Il QUID di alimenti che perdono umidità

Caro Dario,

Ti sottopongo l’etichetta di un vasetto di patate fritte a marchio IKEA per chiederTi se è corretta l’indicazione in etichetta del QUID riferito alla quantità dell’ingrediente impiegato per produrre 100 grammi di prodotto, anziché in percentuale sul totale degli ingredienti.

Molte grazie, Rachele


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Cara Rachele,

il Food Information Regulation EU No 1169/11 – come si è visto (1,2) – prevede l’obbligo di indicare in etichetta dei prodotti alimentari la quantità di alcuni ingredienti (QUID, Quantity of Ingredient Declaration) alle condizioni che seguono.

1) QUID, la regola-base

L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:

a) figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore,

b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica, o

c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto’ (reg. UE 1169/11, articolo 22).

2) QUID, norme tecniche

Le norme tecniche per l’indicazione del QUID sono indicate in Allegato VII al reg. UE 1169/11.

2.1) Modalità di indicazione del QUID

La quanti di un ingrediente o di una categoria di ingredienti’ soggetta a indicazione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 22 del reg. UE 1169/11:

a) è espressa in percentuale e corrisponde alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione, e

b) figura nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto a tale denominazione, o nella lista degli ingredienti in rapporto con l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione’. (3)

2.2) Deroga su alimenti soggetti a perdita di umidità per ragioni di processo

In deroga alla previsione del QUID in percentuale rispetto al totale degli ingredienti immessi in fase di formulazione del prodotto:

– ‘per gli alimenti che hanno subito una perdita di umidità in seguito al trattamento termico o di altro tipo, la quantità è indicata in percentuale corrispondente alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati, in relazione col prodotto finito,

– ‘tranne quando tale quantità o la quantità totale di tutti gli ingredienti menzionati sull’etichettatura supera il 100%, nel qual caso la quantità è indicata in funzione del peso dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati per preparare 100 g di prodotto finito’. (4)

3) Conclusioni provvisorie

In tutti i casi in cui il c.d. ‘ingrediente caratterizzante’ – soggetto a obbligo di indicazione della quantità (QUID) – ovvero il complesso degli ingredienti utilizzati superino il 100% della quantità del prodotto finito, esso deve perciò venire espresso riferendo alla sua quantità impiegata nella produzione di 100 grammi dell’alimento.

Questa situazione si verifica sempre in confetture e marmellate, in alcuni condimenti e conserve vegetali (es. sughi), bevande a base di frutta e verdura e vari altri casi in cui l’ingrediente caratterizzante sia soggetto a evaporazione e/o riduzione, proprio a causa del trattamento termico o altri processi di lavorazione (es. centrifugazione, distillazione).

Cordialmente

Dario

Note

(1) Dario Dongo. Lista ingredienti, ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 6.3.18

(2) Dario Dongo. Ingredienti composti e QUID in etichetta, inganni diffusi. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.6.19

(3) Reg. UE 1169/11. Allegato VII, Indicazione quantitativa degli ingredienti. Paragrafo 3

(4) Reg. UE 1169/11. Allegato VII, Indicazione quantitativa degli ingredienti. Paragrafo 4, lettera ‘a’



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