Responsabilità del distributore sulle etichette alimentari

Egregio avvocato Dongo,

Le chiedo un chiarimento sulle responsabilità del distributore, che si tratti di grande distribuzione organizzata o distribuzione organizzata, in caso di vendita di prodotti a marchio del fornitore con etichette alimentari non conformi alle regole vigenti.

Molte grazie, Leonardo


Il regolamento (UE) 1169/11, c.d. Food Information Regulation, ha introdotto all’articolo 8 un regime innovativo di responsabilità in tema di etichettatura degli alimenti che coinvolge sia il titolare del marchio con cui il prodotto viene commercializzato (ovvero l’importatore, per i prodotti extra-UE), sia il distributore in entrambe le ipotesi di vendita di prodotti alimentari a marchio proprio o altrui.

Responsabilità del distributore sulle etichette alimentari

Le responsabilità del distributore sulla conformità delle etichette alimentari alle regole vigenti si distinguono essenzialmente in due fattispecie:

  • responsabilità primaria sull’informazione al consumatore, laddove il distributore sia titolare del marchio con cui il prodotto viene commercializzato (private label o MDD, marca del distributore);
  • responsabilità concorrente, per omessa vigilanza sul rispetto delle regole d’informazione al consumatore, nel caso in cui l’operatore responsabile sia un soggetto diverso (es. IDM, industria di marca).

Responsabilità primaria sulle etichette a marchio proprio

L’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti:

  • è ‘l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione’ (reg. UE 1169/11, articolo 8.1);
  • ha il dovere di assicurare ‘la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali’ (reg. UE 1169/11, articolo 8.2).

In pratica, il titolare del marchio con cui l’alimento viene commercializzato deve riportare in etichetta il proprio nome o ragione sociale e indirizzo – quand’anche il prodotto sia stato realizzato da soggetti terzi – e assume la responsabilità primaria sull’informazione al consumatore.

Responsabilità concorrente sulle etichette a marchi altrui

Il Food Information Regulation (EU) No 1169/11 ha altresì introdotto la responsabilità concorrente del distributore sulla conformità legale delle etichette alimentari di prodotti a marchi altrui:

  • Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali’ (reg. UE 1169/11, articolo 8.3).

Il legislatore europeo ha quindi riconosciuto il ruolo protagonista della distribuzione moderna nell’offerta di mercato e le ha attribuito un dovere di vigilanza da esercitare, si noti bene, con un livello di diligenza professionale che equivale alla miglior scienza ed esperienza applicabile nel momento storico al settore di riferimento.

Questa tendenza normativa ha trovato ulteriore sviluppo nel General Product Safety Regulation (EU) 2033/988, ove si afferma la responsabilità del distributore nell’analisi del rischio sui prodotti non alimentari da esso commercializzati, tenuto anche conto di etichette e schede tecniche ricevute dai fornitori.

Regime sanzionatorio

Le sanzioni amministrative stabilite in Italia per l’omessa vigilanza del distributore sulla conformità legale delle etichette a marchi dei fornitori sono modeste, rispetto a quelle previste a carico dell’operatore responsabile:

  • Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare diverso dal soggetto responsabile di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, il quale, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo paragrafo 3, fornisce alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro’ (d.lgs. 231/17, articolo 4.1).

Particolare attenzione va tuttavia dedicata alle ipotesi in cui le violazioni delle regole in materia di etichettatura possano integrare reati quali in particolare la frode in commercio, di precipuo rilievo in quanto da essa scaturisce anche la responsabilità amministrative degli enti ai sensi del d.lgs. 231/01.

Conclusioni

Il retail fisico ed elettronico è oggi il protagonista indiscusso dell’offerta di prodotti alimentari e di largo consumo, nonché il comparto più vicino al consumatore. Il legislatore europeo ha perciò introdotto un regime di responsabilità, a carico del distributore, che muove dal dovere di vigilare la sicurezza e la conformità delle merci esposte in vendita, quando anche si tratti di prodotti a marchi dei fornitori.

La nostra squadra è a disposizione degli operatori e dei gruppi della distribuzione che intendano affrontare queste responsabilità con un approccio sistematico, mediante applicazione protocolli di campionamento e compliance check basati sull’analisi del rischio, in una logica di due diligence finalizzata a prevenire i rischi e garantire il più alto livello di trasparenza nei confronti dei consumatori.

Cordialmente

Dario

Foto di Franki Chamaki su Unsplash

Riferimenti

  • Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council. Consolidated text: 01/04/2025 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01
  • Regulation (EU) 2023/988 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 on general product safety, amending Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council and Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and the Council, and repealing Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 87/357/EEC http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj
  • Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Testo aggiornato al 13/07/2024 su Normattiva https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231


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