Rauch Bravo ‘a tutta frutta’? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Egregio Avvocato,

ho apprezzato alcune Sue note critiche sulle etichette di bevande austriache al gusto di frutta e Le propongo di riprendere l’argomento con la bibita a marchio Rauch – Bravo di cui allego fotografie.

Molte grazie e buon lavoro

Herbert


 

Risponde l’avvocato Dario Dongo, PhD in diritto alimentare europeo

Caro Herbert,

i fabbricanti austriaci di succhi di frutta e bevande simili tendono in effetti ad andare ‘sopra le righe’, anzi ‘oltre le regole’.

Pfanner ha ingannato i consumatori – come si è visto – sotto almeno due profili:

– l’ardita comparazione tra un bicchiere di succo e le razioni giornaliere raccomandate di frutta e verdura,
– l’illecita indicazione di origine ‘in prevalenza’ dalla Sicilia delle arance rosse di una sua bevanda.

confezione-bravoRauch si inserisce nella scia dell’inganno con la bevanda in esame. Che viene presentata con la suggestiva dicitura ‘!A tutta frutta!’, sul fronte etichetta, accanto alle immagini di arancia rossa e carota.

ingredienti-Rauch-Bravo

La lista ingredienti rivela però che la bevanda ‘Bravo’ di Rauch non è affatto ‘tutta frutta’. Al contrario, l’acqua figura come primo ingrediente, cui segue un 30% di ‘succo multifrutta’, poi zucchero, eccetera eccetera.

Senza entrare nel merito della confusa denominazione dell’alimento e dei suoi componenti, a loro volta degni di censura sotto vari aspetti, si deve invece rimarcare l’ingannevolezza della presentazione del prodotto.

Una bevanda zuccherata con 10 grammi di zucchero per 100 ml – di poco inferiore alla Coca Cola – viene presentata come ‘a tutta frutta’. In palese contrasto con i requisiti generali di trasparenza dell’informazione in etichetta, (1) oltreché con il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria (2) e con il Codice del Consumo. (3)

Cordialmente

Dario

Note

(1) V. reg. UE 1169/11, articoli 7 e 36
(2) ‘La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto’ (Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, articolo 2)
(3) V. d.lgs. 206/05, articoli 20-21



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