- 02/08/2024
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario,
vorrei la Tua opinione sulle etichette alimentari negli imballi multipli. Il caso riguarda imballi da 3 kg, all’interno dei quali si trovano 6 sacchetti da 500 g di grissini.
Bisogna etichettare anche i singoli sacchetti, ai fini della vendita da parte del produttore a ristoranti e negozi alimentari?
Ti ingrazio in anticipo come sempre, Sonia
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in Agri-Food Systems
Cara Sonia,
le risposte al quesito variano in relazione al destino fisico e commerciale degli alimenti preimballati, ai sensi del Food Information Regulation (EU) No 1169/11.
1) Alimenti preimballati
‘Alimento preimballato’ , o preconfezionato, è ‘l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio’ (Reg. EU 1169/11, art. 2.2.e).
2) Etichetta ed etichettatura
‘Etichetta’ è ‘qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore’ (Reg. EU 1169/11, art. 2.2.i).
‘Etichettatura’ a sua volta è ‘qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento’ (Reg. EU 1169/11, art. 2.2.j).
4) Informazioni obbligatorie
Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preimballati – previste dal Reg. (UE) 1169/11 agli articoli 9 e 10, con richiamo alle altre normative europee e nazionali applicabili (1) – devono venire applicate, in linea di principio, sulle etichette degli alimenti come sopra definite.
In due soli casi è possibile fornire le predette informazioni, in alternativa alle etichette, ‘sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:
a) quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;
b) ‘quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato’ (Reg. EU 1169/11, articolo 8.7).
5) Informazione B2B
L’informazione B2B (business to business) relativa ai prodotti alimentari preimballati può quindi assumere diverse modalità, a seconda del loro destino fisico e commerciale. Si delineano tre ipotesi:
5.1) Vendita a un operatore commerciale diverso da una collettività, es. negozio di panetteria o gastronomia da asporto (2). In questo caso le informazioni sui singoli alimenti preimballati possono venire fornite in etichetta, ovvero attraverso la documentazione commerciale che ne preceda o accompagni la consegna (3)
5.2) Vendita a una collettività di alimenti preconfezionati destinati a essere ‘preparati, trasformati, frazionati o tagliati’. Anche in questa ipotesi, che può ricorrere nel caso specifico di confezioni da 500 g di grissini destinati a venire forniti in quantità ridotte, allo stato sfuso, ai singoli avventori, le informazioni possono venire fornite sui documenti commerciali
5.3) Vendita a una collettività di alimenti preimballati destinati alla somministrazione senza previa preparazione né frazionamento da parte della collettività. In questo caso, che ricorre ad esempio quando i grissini siano confezionati in buste ‘monoporzione’ (es. 30-50 g), le informazioni obbligatorie devono sempre comparire in etichetta.
6) Etichette su imballi multipli e imballi esterni
Gli imballi esterni, in tutti i casi, devono riportare (quantomeno) le informazioni obbligatorie per essi stabilite. Vale a dire:
- denominazione dell’alimento
- quantità netta
- termine minimo di conservazione o data di scadenza
- condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego
- nome o ragione sociale (non anche il solo marchio) e indirizzo dell’operatore responsabile (4,5).
Per approfondimenti si richiama l’ebook ‘1169 pene. Reg. (UE) n. 1169/11. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni’ (6)
Cordialmente
Dario
Note
(1) Si veda il paragrafo 1 al precedente articolo di Dario Dongo, Andrea Adelmo Della Penna. Prodotti della pesca, quali informazioni agli operatori e ai consumatori. GIFT (Great Italian Food Trade). 16.7.24
(2) ‘Collettività’ è ‘qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale’ (Reg. EU 1169/11, art. 2.2.d)
(3) Nell’ipotesi in cui le informazioni obbligatorie sull’alimento preimballato vengano fornite attraverso la sola documentazione commerciale all’operatore economico, è quest’ultimo ad assumere la responsabilità di trasmetterle al consumatore finale. In etichetta, qualora gli alimenti rimangano preimballati, ovvero su un cartello di vendita quando essi siano venduti allo stato sfuso. Si veda il precedente articolo di Dario Dongo. Alimenti sfusi e preincarti, collettività. GIFT (Great Italian Food Trade). 19.3.18
(4) Nome o ragione sociale dell’operatore responsabile. Il marchio può bastare? Il parere dell’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 4.3.17
(5) Dario Dongo. Notizie obbligatorie sull’imballo esterno, questioni plastica trasparente ed export. FARE (Food and Agriculture Requirements). 10.4.17
(6) Si veda anche l’articolo ‘Prodotti da forno, preincartati o preimballati? Risponde l’avvocato Dario Dongo’. FARE (Food and Agriculture Requirements). 1.5.21