- 17/01/2025
- Postato da: Iudita Sampalean
- Categoria: Domande e risposte

Egregio avvocato Dongo,
Le sottopongo una questione in merito all’etichettatura di prodotti alimentari immessi sul mercato italiano tramite importazione parallela, o comunque distribuiti attraverso canali commerciali diversi rispetto a quelli dell’industria produttrice. Il caso riguarda un’impresa che vorrebbe:
– acquistare all’estero (Paesi UE ed extra-UE) prodotti alimentari destinati a esclusivo uso professionale (es. gelateria, pasticceria);
– rivendere i prodotti in Italia a distributori (solo vendite B2B), i quali richiedono l’etichetta in italiano per i loro clienti diretti;
– in quest’ultimo caso, l’impresa applicherebbe sui prodotti un’etichetta in lingua italiana che si aggiunge a quella originale in lingua/e straniera/e stampata/e dal produttore.
Molte grazie
Valentina
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Cara Valentina,
l’importazione parallela di prodotti alimentari da Paesi extra-UE – così come la commercializzazione, all’interno del mercato UE, attraverso canali diversi dalle linee di distribuzione dei produttori – è un’attività di per sé legittima. (1)
Bisogna tuttavia prestare grande attenzione, in entrambi i casi, alle regole applicabili in tema di etichettatura e di informazione B2B. Oltreché, nel caso dell’importazione parallela, alle regole che attengono alla sicurezza alimentare.
1) Importazione parallela di prodotti alimentari
L’importatore di alimenti in arrivo da Paesi extra-UE è sempre responsabile, per quanto attiene a:
– etichettatura, e informazione B2B. Fatta salva l’ipotesi in cui l’operatore titolare del marchio con cui i prodotti vengono commercializzati abbia sede in UE (e abbia gestito, o comunque controllato, l’immissione degli stessi nel mercato UE); (2)
– sicurezza e conformità alle regole UE. L’import di alimenti di origine animale e prodotti composti (da alimenti trasformati di origine animale e matrici vegetali) è soggetto ad appositi requisiti, che variano in relazione alle categorie merceologiche (3,4).
2) Etichettatura e informazione B2B
L’etichetta dei prodotti deve sempre venire fornita nella lingua ufficiale applicata nel Paese membro ove le merci vengono commercializzate, anche online. Vale a dire in lingua italiana, per le merci immesse sul mercato italiano. (5)
L’informazione B2B, che può venire fornita anche attraverso la documentazione commerciale che precede o accompagna la loro spedizione, risponde allo stesso criterio. Lingua italiana per i prodotti venduti in Italia. (6)
3) Alimenti da importazione o distribuzione parallela, quale etichetta?
Gli importatori di prodotti extra-UE, al pari dei ‘trader’ che distribuiscano ‘in parallelo’ prodotti alimentari già presenti sul mercato UE bensì sprovvisti di etichette nella lingua ufficiale del Paese di destino delle merci, devono:
– inserire in etichetta e nel l’informazione B2B i propri riferimenti (nome o ragione sociale, indirizzo completo di una sede basata in UE), preceduti dalla dicitura ‘importato da’ o ‘distribuito da’, a seconda dei casi;
– controllare, assicurare e verificare ‘la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività’. (7)
4) Responsabilità
Importatori e trader paralleli assumono perciò la piena responsabilità sull’informazione B2B e B2C relativa ai prodotti da essi commercializzati. Questa responsabilità comporta:
– il dovere di garantire la piena rispondenza delle informazioni obbligatorie ai testi ufficiali delle regole europee applicabili, nella lingua del Paese di destino; (8)
– il divieto di alterare il significato delle informazioni che accompagnano un alimento, ‘se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli’;
– la responsabilità ‘delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso’. (9)
5) Conclusioni
I mercati paralleli sono molto interessanti per gli acquirenti professionali e i consumatori finali, oltreché per i loro protagonisti. I quali devono sempre tenere conto che:
– le grandi industrie tendono a ostacolare in ogni modo queste operazioni (a volte anche attraverso pratiche in contrasto con i principi della libera concorrenza che informano il Trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea);
– la conoscenza esatta e il rispetto scrupoloso di tutte le norme applicabili, nei vari livelli internazionale, europeo e nazionale, sono indispensabili a prevenire ogni possibile contestazione.
La nostra squadra è a disposizione per la consulenza a 360 gradi su questi e altri temi.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Dario Dongo. Commercio e import parallelo, il vero risparmio sui prodotti di Big Food. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.2.19
(3) Dario Dongo, Andrea Adelmo Della Penna. Import di prodotti di origine animale e prodotti composti, le nuove regole UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.12.23
(4) Dario Dongo. EU barriers to entry of composite products. The El Mordjene case. FT (Food Times). November 25, 2024
(5) Vendita online di prodotti alimentari, etichettatura e lingua. Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 25.3.22
(6) Informazioni B2B, quale lingua utilizzare? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 15.10.22
(7) Food Information Regulation (EU) 1169/11, articolo 8.5
(8) Dario Dongo. EU Court of Justice, zero tolerance on language requirements in food labels. FT (Food Times). January 23, 2022
(9) Food Information Regulation (EU) 1169/11, articolo 8.4