Sede dello stabilimento sulle etichette alimentari? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Gentile avvocato Dongo,

il nostro gruppo di supermercati ha ricevuto notifica, da parte dell’industria produttrice, di una possibile non-conformità delle etichette di alcuni suoi prodotti alimentari – realizzati in Italia ma acquistati tramite un canale di vendita B2B parallelo rispetto alla distribuzione commerciale dell’industria stessa – in quanto tali etichette non riporterebbero la sede dello stabilimento di produzione.

Le etichette in questione a ben vedere riportano la sede dello stabilimento, che è però preceduta dall’indicazione ‘prodotto nello stabilimento di (…), Italia’ in lingua tedesca. Le chiedo pertanto conferma della possibilità di vendere i prodotti alimentari in questione anche in Italia, considerato che tutte le informazioni obbligatorie sono riportate anche in lingua italiana.

RingraziandoLa come sempre, Stefano


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale

Egregio signor Stefano,

commercio parallelo e importazione parallela – che occorrono, rispettivamente, nei casi di transazioni B2B (business to business) all’interno del mercato dell’Unione e attraverso operatori non basati in UE, al di fuori dei canali distributivi gestiti direttamente dai produttori sui singoli mercati nazionali – non sono né possono venire assoggettati ad alcun vincolo di sorta. Anzi al contrario, come si è visto, eventuali limiti alla libera circolazione delle merci possono integrare violazioni del principio di libera concorrenza stabilito nel Treaty for the Functioning of the European Union (TFEU, articoli 34‑36 e 101-102. Si vedano note 1,2).

In entrambi i settori ‘food’ e ‘non-food’, è nondimeno necessario verificare due aspetti:

– eventuali procedure stabilite a livello UE e/o nazionale per l’immissione in commercio nei singoli Stati membri di prodotti regolamentati (i.e. ‘food supplements’),

– informazione al consumatore, generalmente richiesta – per quanto attiene alle notizie obbligatorie – nella lingua ufficiale del Paese ove le merci vengono distribuite al dettaglio. (3)

1) Sede dello stabilimento sulle etichette alimentari in Italia?

Il decreto legislativo 145/2017 – mediante il quale il governo italiano, allora guidato da Paolo Gentiloni, provò a reintrodurre l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento di produzione, o di confezionamento se diversa, sulle etichette dei prodotti alimentari – è inapplicabile per palese contrasto con il diritto europeo vigente.

Lo schema normativo in esame venne infatti notificato alla Commissione europea il 29.9.17, e tuttavia:

– il 14.12.17 la DG Sante (Direzione Generale  Salute e Sicurezza Alimentare), Commissione europea, ha sottolineato la sua incompatibilità con l’elenco tassativo delle informazioni obbligatorie in etichetta stabilito nel Food Information Regulation (EU) No 1169/11, ove la notizia della sede dello stabilimento infatti non figura,

– il 28.1.18 il Commissario europeo pro-tempore Vytenis Andriukaitis aveva notificato all’allora ministro Angelino Alfano l’irricevibilità della notifica , poiché eseguita in violazione del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE, articolo 114),

– il d.lgs. 145/17 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, paradossalmente, il giorno stesso entro il quale il governo italiano avrebbe dovuto astenersi dalla sua adozione, secondo quanto già indicato dalla Commissione europea in apposito parere circostanziato 3.7.17.

1.1) Violazione della TRIS Directive

Il mancato rispetto della Technical Regulations Information System, TRIS Directive (EU) 2015/1535 – che prescrive la notifica preventiva a Bruxelles degli schemi di norme tecniche nazionali che incidano su produzione e commercio delle merci e di taluni servizi – comporta la loro sostanziale inapplicabilità, a dispetto della loro formale vigenza (perciò solo apparente).

La giurisprudenza consolidata della Court of Justice of the European Union (CJEU) – avente valore di interpretazione ufficiale, vincolante per tutte le autorità anche giudiziarie in UE e negli Stati membri – indica infatti che i provvedimenti nazionali non sottoposti a rituale notifica ai sensi della TRIS Directive:

– non possono venire opposti agli amministrati (in questo caso, le imprese della filiera alimentare in Italia), (4) e

– devono invece venire disapplicati d’ufficio da tutte le autorità amministrative nazionali, a livello centrale e locale, e non soltanto dai giudici nazionali (5,6).

1.2) Giurisprudenza italiana

L’ex ministro delle politiche agricole Andrea Olivero, dopo aver intimato allo scrivente di rimuovere un articolo sul decreto legislativo 145/17, pubblicato sul sito GIFT Great Italian Food Trade, (7) ricorreva d’urgenza al Tribunale Civile di Roma, che ha respinto il ricorso e condannato l’attore a pagare le spese di giudizio. Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, con ordinanza 3.1.19 nel procedimento n. r.g. 41840/20188, ha evidenziato ‘il difetto dell’iter procedurale del D. lgs. 145/2017, per la mancata notifica, con le conseguenze indicate dal punto di vista operativo, che ne minano la obbligatorietà (…).

Il decreto legislativo 145/2017, che impone ai produttori di alimenti di elencare nelle etichette dei prodotti alimentari la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento sulla confezione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7/10/2017, risulta carente del suo iter di perfezionamento e di efficacia perché non è stato debitamente notificato alla Commissione Europea, sulla base della direttiva 98/34 UE, sostituita dalla direttiva 2015/1535 /UE (…).

Sulla base della interpretazione in più occasioni fornita dalla Corte di Giustizia, l’inadempimento dell’obbligo di notifica di una regola tecnica, per il conseguente contrasto alla normativa della Unione, comporta la inapplicabilità della normativa interna e la non opponibilità ai privati, con la conseguenza che questi ultimi possono avvalersi del vizio procedurale – la mancata notifica – per eccepire l’inapplicabilità delle regole tecniche interne nei loro confronti innanzi ai giudici nazionali, ai quali compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva citata.’ (8)

2) Conclusioni

La sede dello stabilimento di produzione e/o confezionamento dei prodotti alimentari non è un’informazione obbligatoria in etichetta, a dispetto della solo apparente vigenza formale del d.lgs. 145/17. Non è pertanto obbligatorio precisare nella lingua del Paese ove le merci vengono commercializzate il ‘significato’ dell’indirizzo dell’impianto produttivo, quando esso venga riportato in etichetta su base volontaria. (8) I prodotti in esame possono perciò venire legittimamente commercializzati, anche in Italia.

Cordialmente

Dario

Note

(1) Dario Dongo. Commercio e import parallelo, il vero risparmio sui prodotti di Big Food. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.2.19

(2) La libera circolazione delle merci e il loro commercio parallelo all’interno dell’Unione Europea non possono venire ostacolati neppure nel settore medicinale e farmaceutico, secondo consolidata giurisprudenza della Court of Justice of the European Union. Si veda European Parliament, Parliamentary question E-000535/2011(ASW). Answer given by Mr Tajani on behalf of the Commission. 24.10.13 https://foodtimes.eu/Free-circulation-of-goods

(3) Fatta salva la possibilità di riportare le notizie obbligatorie in più lingue, così da assolvere ai doveri di informazione al consumatori nei diversi Paesi UE ove le merci siano destinate

(4) CJEU. Si vedano le sentenze ‘CIA Security International’, 30 aprile 1996, causa C-194/94, punto 54; ‘Ince’, 4 febbraio 2016, causa C-336/14, punto 67

(5) CJEU. Si veda la sentenza Fratelli Costanzo, causa C-103/88, punti 31-33

(6) La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza Unilever Italia nella causa C-443/98, punti 39-44, ha confermato l’inapplicabilità della norma tecnica nazionale anche soltanto per il mancato rispetto dello ‘standstill period’ stabilito dalla direttiva TRIS

(7) Dario Dongo. Sede stabilimento, l’inganno continua. Nessun obbligo. GIFT (Great Italian Food Trade). 8.5.18

(8) Sede stabilimento e decreti origine, possibili azioni di risarcimento danni. FARE (Food and Agriculture Requirements). 20.1.19

(9) Dario Dongo. Ecommerce, notizie obbligatorie in etichetta nella lingua del Paese di destino. GIFT (Great Italian Food Trade). 22.6.21



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