioni d’impiego di ingredienti con GI in altri prodotti.

Le indicazioni geografiche iscritte nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche sono protette contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell’indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale indicazione geografica per un prodotto o un servizio sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la reputazione del nome protetto, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto considerato, nonché l’impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto’ (reg. UE 2024/1143, articolo 26).

Conclusioni

La pronuncia in esame della Corte di Cassazione conferma l’approccio estremamente rigoroso dell’Italia nella protezione delle indicazioni geografiche registrate.

Una particolare attenzione va raccomandata agli operatori della distribuzione, anche a livello di responsabili dei singoli punti vendita, per evitare che banali disattenzioni possano condurre a contestazioni di un reato – la frode in commercio – dal quale può scaturire la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del d.lgs. 231/01.

La nostra squadra di FARE (Food and Agriculture Requirements) è a disposizione degli operatori che intendano prevenire rischi di contestazioni, non solo mediante la revisione delle etichette (alimentari e non) ma anche attraverso la redazione di apposite procedure aziendali.

Dario Dongo

Cover art copyright © 2025 Dario Dongo (AI-assisted creation)

Riferimenti

  • Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012. Testo consolidato al 23/04/2024: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/2024-04-23



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