- 10/10/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Ciao Dario,
In virtù del fatto che il prossimo 22 ottobre 2017 entra in vigore il nuovo decreto sulla sede dello stabilimento, avrei bisogno di capire cosa si intende per prodotto preimballato.
Io credo che sia qualsiasi prodotto venduto al consumatore finale con vendita a pezzo o con peso egalizzato. Correggimi per favore se ho interpretato male.
Aldo
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Aldo buondì,
il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 145 si applica ai soli alimenti preimballati, sia pure nelle ipotesi in cui essi siano destinati alle collettività ovvero nelle fasi di commercio anteriori alla vendita al consumatore finale.
La definizione di alimento preimballato si ricava dal regolamento Food Information to Consumer:
‘alimento preimballato’: l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio;
‘alimento preimballato’ non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;
(reg. UE 1169/11, articolo 2.2.e).
L’esclusione dei c.d. preincartati dal campo di applicazione delle nuove regole dispiace ma non stupisce. Considerato che i preincarti sono stati esclusi, tra l’altro, dall’indicazione obbligatoria dell’origine del latte sui prodotti lattiero-caseari.
Un abbraccio e a presto
Dario