- 21/11/2018
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Buongiorno Avv. Dongo,
siamo un’azienda produttrice di semilavorati per pasticceria (pizzette, salatini, croissanteria crudi surgelati). La nostra clientela è composta da bar, catering, grossisti, pasticceria.
Un nostro cliente a cui faremo un prodotto a marchio prossimamente (logo in etichetta) ci ha chiesto di fargli un’etichetta senza inserire il nostro sito produttivo. Noi di norma per tutti i clienti anche quelli a marchio inseriamo:
Distribuito per conto di……..prodotto nello stabilimento di….(e qui inseriamo i nostri indirizzi).
Lui dice che se inseriamo la frase “prodotto destinato all’uso professionale” si potrebbe evitare di inserire il sito produttivo.
A noi sembra molto strano, visto che in etichetta noi questa frase la inseriamo già, solo per indicare che il prodotto non è per la clientela finale.
Potrebbe aiutarci? Molte grazie
Miriam
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Cara Miriam buongiorno ,
L’indicazione della sede dello stabilimento in etichetta dei prodotti alimentari – a dispetto delle molte ‘fake news’ che circolano sul tema – non è obbligatoria. Il decreto legislativo 145/17 infatti non è mai stato notificato alla Commissione europea con le modalità dovute, ed è perciò illegittimo, inapplicabile. (1)
È viceversa obbligatorio indicare il nome e l’indirizzo dell’operatore responsabile dell’informazione al consumatore. Vale a dire del soggetto che ha la titolarità o comunque gestisce il marchio con cui i prodotti alimentari vengono commercializzati.
Nel caso di specie, trattandosi di vendita B2B (‘business to business’) e non B2C (‘business to consumer’), è sufficiente indicare il nome e l’indirizzo del grossista che vende a proprio marchio gli alimenti sulla documentazione commerciale che accompagna o precede la consegna degli stessi.
Con attenzione ad aggiornare le informazioni obbligatorie, che devono comprendere la lista ingredienti, ogni qualvolta intervengano variazioni. (2) Particolare attenzione va riposta nell’indicazione dei c.d. ingredienti allergenici che vengano utilizzati – o comunque possano residuare, anche a causa di contaminazione accidentale – nei singoli prodotti offerti in vendita. (3)
Per maggiori informazioni sul regolamento UE 1169/11 e il decreto legislativo 231/17, relativo alla sua attuazione, si invita a consultare il nostro ebook gratuito ‘1169 pene. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni’, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food.
La nostra squadra è a disposizione per ogni aiuto eventualmente ritenuto utile.
Cordialmente,
Dario
Note
(1) In merito all’inapplicabilità del d.lgs. 145/17, si vedano gli articoli https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sede-stabilimento-le-balle-spaziali-del-governo-gentiloni, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sede-stabilimento-omertà-sul-niet-di-bruxelles-denuncia-penale-a-gentiloni-co, https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/fake-news-nel-settore-alimentare-il-quibus
(2) Circa le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari da fornire nelle fasi di vendita B2B, si vedano i precedenti articoli https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/allergeni-informazione-b2b-risponde-l-avvocato-dario-dongo e https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/semilavorati-per-prodotti-da-forno-informazione-b2b-parere-dell-avvocato-dario-dongo
(3) Per quanto attiene alla doverosa informazione su allergeni eventualmente presenti nei prodotti alimentari, si vedano gli articoli https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/allergeni-linee-guida e https://www.greatitalianfoodtrade.it/salute/può-contenere-allergeni-abc