- 07/12/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Egregio Avvocato,
ho apprezzato alcune Sue note critiche sulle etichette di bevande austriache al gusto di frutta e Le propongo di riprendere l’argomento con la bibita a marchio Rauch – Bravo di cui allego fotografie.
Molte grazie e buon lavoro
Herbert
Risponde l’avvocato Dario Dongo, PhD in diritto alimentare europeo
Caro Herbert,
i fabbricanti austriaci di succhi di frutta e bevande simili tendono in effetti ad andare ‘sopra le righe’, anzi ‘oltre le regole’.
Pfanner ha ingannato i consumatori – come si è visto – sotto almeno due profili:
– l’ardita comparazione tra un bicchiere di succo e le razioni giornaliere raccomandate di frutta e verdura,
– l’illecita indicazione di origine ‘in prevalenza’ dalla Sicilia delle arance rosse di una sua bevanda.
Rauch si inserisce nella scia dell’inganno con la bevanda in esame. Che viene presentata con la suggestiva dicitura ‘!A tutta frutta!’, sul fronte etichetta, accanto alle immagini di arancia rossa e carota.
La lista ingredienti rivela però che la bevanda ‘Bravo’ di Rauch non è affatto ‘tutta frutta’. Al contrario, l’acqua figura come primo ingrediente, cui segue un 30% di ‘succo multifrutta’, poi zucchero, eccetera eccetera.
Senza entrare nel merito della confusa denominazione dell’alimento e dei suoi componenti, a loro volta degni di censura sotto vari aspetti, si deve invece rimarcare l’ingannevolezza della presentazione del prodotto.
Una bevanda zuccherata con 10 grammi di zucchero per 100 ml – di poco inferiore alla Coca Cola – viene presentata come ‘a tutta frutta’. In palese contrasto con i requisiti generali di trasparenza dell’informazione in etichetta, (1) oltreché con il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria (2) e con il Codice del Consumo. (3)
Cordialmente
Dario
Note
(1) V. reg. UE 1169/11, articoli 7 e 36
(2) ‘La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto’ (Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, articolo 2)
(3) V. d.lgs. 206/05, articoli 20-21