- 28/03/2017
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Notizie
Dopo 4 anni di dibattiti, il progetto di riforma del regolamento UE 2017/625 sui controlli pubblici ufficiali ha raccolto il via libera del Parlamento europeo. Il testo – di cui breve sintesi a seguire – sarà ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Controlli sulla sicurezza alimentare e dei mangimi, l’informazione al consumatore e non solo. Il campo di applicazione del nuovo regolamento è esteso a salute e benessere animale, salute vegetale e prodotti fitosanitari, produzioni biologiche. E ancora, indicazioni geografiche (DOP e IGP) e OGM. La riforma interessa perciò il Pacchetto Igiene (1) ma anche altri ambiti, tanto da accorpare nel complesso 16 atti normativi europei. La disciplina perciò si estende a:
– accordi d’importazione su animali e prodotti importati da Paesi terzi,
– controlli da parte della Commissione europea negli Stati membri e nei Paesi terzi,
– accreditamento dei laboratori ufficiali.
Il contrasto alle frodi alimentari viene indicato come uno degli obiettivi, da perseguire sia dedicando maggiore attenzione nei controlli alla tracciabilità degli alimenti, sia mediante sanzioni effettivamente dissuasive. La cui definizione rimane peraltro in capo agli Stati membri, nel rispetto dei principi definiti dal legislatore europeo.
I controlli a sorpresa (‘non preannunciati‘) assumono perciò peculiare importanza, senza perdere di vista i criteri di analisi del rischio a base della loro programmazione. Tenuto conto sia del ‘back record’ degli stabilimenti di produzione, sia delle vulnerabilità caratteristiche e di periodo identificate nelle singole filiere e i loro comparti, sui vari territori. Senza trascurare le esigenze specifiche di controlli supplementari, finalizzati alle certificazioni di idoneità sanitaria richieste per finalità di export. (3)
L’OCM (Organizzazione Comune dei Mercati) viene altresì considerata, per quando specificamente attiene alle norme di commercializzazione degli alimenti. Qualora in particolare -nell’ambito dei controlli effettuati ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 (articolo 89) – si individuino pratiche fraudolente o ingannevoli (es. denominazione di vendita non conforme alle caratteristiche dell’alimento). (4)
I controlli ufficiali sul materiale riproduttivo vegetale rimangono invece esclusi da questo ambito normativo, che perciò si limita a considerare i controlli ufficiali sui soli OGM destinati a produzione di mangimi e alimenti.
I veterinari pubblici mantengono un ruolo di primo piano, in particolare quando si abbia a che fare con animali vivi, carni e taluni prodotti di origine animale. Sia pure entro i margini della flessibilità riconosciuta agli Stati membri per organizzare i controlli ufficiali, che comprende la responsabilità di identificare il personale più adatto a eseguirli. Fermi restando gli obblighi di garantire elevati standard di sicurezza di filiere e prodotti, a loro volta oggetto di supervisioni e audit da parte della Commissione europea.
La documentazione scritta di tutti i controlli ufficiali rimane altresì un presidio indispensabile a garanzia del l’efficacia, correttezza e imparzialità dell’operato della Pubblica Amministrazione. A tal fine, ‘Le autorità competenti elaborano la documentazione scritta di tutti i controlli ufficiali da esse effettuati. Tale documentazione può essere su supporto cartaceo o avere formato elettronico (…) agli operatori sottoposti a un controllo ufficiale è fornita, su loro richiesta, una copia della documentazione.‘ (5)
Il finanziamento dei controlli rimane invariato, secondo l’idea di massima di fare pagare tutti, in proporzione ai costi complessivamente sostenuti dalle amministrazioni. (6)
Una novità, gli Stati membri che intenderanno imporre tariffe proporzionate alle spese specificamente sostenute (anziché a livello fisso) dovranno seguire norme armonizzate sulla copertura dei costi e i metodi di calcolo. (7)
La Commissione europea, come è d’uso ormai da anni, ha ricevuto ampie deleghe che dovrebbero venire esercitate entro i tre anni successivi all’applicazione del regolamento. Per definire le misure di dettaglio e di esecuzione.
Dario Dongo e Riccardo Di Farno
Note
(1) Sono abrogati i regolamenti CE n. 854/2004 (c.d. Igiene 3, recante norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano) e 882/2004 (relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali)
(2) regolamento UE n. 1308/2013
(3) ‘Ai fini del rilascio di un certificato o attestato ufficiale che costituisce un requisito preliminare per l’immissione in commercio o per gli spostamenti di animali o merci, la legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare impone di effettuare i controlli ufficiali indipendentemente dal livello di rischio o dalla probabilità di non conformità. In tali casi, la frequenza dei controlli ufficiali è dettata dalla necessità di certificazione o attestazione.‘ (Considerando 32)
(4) Un’importante novità rispetto al reg. CE n.882/2004, che invece non si applicava ‘ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle norme sull’organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli‘ (art. 1.2)
(5) Articolo 13
(6) Fatte salve esenzioni per le microimprese che trattino carni, prodotti della pesca e latte, per il riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e per (la maggior parte de)i controlli alle frontiere
(7) Gli Stati membri, più in generale, dovrebbero incrementare la trasparenza su calcolo, riscossione e fissazione di tariffe o diritti, consultazione delle parti interessate