Passata di pomodoro, passata di datterino. Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario,

ICQRF ha iniziato a contestare l’utilizzo della denominazione ‘passata di datterino’ su conserve che corrispondono in modo esatto ai requisiti previsti per l’uso della denominazione ‘passata di pomodoro’ e sono realizzate esclusivamente con i pomodori datterini. Lieto di conoscere la Tua opinione al riguardo.

Grazie, Antonio


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Antonio,

il DM 23.9.05 definisce la ‘passata di pomodoro’ come il ‘prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco, sano e maturo, avente il colore, l’aroma e il gusto caratteristici del frutto da cui proviene, per spremitura, eventuale separazione di bucce e semi e parziale eliminazione dell’acqua di costituzione’ (art. 1). Precisando altresì ulteriori requisiti. (1)

Tale denominazione di vendita è stata altresì ripresa nella legge 154/2016. (2) Il DM 11 agosto 2017 (3) a sua volta precisa che ‘le denominazioni commerciali non sostituiscano le denominazioni legali di cui all’art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (4) Ciò premesso, è opportuno considerare quanto segue.

1) Specie e varietà vegetali

Il regolamento (CE) 2100/04 (5) definisce la ‘varietà vegetale’ come ‘un insieme di vegetali nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale, […] possa essere: (6)

  • definito mediante l’espressione delle caratteristiche risultante da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi,
  • distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l’espressione di almeno una delle suddette caratteristiche, e
  • considerato come un’unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato‘.

La International Association for Plant Taxonomy (IAPT) (7) – organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 1950 per promuovere, sostenere e facilitare la ricerca tassonomica, sistematica e nomenclaturale su alghe, funghi e piante, che conta quasi 1000 membri nei cinque continenti, Italia inclusa – a sua volta definisce e distingue i vari ‘taxa’ nel suo ‘International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants’ (c.d. Shenzhen Code): (8)

– la ‘specie’ è definita come il livello base, che rientra tra i ranghi principali, mentre la ‘varietà’ è definita come un rango secondario che si trova sotto la ‘specie’,

– il taxon di base corrisponde perciò alla ‘specie’, in questo caso il pomodoro (Solanum lycopersicon L.), mentre il taxon secondario corrisponde alla ‘varietà’, in questo caso il pomodoro ‘datterino’.

2) ‘Passata di pomodoro’, ‘passata di datterino’ e lealtà dell’informazione al consumatore

La denominazione genericapassata di pomodoro’ non fa distinzione tra la varietà vegetali utilizzate come materia prima. La specificazione del tipo di pomodoro utilizzato nella conserva può peraltro venire intesa come una denominazione più precisa, che in tutta evidenza non può trarre in inganno il consumatore in merito alla natura del prodotto e anzi lo aiuta a distinguere un prodotto rispetto ad altri, nel pieno rispetto dei criteri di lealtà dell’informazione indicati dal Food Information Regulation (EU) No 1169/11 all’articolo 7, paragrafo 1, lettera ‘a’.

La varietà ‘datterino ha raggiunto una notorietà nazionale – nel corso degli ultimi decenni – grazie alla sua diffusione sul mercato del fresco, nel segmento premium, nonché alla sua ampia affermazione nella ristorazione collettiva e la cultura gastronomica del Paese. Il datterino è noto ai consumatori italiani come un pomodoro di alta qualità di dimensione piccola, forma allungata e sapore dolce con retrogusto acidulo. Che si distingue con chiarezza – per le proprietà organolettiche, i costi di produzione e i prezzi di vendita – rispetto alla varietà di pomodoro tradizionalmente utilizzata per la passata, il San Marzano. (9)

L’utilizzo della denominazionepassata di datterino’ è dunque chiara e coerente ai criteri generali stabiliti nel Food Information Regulation. Tale denominazione deve intendersi come legittima al ricorrere di due condizioni:

– la ‘passata di datterino’ deve rispondere ai requisiti di composizione, produzione e prodotto stabiliti per l’utilizzo della denominazione ‘passata di pomodoro’ dal DM 23.9.05,

– il prodotto denominato ‘passata di datterino’ deve venire realizzato esclusivamente utilizzando pomodori della varietà datterino.

Cordialmente

Dario

Foto di copertina scattata il 12.8.23 al negozio NaturaSì di Roma, quartiere Testaccio

Note

(1) Decreto 23.9.05. Definizione di passata di pomodoro. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-10-05&atto.codiceRedazionale=05A09437

(2) Legge 28.7.16, n. 154. Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. https://www.normattiva.it/eli/stato/LEGGE/2016/07/28/154/CONSOLIDATED V. articolo 24

(3) DM 11.8.17. Applicazione dell’articolo 25 della legge 28 luglio 2016, n. 154, concernente la determinazione dei requisiti qualitativi minimi e dei criteri di qualità dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/11/17A07548/sg

(4) DM 11.8.17, articolo 3

(5) Regolamento (CE) n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2100/oj

(6) Regolamento (CE) n. 2100/94, articolo 5, par. 2

(7) https://www.iaptglobal.org/

(8) https://www.iaptglobal.org/icn

(9) Digitando le parole ‘ricetta passata di pomodoro’ sul motore di ricerca Google, le ricette che compaiono consigliano come varietà dei pomodori i San Marzano o, in alternativa, pomodori tondi da sugo. Ad esempio, Giallo Zafferano https://ricette.giallozafferano.it/Passata-di-pomodoro.html, Il Cucchiaio d’Argento https://www.cucchiaio.it/ricetta/passata-di-pomodoro/ o Fatto in Casa con Benedetta https://www.fattoincasadabenedetta.it/ricetta/conserva-di-salsa-di-pomodoro-fresco-fatta-in-casa/



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