Carne senza bollo sanitario, quale sanzione? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Gentilissimo avvocato Dongo,

La disturbo per un dubbio sulla sanzione da applicare nel caso di ritrovamento di carne sprovvista di bollo sanitario, nel corso di controlli ufficiali (attività ispettiva) su una macelleria ove è stata ritrovata.

L’avvenuta abrogazione del regolamento (CE) n. 854/2004 rende forse inapplicabile la sanzione stabilita all’articolo 6, comma 10, del d.lvo 193/2007? Ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità. Luisa


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale

Cara Luisa,

è opportuno anzitutto rivedere il contenuto delle norme richiamate.

Bollo sanitario

Hygiene 2 Regulation (EC) No 853/04, in vigore dall’1.1.06, prescrive in modo categorico che ‘gli operatori del settore alimentare immettono sul mercato un prodotto di origine animale manipolato in uno stabilimento soggetto al riconoscimento (…) solo se questo è contrassegnato da un bollo sanitario apposto ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004’. (1)

Il dovere di apporre il bollo sanitario sulle carni rimane invariato, se pure le sue modalità – già stabilite in Hygiene 3 Regulation (EC) No 854/04 – siano oggi indicate nel regolamento (UE) 2019/627. (2) Tale regolamento, assieme al regolamento (UE) 2019/624, ha invero sostituito il previgente reg. CE 854/04 relativi ai controlli ufficiali sulle produzioni di alimenti di origine animale. (3)

Sanzione

Il decreto legislativo 193/07 ha introdotto in Italia un apposito regime sanzionatorio volto a punire le violazioni delle norme contenute nel ‘Pacchetto Igiene’ (reg. CE 852, 853/04 e successivi. (4)

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 854/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 18.000 euro per ogni lotto di carne non bollato’ (d.lgs. 193/07, articolo 6, comma 10).

Conclusioni

La sanzione prevista nella succitata norma è volta a punire l’operatore che immetta in commercio carne sprovvista di bollo sanitario. Poiché il precetto – dovere di apporre il bollo sanitario sulle carni – è tuttora vigente, nella successione continuativa delle norme che lo hanno prescritto, tale sanzione può e anzi deve venire applicata.

Cordialmente

Dario

Note

(1) Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Si veda articolo 5, paragrafo 1, lettera ‘a’. Testo consolidato al 15.2.23 su EurLex https://tinyurl.com/tdammwk7

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Si vedano articolo 48 e Allegato II. Testo consolidato al 9.1.23 su EurLex https://tinyurl.com/bde2ae6j

(3) Dario Dongo. Controlli pubblici ufficiali sui prodotti di origine animale, reg. UE 2019/624 e reg. UE 2019/627. FARE (Food and Agriculture Organization). 10.6.19

(4) Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. Su Normattiva https://tinyurl.com/442k3ban



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