- 12/11/2018
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie
Caro Avv. Dario Dongo,
Alcuni organi quali Forestale, ICQRF considerano il salame come alimento preimballato e sanzionano la carenza di alcune voci previste come obbligatorie.
Il salame venduto in unità senza alcun confezionamento è però a mio avviso un prodotto sfuso. In quanto il budello costituisce parte integrante al processo di maturazione dell’insaccato a formare il prodotto salame.
Puoi gentilmente fornirci il Tuo punto di vista?
Luigi
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Luigi buongiorno,
Per ‘alimento preimballato’ si intende ‘l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita (…)’. (1)
Si sottolinea – nella definizione legale di alimento preconfezionato – come l’unità di vendita debba venire composta sia dal prodotto alimentare, sia da un imballo appostovi ai fini della commercializzazione. Ed è di conseguenza esclusa da tale definizione l’ipotesi in cui l’imballaggio costituisca parte intrinseca all’alimento stesso.
Né il salame, né altri salumi (es. mortadella) e preparazioni di carne (es. salsicce) possono venire qualificati come alimenti preimballati per il solo fatto di essere stati avvolti, in fase di produzione, dentro un budello.
Il budello, naturale o sintetico che sia, è parte della ‘monade’ alimentare. Non si tratta di un imballaggio funzionale alla messa in vendita, ma di un elemento strutturale e imprescindibile ai fini della preparazione dell’alimento. A prescindere dalla circostanza che la sua disciplina possa ricadere nel campo di applicazione dei materiali a contatto con gli alimenti (Moca).
L’informazione al consumatore relativa ai salami venduti sfusi – quand’anche vengano preincartati ai fini della vendita diretta – può venire fornita mediante apposito cartello. O ‘altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile’, collocato accanto ai recipienti o comunque in prossimità dei cibi stessi, nell’area di vendita. (2)
Le notizie obbligatorie su alimenti sfusi e preincartati, ricordiamo, sono le seguenti:
– denominazione dell’alimento,
– modalità particolari di conservazione, per i prodotti soggetti alle catene del freddo o del gelo.
Su altre categorie di prodotti si aggiungono poi, a seconda dei casi, le ulteriori notizie obbligatorie che seguono:
– indicazione ‘decongelato’, ove del caso,
– data di scadenza, limitatamente alle paste fresche,
– titolo alcolometrico nelle bevande, laddove superiore a 1,2% in volume,
– percentuale di glassatura (tara) dei prodotti congelati glassati.
Per approfondire la materia, si fa richiamo al nostro ebook gratuito ‘1169 pene. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni’. Su
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Cordialmente
Dario
Note
(1) V. reg. 1169/11, articolo 2.2.e
(2) Cfr. d.lgs. 231/17, articolo 19