Materiali a contatto con gli alimenti, istruzioni d’uso

Gentile avvocato Dongo,

chiedo la Sua opinione in merito all’etichettatura delle condizioni d’uso dei piatti monouso in plastica biodegradabile. In particolare, vorrei comprendere se l’etichetta di questi materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) debba riportare il testo esatto delle condizioni di prova indicate in Allegato al regolamento (UE) n. 10/2011 sui MOCA in plastica.

Molte grazie, [lettera firmata]


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in Agri-Food Systems

La disciplina europea dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) è in attesa di una riforma sistematica che la Commissione europea si era impegnata a proporre già nella precedente legislatura (Strinati, 2020) ma a tutt’oggi non ha presentato. Tale disciplina si basa infatti su:

  • un testo generale, il Food Contact Materials Regulation (EC) No 1935/04 (FCMR), che solo in parte segue le tracce del General Food Law Regulation (EC) No 178/02;
  • le buone prassi di fabbricazione (GMP – Good Manufacturing Practice), recepite nel regolamento (CE) n. 2023/2006;
  • normative specifiche sui materiali utilizzati per il contatto con gli alimenti, le quali sono state armonizzate nel solo caso delle plastiche ma non anche su metalli, carta cartone e inchiostri, gomma, siliconi, biomasse (es. polpa di cellulosa), legno, metalli, etc.

Materiali a contatto con gli alimenti, il vacuum legis

Le sostanziali lacune della disciplina europea dei materiali a contatto con gli alimenti espongono tuttora i consumatori in UE a gravi rischi di salute, come si è di recente osservato in alcuni esempi che riguardano le pellicole trasparenti in PVC (Dongo et al., 2025), la carta da forno e le stoviglie monouso da biomasse come polpa di cellulosa e bagassa di canna da zucchero (Strinati, 2024).

Una riforma complessiva è tanto più necessaria in quanto tali materiali ora ricadono nel campo di applicazione di un testo ancora più generale – il General Product Safety Regulation (EU) 2024/988, GPSR – il quale stabilisce una serie di principi, in particolare sull’analisi del rischio, a loro volta privi di regole tecniche di dettaglio.

Produttori, distributori, autorità di controllo e consumatori rimangono così affidati a una serie di principi generali che sono tuttavia privi di certezza giuridica nei loro riflessi applicativi concreti. Al punto da doversi riferire a documenti tecnici – bensì privi di valore legale effettivo – anche per le condizioni di prova da applicare ad alcuni materiali (Dongo et al., 2023).

Etichettatura dei materiali a contatto con gli alimenti

Food Contact Materials Regulation (EC) No 1935/04 (FCMR) stabilisce, all’articolo 15, i principi generali da applicare all’etichettatura dei materiali a contatto con gli alimenti. ‘Fatte salve le misure specifiche’ per alcuni materiali eventualmente stabilite dalla Commissione europea, ‘i materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell’immissione sul mercato sono corredati di quanto segue:

a) la dicitura «per contatto con i prodotti alimentari» o un’indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra), o il simbolo riprodotto nell’allegato II’; tali informazioni non sono peraltro obbligatorie ‘per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari’; ‘e

b) se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato; e

c) il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l’indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immissione sul mercato, stabilito all’interno della Comunità; e

d) un’adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto di cui all’articolo 17’ [Rintracciabilità, ndr]; ‘e

e) nel caso di materiali e oggetti attivi, le informazioni sull’impiego o sugli impieghi consentiti e le altre informazioni pertinenti come il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dalla componente attiva, in modo da permettere agli operatori del settore alimentare che impiegano tali materiali od oggetti di conformarsi ad altre disposizioni comunitarie pertinenti o, in difetto, alle disposizioni nazionali sui prodotti alimentari, comprese le disposizioni sull’etichettatura dei prodotti alimentari’.

Tali informazioni devono venire:

  • scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile[senza peraltro prevedersi requisiti di altezza minima dei caratteri, come invece stabiliti dal Food Information Regulation (EU) No 1169/11 per le informazioni obbligatorie sulle etichette dei prodotti alimentari, ndr] e indelebile’;
  • espresse in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti. Nel proprio territorio lo Stato membro in cui il materiale o l’oggetto è commercializzato può stabilire, in conformità delle norme del trattato, che le diciture sull’etichettatura siano espresse in una o più lingue da scegliere tra le lingue ufficiali della Comunità’. Senza pregiudizio ‘a che le diciture sull’etichettatura siano riportate in varie lingue’.

Le suddette informazioni devono venire riportate:

  • al momento della vendita al dettaglio,
    a) sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi; o
    b) su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi; o
    c) su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti. Quest’ultima modalità tuttavia, per l’informazione sull’identità del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile, è ammessa soltanto quando la sua apposizione sui materiali e oggetti o su un’etichetta non sia possibile, per motivi tecnici, né nella fase di lavorazione né in quella di commercializzazione;
  • nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio,
    a) sui documenti di accompagnamento; o
    b) sulle etichette o sugli imballaggi; o
    c) sui materiali e sugli oggetti stessi.

Materiali a contatto con gli alimenti in materia plastica, le regole UE

I piatti, come i bicchieri monouso in plastica biodegradabile destinati al contatto con gli alimenti sono soggetti sia ai principi generali stabiliti nel Food Contact Materials Regulation (EC) No 1935/04 (FCMR), sia alle norme specifiche contenute nel Plastics Food Contact Materials Regulation (EU) No 10/2011, noto anche come Plastics Regulation, PR.

PR – ‘riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari’ – richiama il regolamento di base (FCMR) per quanto attiene a requisiti generali, etichettatura e rintracciabilità. Per introdurre requisiti di composizione, sicurezza delle sostanze impiegate e dichiarazione di conformità.

Etichettatura dei materiali a contatto in plastica

I requisiti di etichettatura stabiliti dal Plastics Regulation per i MOCA in plastica non riutilizzabili seguono gli stessi criteri generali sopra descritti di cui al FCMR:

  • ‘i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ma non ancora a contatto con essi sono corredati, al momento della vendita o della fornitura ai consumatori nella fase della vendita al dettaglio, di istruzioni per l’uso, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Qualora tali materiali siano fabbricati con sostanze incluse nell’elenco UE delle sostanze autorizzate di cui in allegato I, tabella 1, colonna 10 [Restrizioni e specifiche, ndr] al regolamento stesso, ‘sono stabilite restrizioni relative a uno o più degli elementi seguenti:

  • prodotti alimentari o gruppi di prodotti alimentari specifici;
  • tempo di contatto e/o temperatura, e/o
  • condizioni di riscaldamento come l’uso del forno e del microonde.

Le istruzioni per l’uso menzionano le restrizioni e forniscono al consumatore informazioni adeguate per evitare di utilizzare l’oggetto in condizioni non conformi a tali restrizioni’ (regolamento UE n. 10/2011, articolo 14-bis, paragrafo 2).

Condizioni di prova e condizioni d’uso

Le condizioni di prova stabilite in Allegato V al Plastics Regulation per i test di migrazione globale e specifica delle sostanze impiegate nei MOCA in plastica in diverse matrici alimentari a loro volta:

  • riferiscono a tempo di contatto e temperatura;
  • definiscono i simulanti alimentari da adottare;
  • stabiliscono i limiti di migrazione;
  • distinguono i materiali e gli oggetti destinati a uso ripetuto (i quali sono tra l’altro soggetti a requisiti di etichettatura aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, dello stesso regolamento).

Le ‘condizioni di prova standardizzate per la migrazione globale’, di cui al Capo 3 dell’Allegato V del Plastics Regulation (Tabella 3), a loro volta riflettono sette diversi scenari di utilizzo dei materiali a contatto con gli alimenti, da OM0 (30 minuti a 40°C) a OM7 (2 ore a 175°C).

Le condizioni di prova OM (Overall Migration) vengono descritte con ampiezza di termini, proprio in quanto trattasi di standard tecnici di rilievo internazionale. Né il Plastics Regulation né il Food Contact Materials Regulation prevedono peraltro l’obbligo di riportare in modo pedissequo tali ampie descrizioni sotto la voce ‘condizioni d’uso’, in etichetta dei materiali a contatto in materia plastica.

Conclusioni

I food contact materials in materiale plastico costituiscono oggetto di un apposito regolamento europeo che ne definisce in modo esatto i requisiti di sicurezza e composizione, prova e dichiarazioni di conformità, senza tuttavia definire in modo esatto le indicazioni da riportare in etichetta per comunicare al consumatore le condizioni d’uso.

La trasparenza dell’informazione su tali materiali e oggetti deve perciò venire garantita con notizie chiare e semplici – basate su tempo e temperatura di contatto, per quanto attiene ai piatti monouso in plastica biodegradabile – affinché il consumatore possa utilizzare gli stessi in modo corretto, in conformità ai requisiti di legge.

Cordialmente

Dario

Cover art copyright © 2025 Dario Dongo (AI-assisted creation)

Riferimenti

  • Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC. Consolidated text: 27/03/2021 http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/2021-03-27
  • Regulation (EU) 2023/988 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 on general product safety, amending Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council and Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and the Council, and repealing Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 87/357/EEC http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj



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