- 22/04/2018
- Postato da: Marta
- Categoria: Notizie

Nel biologico, chiarimenti dal MiPAAF sull’etichettatura dei prodotti a marchio del distributore (private label).
La nota 10.4.18 del Ministero delle Politiche Agricole chiarisce le modalità di etichettatura dei prodotti biologici a marchio del distributore indicando che la prassi di etichettatura seguita finora è, senza mezzi termini, non conforme. (1)
Il decreto legislativo 27.11.09 n. 18354 aveva qualificato il distributore di prodotti bio a private label come ultimo preparatore. Perciò dotato di un apposito ‘codice operatore’ e soggetto a un organismo di controllo. (2) Tenuto anche conto del suo ruolo di supervisione, che si estrinseca sia nella predisposizione dei layout grafici delle etichette, sia nelle attività di verifica e audit.
Le etichette dei prodotti bio a private label hanno perciò sempre riportato, nel corso degli anni, i riferimenti del titolare del marchio e del suo organismo di controllo. Se pure il reg. UE 834/07, a una lettura più rigorosa, già prevedesse l’obbligo di citare in etichetta ‘anche il numero di codice dell’organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente’. (3)
Nel 2012 il Ministero aveva in effetti dichiarato che ‘nel caso in cui il prodotto, già imballato e etichettato, sia commercializzato da un altro operatore/società diversa dall’operatore responsabile dell’etichettatura, non è possibile sostituire il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo dell’operatore che ha effettuato l’ultima fase di preparazione (ossia l’etichettatura) con il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo dell’operatore che vende il prodotto sul mercato con il proprio marchio’. (4)
La prassi si è tuttavia mantenuta negli anni. Solo a maggio 2017, a seguito di una richiesta di chiarimenti del CCPB al MiPAAF, si è attivato un iter di incontri e consultazioni poi concluso con la pubblicazione della nota citata in premessa.
La nota MiPAAF 10.4.18 precisa dunque l’obbligo di riportare sulla confezione il codice dell’operatore che esegue materialmente l’attività di etichettatura. Quand’anche si tratti di un semplice terzista che appone l’etichetta sulle confezioni, senza fare null’altro.
Riportare in etichetta il solo codice dell’organismo di controllo del distributore risulta perciò contrario, secondo queste ultime determinazioni del MiPAAF, alla disposizione di cui all’art. 24 del reg. CE 834/2007.
Questa lettura così rigorosa della norma europea avrà un impatto significativo sulle migliaia di prodotti bio a marchio del distributore, le cui etichette dovranno venire riviste. Oltreché sulle microimprese e cooperative di servizi dedicate all’etichettatura dei prodotti, le quali dovranno affrontare gli oneri di certificazione.
Cui prodest?
Paola Cane e Dario Dongo
Note
(1) Nota MiPAAF 10.4.18, n. 26452
(2) DM 27.11.09 n. 18354, Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici
(3) V. reg. CE 834/07 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, art. 24
(4) Nota MiPAAF 20.6.12, n. 14017