- 08/12/2025
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte
Spettabile avvocato Dongo,
Le chiedo se la nuova legislazione spagnola sugli oli vegetali comporta l’obbligo di rivedere l’etichettatura dei nostri prodotti che sono realizzati in diversi Paesi UE, e commercializzati anche in Spagna, nei quali tali oli (es. girasole, soia) sono utilizzati come ingredienti.
Molte grazie, Elena
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Cara Elena,
la recente riforma della legislazione spagnola riguarda i requisiti di qualità ed etichettatura di una serie di oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva.
Real Decreto 351/2025
Il Real Decreto 351/2025, emanato il 30 aprile 2025, aggiorna la legislazione spagnola previgente (Real Decreto 308/1983) in materia di qualità degli oli vegetali commestibili, derivati da semi e frutti oleaginosi, diversi da quelli di oliva e di sansa di oliva. Tale provvedimento:
- autorizza l’uso di materie prime già vietate in Spagna bensì ammesse in Unione Europea, ivi inclusi gli oli autorizzati come nuovi alimenti (articolo 4), nonché la commercializzazione di oli vegetali non raffinati e l’introduzione di menzioni facoltative;
- definisce il concetto di olio grezzo, per identificare quelli non idonei al consumo umano prima della raffinazione (articolo 3.1.a);
- riafferma il divieto (già introdotto dal Real Decreto 760/2021) di utilizzare i termini «vergine» e «extra vergine» sull’etichettatura degli oli vegetali che ricadono nel suo campo di applicazione (articolo 6.6);
- introduce il divieto, per le nuove strutture produttive dedicate a tali oli, di produrre oli di oliva o di sansa (articolo 7.2);
- aggiorna i parametri fisico-chimici per prevenire adulterazioni e stabilisce i metodi di analisi per la loro verifica;
- allinea le norme di etichettatura e confezionamento alla legislazione europea, introducendo tra l’altro a livello nazionale alcune nuove prescrizioni (quali l’obbligo di designare come «raffinati» gli oli sottoposti ai relativi processi. Articolo 6);
- semplifica la legislazione nazionale, eliminando gli aspetti igienico-sanitari già disciplinati dai regolamenti europei orizzontali direttamente applicabili.
Ambito di applicazione e requisiti generali
‘La presente norma si applica a tutti gli oli vegetali commestibili diversi dall’olio d’oliva e dall’olio di sansa d’oliva, prodotti e commercializzati in Spagna, fatto salvo quanto stabilito nella clausola di riconoscimento reciproco contenuta nella disposizione aggiuntiva unica’ (articolo 1 – Ambito di applicazione).
‘Gli oli oggetto della presente disposizione devono soddisfare le caratteristiche fisico-chimiche di composizione e qualità e organolettiche contemplate negli allegati da I a IV della presente norma e nelle norme specifiche ad essi applicabili’ (articolo 5 – Obbligazioni generali).
Requisiti di etichettatura degli oli
‘1. Gli oli disciplinati dalla presente norma saranno messi a disposizione del consumatore finale con le seguenti denominazioni:
a) «Olio di… da spremitura», nel caso di oli ottenuti esclusivamente per spremitura, secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera b);
b) «Olio raffinato di…», nel caso di oli sottoposti a raffinazione, secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera f). Qualsiasi olio vegetale che sia stato sottoposto a raffinazione deve indicarlo chiaramente nella sua denominazione.
In tutti i casi deve essere indicata la specie vegetale da cui è ottenuto l’olio, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 4.
2. Le miscele di oli vegetali:
a) devono essere indicate come tali nella denominazione del prodotto. Inoltre, nel caso in cui nella denominazione di vendita figuri o sia evidenziato nell’etichettatura uno degli oli che la compongono, in conformità con quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla comunicazione delle informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori, sarà necessario indicare sull’etichetta la quantità percentuale che l’olio evidenziato rappresenta nella miscela;
b) indicheranno sull’etichetta che l’olio è stato raffinato quando almeno uno degli oli che lo compongono ha subito tale processo. (…)
6. È vietato l’uso dei termini «vergine» o «extravergine» nell’etichettatura degli oli disciplinati dalla presente norma, anche se ottenuti esclusivamente con procedimenti meccanici’ (articolo 6 – Obblighi specifici in materia di confezionamento ed etichettatura).
Etichettatura degli oli come ingredienti di altri prodotti alimentari
Il documento del ministero dell’agricoltura spagnolo (2025) – privo di valore giuridico – recante ‘Domande e risposte’ sull’applicazione del Real Decreto 351/2025, al punto 2, risponde alla domanda ‘Questa norma si applica solo agli oli vegetali confezionati come prodotto finale e messi a disposizione del consumatore, o include anche quelli utilizzati come ingredienti nella preparazione di altri alimenti?’ nei termini che seguono.
- ‘L’articolo 2 del Regio Decreto 351/2025, del 30 aprile, che approva la norma di qualità degli oli vegetali commestibili, stabilisce che “La presente norma si applica a tutti gli oli vegetali commestibili diversi dall’olio d’oliva e dall’olio di sansa d’oliva, prodotti e commercializzati in Spagna, […]”, senza stabilire distinzioni in base all’uso a cui è destinato l’olio commercializzato.
- Inoltre, nel suo utilizzo come ingrediente, si dovrà tenere conto di quanto stabilito dall’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che stabilisce al paragrafo 2 quanto segue: «Gli ingredienti sono indicati con la loro denominazione specifica, conformemente, se del caso, alle norme previste dall’articolo 17 e dall’allegato VI»’.
Di conseguenza, i prodotti che contengano gli oli oggetto del Real Decreto 351/2025 – laddove realizzati e commercializzati in Spagna – dovranno precisare in lista ingredienti se tali oli siano «da spremitura» o «raffinati».
Lo stesso documento, nella risposta alla domanda 6, riferisce alle varie ipotesi di inclusione di uno o più oli vegetali in prodotti alimentari diversi, prevedendo la possibilità di utilizzare la sola dicitura «oli vegetali», seguita dall’indicazione della loro origine vegetale e dalla eventuale dicitura «in proporzione variabile», nella sola ipotesi di miscele di oli (raffinati). Tale modalità di designazione degli oli vegetali raffinati è a ben vedere prevista in questi esatti termini dal regolamento (UE) n. 1169/11, in Allegato VII, Parte A.
Norme transitorie
La ‘Disposizione transitoria seconda. Commercializzazione delle scorte di prodotti’ indica che ‘I prodotti etichettati prima dell’entrata in vigore della presente norma, in conformità con la normativa vigente fino a quel momento, potranno continuare ad essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte, al massimo fino a dodici mesi dopo la sua entrata in vigore’.
Notifica a UE e WTO
Il Real Decreto 351/2025 è stato sottoposto alla procedura di informazione prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535, Technical Regulations Information System (TRIS), mediante notifica 2024/0417/ES. Il provvedimento è stato inoltre sottoposto alla procedura di notifica prevista dall’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011, e all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ai fini della sua notifica ai sensi dell’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (Technical Barriers to Trade, TBT).
Mutuo riconoscimento
La ‘Disposizione aggiuntiva unica. Clausola di reciproco riconoscimento’ prevede che:
- ‘Le merci commercializzate legalmente in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in Turchia, o originarie di uno Stato dell’Associazione Europea di Libero Scambio firmatario dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e commercializzate legalmente in esso, sono considerate conformi al presente decreto reale.
- L’applicazione del presente decreto reale è soggetta al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci commercializzate legalmente in un altro Stato membro (…)’.
Regolamento (UE) 1169/11, ‘oli vegetali’
Il regolamento (UE) 1169/11 stabilisce i requisiti generali per l’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari. La natura regolamentare di tale provvedimento implica la diretta e contestuale applicazione delle sue norme, come tradotte nelle lingue ufficiali degli Stati membri, nell’intero Mercato Unico.
L’Allegato VII del regolamento (Indicazione e designazione degli ingredienti), nella Parte A (Disposizioni particolari relative all’indicazione degli ingredienti in ordine decrescente di peso), al punto 8, prevede quanto segue:
- gli «Oli raffinati di origine vegetale» ‘possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la designazione «oli vegetali», immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell’origine vegetale specifica e, eventualmente, anche dalla dicitura «in proporzione variabile». Se raggruppati, gli oli vegetali sono inclusi nell’elenco degli ingredienti, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo degli oli vegetali presenti’.
Conclusioni
Alla luce di quanto disposto nella ‘Disposizione aggiuntiva unica. Clausola di reciproco riconoscimento’, il Real Decreto 351/2025 non si applica ai prodotti legalmente realizzati in altri Stati membri, oltreché in quelli dello Spazio Economico Europeo e Turchia. Gli operatori del settore alimentare possono quindi commercializzare tali prodotti anche in Spagna, senza alcun obbligo di modificare le etichette già in uso per specificare che gli oli vegetali utilizzati sono raffinati.
Gli oli vegetali in questione oltretutto sono quasi sempre raffinati, ed è viceversa interesse degli operatori evidenziare in etichetta il maggior valore degli oli da spremitura, laddove questi ultimi vengano invece utilizzati. Non si ravvede perciò alcun rischio di indurre in errore i consumatori a tale riguardo, e non si configurano di conseguenza possibili violazioni del regolamento (UE) n. 1169/11, articoli 7 (Pratiche leali d’informazione) e 36 (Requisiti applicabili alle informazioni volontarie sugli alimenti).
Il regolamento (UE) n. 1169/11 a sua volta prevede espressamente la possibilità di designare nell’intero Mercato interno gli oli vegetali raffinati ovunque realizzati, nella lista ingredienti, come «oli vegetali» (Allegato VII, Parte A, punto 8).
Cordialmente
Dario Dongo
Photo by Susanne Jutzeler, suju-foto : https://www.pexels.com/photo/shallow-focus-photography-of-yellow-sunflower-field-under-sunny-sky-1169084/
Riferimenti
- Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. (2025, 30 aprile). Real Decreto 351/2025, de 30 de abril, por el que se aprueba la norma de calidad de los aceites vegetales comestibles (BOE-A-2025-9738). Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-9738
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Dirección General de Alimentación. (2025, 31 luglio). Preguntas y respuestas. Aplicación del Real Decreto 351/2025, de 30 de abril, por el que se aprueba la norma de calidad de los aceites vegetales comestibles (Vers. 2.0) [Documento informativo]. https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/alimentacion/legislacion/recopilaciones-legislativas-monograficas/aceites/20250731-documento-pyr-nc-aavv_-2-0_limpio.pdf
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione. Testo consolidato: 01/04/2025 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01
- Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 http://data.europa.eu/eli/reg/2019/515/oj
- Technical Regulations Information System (TRIS). Notifica 2024/0417/ES del 22/07/2024, periodo di sospensione prorogato fino al 23/01/2025. https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/26122


