- 21/08/2024
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario,
Ti sottopongo l’etichetta di un gin commercializzato con il marchio registrato ‘Isola di Favignana’.
L’etichetta sul retro della bottiglia indica che il prodotto è realizzato a Torino da (o per conto di) un’azienda francese, con impiego di botanicals italiani che provengono in parte da Favignana.
Il sito web richiamato dal QR code richiama più volte l’isola di Favignana. Ti sembra che questo tipo di etichettatura sia corretto?
Molte grazie, Nicola
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in Agri-Food Systems
Caro Nicola,
il quesito da Te sollevato richiede un’attenta analisi delle regole generali e specifiche applicabili.
1) Food Information Regulation
Food Information Regulation (EU) No 1169/11 dispone i criteri generali di presentazione, etichettatura e pubblicità (online e offline) relative a prodotti alimentari e bevande, ivi incluse le bevande spiritose. Le quali sono tuttavia escluse da alcuni obblighi d’informazione, per quanto attiene a:
- elenco degli ingredienti, fatto salvo il dovere di indicare in etichetta l’eventuale presenza (anche solo in tracce) degli allergeni indicati in Allegato II al Reg. (EU) 1169/11
- dichiarazione nutrizionale
- ‘best before date’ (termine minimo di conservazione), non richiesta per le bevande con tenore alcolico volumico ≥ 10%
- origine e provenienza, non richieste neppure quando i consumatori possano venire indotti in errore a tale riguardo. (1)
2) Spirit Drinks Regulation
Spirit Drinks Regulation (EU) No 2019/787 fornisce una disciplina specifica per la produzione e commercializzazione delle bevande spiritose in Unione Europea. (2) Con particolare riguardo a:
– definizione di bevanda spiritosa, crema, miscela e bevande assemblate;
– denominazione legale di una serie di bevande spiritose, tra le quali figura il gin;
– condizioni per l’utilizzo di termini composti e allusioni alle bevande spiritose in altre categorie di prodotti alimentari;
– requisiti di etichettatura;
– indicazioni geografiche (IG).
3) Denominazione legale
‘Il gin è la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro (Juniperus communis L.) di alcole etilico di origine agricola’ (3,4).
Le bevande che riportino in etichetta – nello stesso campo visivo della quantità e del tenore alcolico – le denominazioni legali ‘London Gin’ e ‘gin distillato’ devono rispondere ai requisiti che seguono:
– gin distillato
– esclusiva produzione da alcole etilico di origine agricola, il cui aroma è dovuto esclusivamente alla distillazione di alcole etilico di origine agricola, in presenza di tutti i materiali vegetali naturali impiegati (5)
– titolo alcolometrico volumico > 37,5% per il ‘London gin’, > 70% per il ‘gin distillato’ (6)
– assenza di ogni altro ingrediente oltre all’acqua ed edulcoranti in quantità (espressa in zucchero invertito) < 0,1 g / litro
– il termine ‘London Gin’ può includere o venire completato dal termine ‘dry’. (3)
La denominazione legale ammessa per le bevande spiritose non può mai venire accompagnata da espressioni quali ‘genere’, ‘tipo’, ‘stile’, ‘fatto’ (made), ‘gusto’ o altri termini simili (Reg. UE 2019/787, art. 10.7). (7)
4) Marchio ‘Isola di Favignana’
Il marchio figurativo ‘Isola di Favignana Wild Botanicals’ – con un disegno a colori come da immagine in copertina, sullo sfondo – è stato registrato in Italia, il 21.11.22, da ‘The Favignana Flavor Company’ SAS (F) nella Classe 33 della Convenzione di Nizza che comprende:
– estratti di frutta con alcool; amari [liquori]; sidro; cocktails; digestivi [liquori e spiriti]; vini; gin [acquavite]; liquori; idromele; whisky; rum; vodka; bevande alcoliche, tranne le birre.
La registrazione di tale marchio è stata poi estesa ai mercati UK e Cina (WIPO), l’8.7.22, nonché a livello europeo (EUIPO), l’8.12.22. (8)
5) Unfair Commercial Practices
Unfair Commercial PracticesDirective 2005/29/EC – recepita in Italia con il d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo) e integrata dalla Omnibus Directive (EU) 2019/2161 – definisce come ingannevoli le pratiche commerciali che:
– contengano informazioni non veritiere ovvero che
– seppur veritiere, possano indurre o essere idonee ad indurre in errore il consumatore medio nelle scelte di acquisto, in ragione della loro presentazione complessiva.
5.1) Criteri di valutazione
Le autorità nazionali competenti ad applicare la disciplina delle pratiche commerciali sleali – quali l’Antitrust (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, AGCM), in Italia – devono considerare i vari elementi della presentazione complessiva dei prodotti (o dei servizi, a seconda dei casi).
L’analisi, da condursi nella prospettiva del consumatore medio – avuto anche riguardo al consumatore target a cui i prodotti o servizi e le pratiche commerciali sono rivolte – deve considerare, in particolare:
– il layout grafico (i.e. dimensione dei caratteri e loro contrasto con lo sfondo, posizionamento delle notizie) e la comunicazione anche audiovisiva, online e offline. Con particolare attenzione, nel caso delle merci, a
– la natura del prodotto e
– caratteristiche principali, tra cui il metodo di produzione, la descrizione, l’origine geografica o commerciale.
5.2) Orientamenti della Commissione europea
La Commissione europea, nei propri orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 2005/29/CE, sottolinea come le informazioni relative all’origine geografica o commerciale rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva se influenzano il consumatore in una scelta che egli normalmente non avrebbe preso. (10)
Spetta in ogni caso alle autorità nazionali la valutazione di eventuale ingannevolezza delle indicazioni dell’origine geografica. La Commissione riporta l’esempio di una pratica commerciale ritenuta ingannevole, in Francia, laddove un rum della Repubblica dominicana veniva commercializzato con falso richiamo a Cuba.
6) Conclusioni
L’informazione al consumatore, nel caso in esame, risulta conforme alle regole generali e specifiche richiamate nei precedenti paragrafi 1 e 2 (Food Information Regulation, Spirit Drinks Regulation).
I marchi registrati sono oltretutto a loro volta esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) 2018/775. Il legislatore europeo ha anche così, ancora una volta, attribuito privilegio ai diritti di proprietà intellettuale.
Il gin a marchio ‘Isola di Favignana’ del resto si distingue, nella presentazione complessiva, per il richiamo alle specie botaniche locali. E proprio le botaniche caratterizzano i gin di alta qualità, nel cui alveo il prodotto ‘Made in Italy’ si colloca.
Non si ravvede perciò, a parere di chi scrive, alcun profilo di illiceità.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Dario Dongo. Reg. UE 2018/775 e origine ingredienti dei liquori. Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 30.12.20
(2) Dario Dongo. Bevande spiritose, il 25.5.21 in applicazione il reg. UE 2019/787. GIFT (Great Italian Food Trade). 16.1.21
(3) Reg. (UE) 2019/787, Allegato I, punto 22
(4) Stefano Trumpy. Gin Revolution. I mille aspetti del più versatile tra i distillati. GIFT (Great Italian Food Trade). 16.1.23
(5) Tenore massimo di metanolo non superiore a 5 g/hl di alcole al 100 % vol.
(6) Reg. (EC) No 2870/2000 stabilisce i metodi comunitari per la determinazione del titolo alcolometrico volumico delle bevande spiritose e dell’alcol etilico di origine agricola
(7) Dario Dongo. Denominazione dell’alimento. GIFT (Great Italian Food Trade). 21.8.17
(8) Si veda TMview https://tinyurl.com/3efxtzck
(9) Dario Dongo, Alessandra Mei. Pratiche commerciali scorrette, il Codice del Consumo nell’era digitale. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.3.23
(10) Commissione europea. Orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (2021/C 526/01) https://tinyurl.com/yck5n9nh