- 24/05/2018
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Buongiorno Dario,
Ti scrivo per segnalarti il caso dell’etichetta di Kinder ‘Fetta allo yogurt’. Due notizie mi hanno colpito:
– il claim ‘con fermenti vivi’. Quali e in che quantità? Mi sono detto, avendo loro utilizzato come caratterizzante lo yogurt, avranno non meno di 1 milione di Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Sarà così? Non è dato sapersi, anche se si presume che lo yogurt contenuto sia 29% + ? forse il QUID lo devono calcolare i consumatori?
– la raffigurazione in etichetta della scorza di limone, per poi scoprire che il limone è aggiunto come aroma naturale di limone.
Qual è la Tua opinione?
Un saluto, Matteo
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Matteo buongiorno,
è un piacere notare la vivacità nel lancio di nuove referenze da parte di Ferrero, come mai prima nella storia del gruppo.
L’etichetta di Kinder ‘Fetta al latte allo yogurt’ pare esprimere un fine equilibrismo tra esigenze di marketing e compliance, in aree essenzialmente prive di regolazione specifica.
Il richiamo ai ‘fermenti lattici vivi’, da un lato, è suggestivo dei benefici per la flora batterica intestinale che sono caratteristici dello yogurt. Proprio di recente, tra l’altro, il Ministero della Salute ha chiarito la possibilità di riferire ai termini ‘probiotico’ e ‘prebiotico’ e all’indicazione ‘Favorisce l’equilibrio della flora intestinale’ su yogurt che presentino determinate caratteristiche. (1)
Nel caso di specie, a mio umile avviso, non ricorrono i presupposti per richiedere a Ferrero di precisare in etichetta la natura dei ‘fermenti lattici vivi’ né la loro quantità nel prodotto. Posto che in ogni caso l’operatore dovrà essere in grado di sostanziare e dimostrare – alle Autorità che eventualmente ne facciano richiesta – l’effettiva presenza di tali sostanze, nella misura idonea a validare la relativa affermazione.
In merito alla scorza di limone raffigurata in etichetta – che afferisce a un ‘aroma naturale di limone’, anziché a un ingrediente caratterizzante (in tal caso soggetto a indicazione della sua quantità, ai sensi del reg. UE 1169/11, articolo 22) – non esiste a tutt’oggi un’interpretazione consolidata sull’applicazione delle norme.
Secondo la lettura condivisa da FDE (Food Drink Europe) con EFFA (European Food Flavorings Association), il richiamo a un aroma può venire eseguito mediante un’immagine stilizzata – come nel caso in esame – sull’etichetta del prodotto. Viceversa, quando la confezione riporti una fotografia, ad essa deve corrispondere un ingrediente di cui riportare il c.d. QUID (Quantity of Ingredient Declaration). In attesa di un’interpretazione condivisa, si auspica a livello europeo.
Cordialmente,
Dario
Note
(1) Avendo riguardo a una dose giornaliera raccomandata pari a 10^9 cellule vive per almeno uno dei ceppi presenti (Streptococcus thermpophilus e Lactobacillus bulgaricus)