Denominazione mortadella, di pollo? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario,

nel banco frigo di un supermercato ho visto un prodotto con la denominazione ‘mortadella’ che tuttavia riporta in etichetta, nella lista ingredienti, anche la carne di pollo. È possibile denominare ‘mortadella’ un prodotto realizzato con carni diverse da quella di suino, non esiste una denominazione legale dell’alimento?

Grazie, Francesco


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale

Caro Francesco,

la denominazione dell’alimento – secondo quanto prescritto dal Food Information Regulation (EU) No 1169/11 (articolo 13.5) – deve venire collocata nello stesso campo visivo dell’etichetta ove è indicata la quantità del prodotto alimentare.
Bisogna perciò anzitutto valutare, nel caso di specie, se la dicitura ‘mortadella’ posizionata sul fronte della confezione dell’affettato debba qualificarsi come:

– nome commerciale (es. ‘mortadella di pollo’, o ‘mortadella di tacchino’). Tale ipotesi si verifica quando l’etichetta riporti, su altro lato della confezione, la denominazione di vendita e la quantità del prodotto,

– denominazione di vendita, nello stesso campo visivo della quantità. Si noti al riguardo che l’indicazione della quantità può anche venire ripetuta in più lati dell’etichetta.

1) Denominazione dell’alimento

La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva’ (Reg. UE 1169/11, articolo 17). (1)

2) Italia, denominazione legale di alcuni prodotti a base di carne (salumi)

Il decreto interministeriale 21 settembre 2005 ha introdotto la denominazione legale di alcuni prodotti a base di carne (salumi) caratteristici della tradizione italiana. Tali norme definiscono le materie prime, i metodi di lavorazione e le caratteristiche dei prodotti finali affinché essi, a seconda dei casi, possano venire designati come:

– prosciutto cotto, prosciutto cotto scelto, prosciutto cotto di alta qualità,
– prosciutto crudo stagionato,
– salame. (2)

L’applicazione di tale decreto – regolarmente notificate a Bruxelles, ai sensi della direttiva UE 2015/1535 – è limitata ai soli prodotti realizzati e/o confezionati e commercializzati in Italia, nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci.

2.1) Integrazioni e modifiche

Il successivo decreto 26 maggio 2016 ha apportato alcune modifiche al decreto sopra richiamato. (3) Oltre a introdurre la possibilità di utilizzare additivi alimentari ulteriori rispetto a quelli già definiti – con un’importante precisazione sul divieto d’impiego di claimsenza conservanti’ in prodotti che contengano nitriti e/o nitrati (4) – e consentire la vendita del prosciutto in formati diversi (es. cubettato, ‘a fiammifero’, etc.), tale decreto precisa che:

‘la denominazione di vendita ‘prosciutto cotto’ può essere utilizzata esclusivamente per prodotti ottenuti da cosce di animali della specie suina’ (nuovo comma 2-bis, articolo 10). Ed esso può venire realizzato senza nitriti ‘se viene garantita l’idonea conservazione del prodotto finito con altri mezzi o modalità’, (5)

– la denominazione dell’alimento ‘prosciutto crudo stagionato’, a sua volta, postula che ‘la materia prima carnea’ sia costituita esclusivamente dalla ‘coscia intera del maiale’ (nuovo articolo 10, comma 2).

Il culatello è stato altresì assoggettato ad apposita denominazione legale (nuovo Capo III-bis), al fine di garantire che i salumi così designati effettivamente corrispondano alle aspettative dei consumatori italiani.

2.2) Salumi ‘orfani’ di denominazione legale

I decreti anzidetti non hanno tuttavia introdotto la denominazione legale di un’ampia serie di salumi caratteristici della tradizione italiana quali la mortadella ma anche bresaola, coppa, capocollo, lonzino, guanciale, speck, pancetta, zampone e cotechino, fesa di tacchino. (7)

In tutti questi casi, la denominazione dell’alimento da utilizzare è quella usuale. Vale a dire che, qualora si faccia riferimento a tali denominazioni, i prodotti devono rispondere alle caratteristiche essenziali che i consumatori attribuiscono ai rispettivi nomi. Con alcune precisazioni:

– le Geographical Indications (GIs, es. DOP o PDO o AOP, IGP o PGI) devono sempre rispettare gli appositi disciplinari, ed è rigorosamente vietata la loro evocazione,

– i prodotti che pure utilizzino nomi di GIs, al di fuori dei relativi sistemi di tutela, devono comunque mantenere identità di materie prime e caratteristiche.

3) Mortadella con pollo e/o tacchino, denominazione dell’alimento

La mortadella vanta in Italia una tradizione millenaria, documentata nelle premesse del disciplinare della ‘Mortadella di Bologna IGP’ che negli anni ha raggiunto una fama internazionale ed è infatti oggetto di contraffazioni sistematiche. (7). Una tradizione secolare, ma altrettanto pregevole, è poi quella della ‘Mortadella di Prato IGP’.

I consumatori italiani associano al nome ‘mortadella’ un prodotto a base di carne esclusivamente suina, con eventuale aggiunta di carne d’asino (caratteristica della tradizione ragusana, in Sicilia). Ne consegue che:

– in assenza di una denominazione legale e al di fuori dei circuiti IGP sopra citati, l’utilizzo della denominazione usuale ‘mortadella’ non può venire ammesso su prodotti a base di carne di animali di specie diverse,

– il nome commerciale ‘mortadella’ può venire impiegato, a condizione che nello stesso campo visivo dell’etichetta ove si trova la quantità del prodotto sia presente una denominazione descrittiva recante nota dell’ingrediente sostitutivo (v. paragrafo successivo).

4) Ingrediente sostitutivo

Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente, l’etichettatura reca — oltre all’elenco degli ingredienti — una chiara indicazione del componente o dell’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa:

a) in prossimità della denominazione del prodotto; e
b) in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste dall’articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento’ (reg. UE 1169/11, Allegato VI). (8)

5) Conclusioni

Food Information Regulation (EU) No 1169/11 prescrive la designazione di tutti i prodotti alimentari con una denominazione idonea a informare il consumatore sulla natura e le caratteristiche dell’alimento. E dunque:

– l’uso di una denominazione descrittiva di una mortadella con carne di pollo e/o di tacchino è consentito, a condizione che l’ingrediente o gli ingredienti sostitutivi siano indicati in sua prossimità e con altrettanta evidenza,

– i claim nutrizionali comparativi tra mortadelle realizzate con materie prime carnee diverse è rigorosamente vietato, come si è visto. (9) È peraltro ammesso l’impiego delle altre indicazioni nutrizionali volontarie previste in Allegato al Nutrition and Health Claims Regulation (EC) No 1924/06, ove ne sussistano i requisiti.

Cordialmente

Dario

Note

(1) Dario Dongo. Denominazione dell’alimento. GIFT (Great Italian Food Trade). 21.8.17

(2) Decreto interministeriale 21.9.05. Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria (Gazzetta Ufficiale Serie Generale 4.10.95, n. 231)

(3) Decreto interministeriale 26.5.16. Modifiche al decreto 21 settembre 2005 concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria. (G.U. S.G. 28.6.16, n. 148)

(4) Nitrati vegetali, quali etichette? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 4.3.18

(5) Marta Strinati. Nitriti e nitrati nei salumi. Studio e analisi di mercato. GIFT (Great Italian Food Trade). 30.4.22

(6) Fesa tacchino con acqua aggiunta? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 21.10.19

(7) Dario Dongo. Cile, consorzio USA prova a registrare i marchi Parmesan, Asiago e Mortadella Bologna. GIFT (Great Italian Food Trade). 4.10.21

(8) Reg. UE 1169/11. Allegato VI (denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano), Parte A (indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione dell’alimento), punto 4

(9) Mortadella di pollo ‘-60% grassi’? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 12.3.17



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