- 27/10/2025
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario,
Ti sottopongo il caso di una passata di pomodoro che riporta in etichetta la dicitura ‘senza glutine’, anzi addirittura ‘no glutine’. È possibile fornire questa indicazione su prodotti come le conserve vegetali che sono sempre prive di grano e altri cereali contenenti glutine, o si tratta di un ’claim’ fuorilegge?
Molte grazie
Antonio
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Antonio,
il caso della passata di pomodoro ‘senza glutine’ – ancor peggio, ‘no glutine’ – è emblematico della diffusa e impunita violazione delle regole vigenti, che chi scrive denuncia da parecchi anni ormai (Dongo, 2017a, 2017b). A seguire una breve analisi giuridica.
‘Senza glutine’, excursus storico delle regole UE
Vale anzitutto la pena premettere che l’indicazione ‘senza glutine’ – come quella ‘senza lattosio’ – è espressamente esclusa dal campo di applicazione del Nutrition and Health Claims Regulation (EC) No 1924/06 (NHCR, considerando 22).
L’utilizzo della dicitura ‘senza glutine’, in etichetta dei prodotti alimentari, era in origine riservato agli alimenti destinati a un’alimentazione particolare, allora disciplinati dalla Particular Nutritional Uses (PARNUTS) Directive 89/398/EEC.
Il regolamento della Commissione (CE) 41/09 aveva poi stabilito norme armonizzate relativamente alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (‘gluten-free’, ‘very low gluten’).
Food for Specific Groups Regulation (EU) 609/13 ha tuttavia sottratto prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine dalla disciplina degli alimenti destinati a un’alimentazione particolare, e così dai relativi obblighi di autorizzazione degli stabilimenti di produzione e notifica preventiva delle etichette dei prodotti ‘senza glutine’. Tale dicitura è stata così ammessa sulle etichette della generalità degli alimenti di uso corrente.
Gluten-free and low-gluten claims Regulation (EU) No 828/14 ha poi ristabilito ordine, definendo le condizioni esatte per l’utilizzo in etichetta delle diciture ‘senza glutine’ (<20 ppm, o 20 mg/kg) e ‘a basso contenuto di glutine’ (<100 ppm, ammessa per i soli prodotti con ingredienti derivati da ‘frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine’ (Dongo, 2022).
‘Senza glutine’, le regole vigenti
L’adozione della dicitura ‘senza glutine’ – in etichetta e pubblicità dei prodotti alimentari, online e offline (Dongo, 2025) – è quindi soggetta a tre ordini di regole, come di seguito esposti.
Food Information Regulation (EU) No 1169/11
La dicitura ‘senza glutine’ si qualifica come informazione volontaria, ed è perciò soggetta alle pratiche leali d’informazione relativa agli alimenti indicati agli articoli 36 e 7 del Food Information Regulation (EU) No 1169/11. Tali pratiche comportano i divieti espressi di indurre in errore il consumatore, con particolare riguardo a:
- le ‘caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione’ (articolo 7.1.a);
- il suggerimento, anche implicito, ‘che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive’ (articolo 7.1.c).
Le pratiche leali d’informazione comprendono altresì il dovere di fornire informazioni sugli alimenti ‘precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore’ (reg. UE 1169/11, articolo 7.2). Con espresso divieto di fornire notizie ‘ambigue’ e/o ‘confuse per il consumatore’ (reg. UE 1169/11, articolo 36.2.b).
Gluten-free and low-gluten claims Regulation (EU) No 828/14
La Commissione europea ha adottato un atto di esecuzione sull’applicazione dei requisiti di cui al Food Information Regulation (EU) No 1169/11, articolo 36.2, per quanto specificamente attiene alle informazioni volontarie sugli alimenti relative a ‘l’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti’ (reg. UE 1169/11, articolo 36.3.d).
Il regolamento (UE) n. 828/14 si applica alla generalità delle ‘informazioni ai consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti’ (articolo 1), in entrambi i casi in cui esse siano fornite in etichetta e pubblicità di:
– alimenti di uso corrente, i quali possono altresì venire designati come ‘adatti per celiaci’ (articolo 3.2);
– alimenti ‘specificamente formulati per celiaci’ (a sua volta prevista quale informazione facoltativa, ai sensi dell’articolo 3.3. Es. prodotti con farine degluteinizzate o ingredienti sostitutivi).
Le sole diciture sull’assenza di glutine o la sua presenza in misura ridotta negli alimenti – e le relative condizioni d’impiego – sono quelle stabilite in Allegato al reg. UE 828/2014 (articolo. 3.1):
– ‘senza glutine (…) solo laddove il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg’,
– ‘con contenuto di glutine molto basso (…) solo laddove il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale, consistente di uno o più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine, o contenente uno o più di tali ingredienti, non sia superiore a 100 mg/kg’.
AIC e Ministero della Salute: classificazione degli alimenti
L’Associazione Italiana per la Celiachia, AIC, fondata nel 1979, ha realizzato e mantiene aggiornato l’ABC della dieta senza glutine, ove gli alimenti vengono distinti in tre macro-categorie in relazione ai potenziali rischi di presenza di glutine. Analoga classificazione, se pure meno dettagliata, è stata offerta dal Ministero della Salute nella sua Relazione al Parlamento sulla celiachia per l’anno 2023 (pagine 24-25) ‘per poter orientare i celiaci e i loro familiari nelle scelte alimentari e, contemporaneamente, supportare gli operatori del settore alimentare alla corretta etichettatura dei prodotti’:
- gli ‘alimenti [sempre] permessi’ [ai pazienti celiaci] sono quelli naturalmente senza glutine, non lavorati ovvero lavorati in filiere che generalmente non presentano rischi di contaminazione con glutine (gruppi rispettivamente 1 e 2 della tabella del Ministero della Salute). Tra i numerosi esempi si segnalano conserve vegetali e ittiche, carni di varie specie e prodotti da esse derivati, prodotti ittici, uova, latticini, etc. Tali prodotti non possono riportare in etichetta la dicitura ‘senza glutine’, proprio perché tale caratteristica è comune agli alimenti che appartengono alle relative categorie;
- gli ‘alimenti a rischio’ (gruppi 3 e 4 della tabella del Ministero della Salute) sono gli alimenti lavorati che potrebbero contenere glutine., anche a causa del rischio di contaminazione incrociata. È proprio questa l’unica categoria di alimenti ove l’utilizzo dell’indicazione volontaria ‘senza glutine’ (o ‘con contenuto di glutine molto basso’, nel caso di prodotti specificamente formulati per celiaci) ha il preciso significato di informare i consumatori celiaci in merito alla sicurezza del consumo dell’alimento da parte loro;
- gli ‘alimenti vietati’ [per i celiaci], in quanto il glutine è in essi sempre presente. Si riferisce in questo caso ai cereali che contengono glutine – ‘vale a dire: grano (tra cui farro e grano khorasan), segale, orzo, avena (con l’eccezione di quella garantita da contaminazioni, ai sensi del reg. UE 828/14, considerando 7) o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati’ (reg. UE 1169/11, Allegato II, punto 1) – e gli alimenti che li contengano.
Conclusioni
L’impiego della dicitura ‘senza glutine’ su prodotti che appartengono a categorie di alimenti tipicamente privi di glutine – in quanto ne siano naturalmente privi e, ove processati, siano lavorati in condizioni prive di rischi di contaminazione (quali le conserve di pomodoro, tra i numerosi esempi riportati da AIC nella categoria ‘alimenti permessi’ e riscontrabili nella fattispecie degli ‘alimenti e bevande trasformati che per natura, composizione e processo di produzione non prevedono l’utilizzo di ingredienti contenenti glutine, del Gruppo 2 della tabella del Ministero della Salute) – è fuorilegge. Si configurano infatti, in tale ipotesi:
- violazione del Food Information Regulation (EU) No 1169/11, articoli 7.1.c e 36.2.a che vi fa richiamo. In Italia, il d.lgs. 231/17 ha attribuito la competenza a controlli ufficiali e sanzioni in tale ambito al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, ICQRF (articolo 26);
- pubblicità ingannevole, in violazione della Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 146/07 che ha così modificato il Codice del consumo (d.lgs. 206/05). L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM, c.d. Antitrust) ha competenza a vigilare e irrogare sanzioni.
La grande distribuzione, vale la pena ricordare (Dongo, 2018), è a sua volta responsabile in solido per le violazioni del Food Information Regulation (EU) No 1169/11 sui prodotti da essa distribuiti:
- ‘gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali’ (reg. UE 1169/11, articolo 8.3).
L’utilizzo della dicitura ‘no glutine’ è a sua volta fuorilegge, per violazione del regolamento (UE) 828/14 che non ne contempla l’utilizzo (Dongo, 2021).
Cordialmente
Dario
Cover art copyright © 2025 Dario Dongo (AI-assisted creation)
Note
- Associazione Italiana per la Celiachia, AIC. L’ABC della dieta del celiaco [Descrizione delle categorie alimentari: permessi, a rischio, vietati]. In Dieta senza glutine. https://www.celiachia.it/dieta-senza-glutine/labc-della-dieta-del-celiaco/
- Commission Regulation (EC) No 41/2009 of 20 January 2009 concerning the composition and labelling of foodstuffs suitable for people intolerant to gluten. http://data.europa.eu/eli/reg/2009/41/oj No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2016. Repealed by Regulation (EU) No 609/2013
- Commission Implementing Regulation (EU) No 828/2014 of 30 July 2014 on the requirements for the provision of information to consumers on the absence or reduced presence of gluten in food. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/828/oj
- Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (Unfair Commercial Practices Directive). Consolidated text: 28/05/2022 http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/2022-05-28
- Dongo, D. (2017, 11 dicembre). Senza glutine? Senza esagerare. FT (Food Times).
- Dongo, D. (2017, 22 dicembre). Tè senza glutine? FT (Food Times).
- Dongo, D. (2018, 17 marzo). Le responsabilità della GDO. FT (Food Times).
- Dongo, D. (2021, 19 gennaio). Claim ‘senza glutine’, non ammesse le diciture similari. FT (Food Times).
- Dongo, D. (2022, 28 aprile). Alimenti senza glutine e marchio Spiga Barrata. FT (Food Times).
- Dongo D. (2025, 3 luglio). ‘Senza glutine’, discrepanze in etichetta. FARE (Food and Agriculture Requirements).
- Ministero della Salute, Direzione generale dell’igiene e della sicurezza alimentare. Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia, anno 2023 https://www.salute.gov.it/new/sites/default/files/imported/C_17_pubblicazioni_3534_allegato.pdf
- Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods. Consolidated text: 13/12/2014 http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1924/2014-12-13
- Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004. Consolidated text: 01/04/2025 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01
- Regulation (EU) No 609/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on food intended for infants and young children, food for special medical purposes, and total diet replacement for weight control and repealing Council Directive 92/52/EEC, Commission Directives 96/8/EC, 1999/21/EC, 2006/125/EC and 2006/141/EC, Directive 2009/39/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 41/2009 and (EC) No 953/2009. Consolidated text: 20/11//2024 http://data.europa.eu/eli/reg/2013/609/2024-11-20


