- 29/10/2022
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte

Egregio avvocato Dongo buongiorno,
Le sottopongo il claim “leggero senza olio – leggero nel contenuto di grassi”, sulla etichetta di un “condimento a base di verdure in acqua e sale per riso” di cui allego immagini.
Vorrei comprendere, in particolare, se questo claim possa venire utilizzato indifferentemente sulle conserve vegetali in liquido di governo.
Molte grazie,
Mina
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Gentile Mina,
la dicitura ‘leggero’, al ricorrere delle circostanze, può ricadere nel campo di applicazione del Nutrition and Health Claims Regulation (NHC). (1)
1) Claim nutrizionali, definizione
Il reg. CE 1924/06 definisce come «indicazione nutrizionale» ‘qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:
a) all’energia (valore calorico) che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto, o non apporta, e/o
b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o non contiene’ (art. 2.1.4). (2)
2) Claim nutrizionale ‘leggero’ o ‘light’
Il claim nutrizionale «leggero» o «light» ‘e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «RIDOTTO»; l’indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «LEGGERO» o «LIGHT»’ (reg. CE 1924/06, Allegato).
3) Indicazione ‘a tasso ridotto di’
‘L’indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se:
- la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile,
- ad eccezione dei micronutrienti, per i quali è accettabile una differenza del 10 % nei valori di riferimento di cui’ al reg. UE 1169/11, (3)
- ‘e del sodio o del valore equivalente del sale, per i quali è accettabile una differenza del 25%’ (reg. CE 1924/06, Allegato).
4) Claim comparativi
Fatte salve le regole in materia di pubblicità ingannevole, (4) ‘il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria.
La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è specificata e il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto’ (reg. CE 1924/06, articolo 9.1).
4.1) Categoria di alimenti
I claim comparativi possono venire eseguiti solo tra alimenti della stessa categoria. Il regolamento NHC, all’articolo 9, non precisa il concetto di ‘food category’. Le linee guida condivise dalla Commissione europea con gli Stati membri chiariscono perciò quanto segue.
‘Products being compared should be foods belonging to a group of foods that are similar in terms of nutritional content.
Certain food groups are too broad to be considered as food categories for the application of this provision, and certain comparisons could be misleading. For example, a “dairy products” food category would be too large and would allow for inappropriate comparison of fat content of cheese with fat content of milk. Therefore, in that example, only food categories such as “milks” or “cheeses” should be considered as “categories” for the application of this provision’ (5).
4.2) Termini di paragone
‘A range of foods of the same category should be taken into account, including foods of other brands, for the comparison. This is to avoid a situation where a comparison with a single product may mislead the consumer because the single product may not be representative of that category of products.’ (6)
L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM, c.d. Antitrust) ha a sua volta ribadito l’esigenza di:
– identificare i prodotti più venduti sul mercato nazionale nell’ambito della ‘food category’ di appartenenza, come sopra individuata,
– calcolare su tali prodotti la media dei valori nutrizionali, da utilizzare come termine di paragone per i claim comparativi,
– riferire in etichetta alla ‘media dei prodotti più venduti’ sul mercato (nazionale) di riferimento, seguita dalla fonte (es. Nielsen, 2022),
– riportare in etichetta un link al sito web ove poter attingere alle notizie di dettaglio circa i prodotti oggetto di comparazione. (7)
5) Analisi dell’etichetta
L’etichetta in esame riporta un’informazione volontaria che nel messaggio di fondo – ‘leggero, senza olio’ – potrebbe semplicemente valere a distinguere una conserva vegetale in salamoia rispetto ad altre sott’olio. In questo senso, l’aggettivo ‘leggero’ potrebbe venire inteso come un attribuito organolettico.
L’errore è rappresentato dal richiamo con asterisco alla dicitura ‘leggero nel contenuto di grassi’, che invece si qualifica senza dubbio come claim nutrizionale comparativo e soggiace perciò alle norme del reg. CE 1924/06 sopra richiamate. Risultando non conforme, poiché le conserve in salamoia non possono venire comparate a quelle sott’olio (v. supra, par. 4.1. Altro esempio in nota 8).
Cordialmente
Dario
Note
(1) Reg. CE 1924/06 e successive modifiche, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Testo consolidato al 13.12.14 su EUR-Lex https://bit.ly/3fgGe3X
(2) Dario Dongo. ABC indicazioni nutrizionali. GIFT (Great Italian Food Trade). 26.5.18
(3) Reg. UE 1169/11, c.d. Food Information Regulation. V. Allegato XIII, Consumi di riferimento. Parte A, Consumi giornalieri di riferimento per vitamine e sali minerali (adulti)
(4) Dir. UE 2019/2161. V. Dario Dongo, Giulia Caddeo. Tutela dei consumatori, approvata la nuova direttiva UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 21.12.19
(5) Guidance on the implementation of Regulation No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods. Conclusions of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (SCOFACH). https://bit.ly/3NezW1r 14.12.07. Chapter II.2, Guidance for the use of comparative claims. Paragraph II.2.1, Food category
(6) V. nota 5. ibidem. Paragraph II.2.2, Reference product
(7) Dario Dongo. Antitrust, rassegna alimentare. GIFT (Great Italian Food Trade). 15.11.17
(8) Mortadella di pollo ‘-60% grassi’? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 12.3.17