- 27/11/2025
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario,
Ti chiedo di chiarire le condizioni di utilizzo del claim ‘Approvato da…’ (un’associazione di medici o nutrizionisti, ad esempio), che si osserva in alcune etichette e pubblicità di prodotti alimentari. Quali regole si applicano?
Grazie come sempre, Gabriella
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Cara Gabriella, il claim ‘Approvato da…’ deve anzitutto venire inquadrato nel contesto dell’informazione a cui esso viene riferita, con particolare riguardo alle informazioni nutrizionali e relative alla salute.
‘Nutrition & health claims’, premessa
Sì qualifica come indicazione sulla salute ogni notizia fornita nell’informazione commerciale relativa ai prodotti alimentari che suggerisca, sia pure implicitamente, una relazione favorevole tra il consumo di un alimento – o una sua categoria, o una sostanza ivi contenuta – e la salute del consumatore. Si qualifica invece come indicazione nutrizionale ogni notizia volontaria offerta nell’informazione commerciale in merito all’energia o sostanze nutritive che l’alimento apporta, non apporta, ovvero fornisce in proporzioni aumentate o ridotte.
In tali casi si devono applicare le regole europee su ‘Nutrition & Health Claims’. (1,2). Le quali prescrivono, in primo luogo, la conformità di:
- indicazioni nutrizionali, alle condizioni generali stabilite nel tassativo elenco di cui in Allegato al reg. CE 1924/06;
- claim salutistici, alle condizioni previste per le sole diciture autorizzate nel reg. UE 432/12 e successive modifiche.
Il regolamento NHC impone altresì il rispetto di principi generali d’informazione, (3) i quali comprendono una serie di divieti:
- su informazioni false, ambigue e fuorvianti,
- sul ‘dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti’,
- di ‘incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento‘,
- di ‘suggerire (…) che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive’,
- di fare riferimento, con testi e immagini, ‘a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore’. (4)
I claim nutrizionali e salutistici sono altresì soggetti a condizioni generali, le quali attengono a:
- rilevanza delle notizie per la salute e la nutrizione umana, in rapporto a quantità di cibo che possano venire ragionevolmente consumate nel contesto di una dieta equilibrata;
- biodisponibilità – ove del caso – delle sostanze di cui sia fatto vanto;
- fondamento, scientifico e analitico, delle affermazioni; nonché
- comprensibilità delle notizie, da riferire al consumo del prodotto secondo le indicazioni offerte. (5)
‘Approvato da…‘, condizioni d’impiego
La premessa indispensabile per l’impiego di alcuna forma di endorsement da parte di medici, nutrizionisti o associazioni di volontariato – nell’informazione commerciale (etichette, pubblicità, siti web e social network) – è rappresentata dal fatto che il prodotto possieda i requisiti ed effettivamente riporti (in etichetta, quantomeno) un claim nutrizionale o salutistico conforme alle regole accennate nel precedente paragrafo. (6)
‘Associazioni nazionali di professionisti dei settori della medicina, della nutrizione o della dietetica e associazioni di volontariato. In mancanza di norme comunitarie specifiche relative a raccomandazioni o avalli da parte di associazioni nazionali di professionisti dei settori della medicina, della nutrizione o della dietetica o da parte di associazioni di volontariato si possono applicare le pertinenti norme nazionali conformemente alle disposizioni del trattato’ (reg. CE 1924/06, articolo 11).
Indicazioni del ministero della Salute italiano
Il ministero della Salute italiano, in apposita circolare, ha indicato i criteri da seguire per verificare la legittimità degli endorsement di cui sopra:
a) analisi di conformità delle indicazioni fornite rispetto alle regole vigenti su Nutrition & Health Claims;
b) verifica dei requisiti di rappresentatività nazionale dell’associazione dei professionisti nei ‘settori della medicina, della nutrizione o della dietetica’;
c) nel caso di semplici attestazioni come ‘consigliato da …’, ‘raccomandato da …’ ovvero l’applicazione di logo dell’associazione ‘sarà richiesto, in sede di controllo, di fornire prova dei test effettuati a sostegno dell’attestazione’. (7)
La presenza di un claim nutrizionale o salutistico conforme alle regole europee è quindi una condizione necessaria ma non sufficiente a legittimare l’attestazione di associazioni mediche specialistiche o di volontariato. Le quali a loro volta non possono limitarsi a ‘prendere atto’ dell’esistenza di un’indicazione autorizzata per concedere il loro endorsement, in genere a seguito di laute donazioni.
L’attestazione deve invece costituire l’esito di un’apposita valutazione da parte dell’ente che la rilascia. Il quale deve operare secondo un apposito codice di condotta, ai sensi dell’articolo 27-bis del Codice del consumo, (8) e verificare l’effettiva fondatezza delle notizie riportate in etichetta.
I messaggi pubblicitari a corredo dell’endorsement non devono in alcun modo trarre in inganno né risultare ‘particolarmente suggestivi’ per il consumatore medio. Su tali premesse, il Ministero della Salute ha ribadito la ‘necessità di dare applicazione con il massimo rigore alla disciplina sopra richiamata’.
Codice del Consumo
L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM, c.d. Antitrust Italia) è intervenuta in più occasioni per sanzionare pratiche commerciali ingannevoli realizzate mediante indicazioni ‘Approvato da…’, in violazione del Codice del Consumo (d.lgs. 206/05 e successive modifiche, in attuazione della Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC). Le pronunce più importanti riguardano:
- Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) e Ovito, 2008;
- Danone – Danacol e Società Italiana di Medicina Generale, 2009; (9)
- Unilever — Pro-Activ e Società Italiana di Cardiologia, 2009; (9)
- Uliveto / Rocchetta, AIGO (Associazione Italiana Gastroenterologi e Endoscopisti Digestivi Ospedalieri) e CLU (Associazione Urologica per la Calcolosi), 2014. (10)
Dario Dongo
Photo by RDNE Stock project: https://www.pexels.com/photo/doctors-and-nurses-in-a-hospital-6129507/
Note
(1) Regulation (EC) No 1924/2006 of the european parliament and of the council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods. Consolidated text: 13/12/2014 http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1924/2014-12-13
(2) Commission Regulation (EU) No 432/2012 of 16 May 2012 establishing a list of permitted health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health. Consolidated text: 20/08/25 http://data.europa.eu/eli/reg/2012/432/2025-08-20
(3) V. reg. (CE) n. 1924/06, articolo 3
(4) Sono perciò vietatissime le immagini del soggetto ‘(sovrappeso o obeso) prima e (filiforme) dopo’ il ‘trattamento’ con alimenti o integratori pseudo-dietetici che ancora affollano il web e le tv locali
(5) Si veda reg. (CE) n. 1924/06, articolo 5
(6) ‘Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica’ sulla salute (reg. CE n. 1924/06, art. 10.3)
(7) Cfr. Circolare Min. Sal. DGSAN 21.2.2011 n. 4748
(8) Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del Consumo. Normattiva (ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 24/02/2025). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206. Si veda l’articolo 27-bis, Codici di condotta:
‘1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l’indicazione del soggetto responsabile o dell’organismo incaricato del controllo della loro applicazione.
2. Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.
4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l’indicazione degli aderenti.
5. Dell’esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell’adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori’
(9) Dongo, D. (2017, 15 novembre). Antitrust, rassegna alimentare. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/antitrust-rassegna-alimentare/
(10) Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM). Bollettino n. 52 del 19/01/2015.
https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/52-14.pdf


