‘Lavorazione artigianale’

Egregio avvocato Dongo,

chiedo la Sua opinione in merito alla possibilità di riportare la dicitura ‘lavorazione artigianale’ in etichettatura e pubblicità di prodotti realizzati da un’impresa di medie dimensioni registrata all’Albo delle Imprese Artigiane nel rispetto del metodo artigianale, che comprende l’utilizzo di attrezzature tradizionali e un intervento manuale significativo.

Molte grazie, [lettera firmata]


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, l’operatore deve garantire che le indicazioni in etichetta siano accurate, chiare e non fuorvianti (articoli 7 e 36).

L’articolo 7.1.a del regolamento, in particolare, precisa il divieto di indurre in inganno i consumatori sulle caratteristiche essenziali dei prodotti alimentari, ivi incluse quelle che attengono ai metodi di produzione.

Tale regolamento fornisce un quadro generale per la comunicazione commerciale dei prodotti alimentari, ma non definisce in modo uniforme a livello dell’Unione i termini ‘artigianale’ o ‘lavorazione artigianale’.

L’interpretazione di tali espressioni è quindi demandata ai contesti normativi nazionali e alle prassi delle autorità competenti, con riferimento ai principi generali di veridicità e lealtà dell’informazione commerciale.

Artigianato, normativa italiana

In Italia, la disciplina dell’impresa artigiana è regolata dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l’artigianato) e successive modifiche, che definisce i requisiti per l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane e attribuisce la qualifica formale di impresa artigiana. Tale normativa indica:

  • i requisiti per la qualifica di imprenditore artigiano;
  • le caratteristiche dell’impresa artigiana;
  • le modalità di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane;
  • i limiti dimensionali;
  • le agevolazioni riservate alle imprese artigiane.

Linee guida ministeriali italiane

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero delle Attività Produttive e Ministero dello Sviluppo Economico) ha pubblicato alcune circolari interpretative sull’etichettatura degli alimenti con richiami all’artigianalità:

a) Circolare 10 novembre 2003 n. 168. Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. Alla lettera ‘f’, dedicata ai ‘prodotti artigianali’, la circolare chiarisce che:

‘Nella commercializzazione di taluni prodotti artigianali, quali le paste alimentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001, talvolta viene messo in evidenza un riferimento alla ‘produzione artigianale’, come se si trattasse di una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore. L’uso di diciture quali ‘lavorato a mano’ e similari è ingannevole qualora soltanto alcune fasi secondarie e collaterali della produzione siano effettuate a mano.

Nel comparto delle paste alimentari, ad esempio, le diciture ‘lavorato a mano’ e simili potranno essere apposte unicamente qualora le fasi di impasto, trafilatura, taglio ed essiccazione della pasta siano state effettuate in tutto o per la maggior parte a mano e non anche quando la manualità abbia riguardato unicamente fasi secondarie come lo svuotamento dei sacchi di semola, il riempimento delle tramogge, il dosaggio degli ingredienti o il confezionamento’;

b) circolare 18 settembre 2024. Linee guida sulla dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011), nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l’etichettatura di taluni prodotti alimentari. La più recente circolare del MIMIT aggiorna e sostituisce le precedenti circolari, confermando quanto esposto nella circolare 168/03 per quanto attiene ai concetti di ‘produzione artigianale’ e ‘lavorato a mano’, oltre a richiamare la pronuncia dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato 9.12.00 n. 8884 (si veda il paragrafo successivo).

Codice del Consumo, Antitrust Italia

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) vigila sull’applicazione del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), in attuazione della Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC e e successive modifiche, da ultimo introdotte tramite d.lgs. 26/2023 (in attuazione della Omnibus Directive EU 2019/2161).

L’AGCM, c.d. Antitrust Italia, nel provvedimento 9 novembre 2000 n. 8884, ha fornito un elenco non esaustivo delle metodologie che possono essere considerate artigianali, valorizzando elementi quali:

  • la presenza di una struttura organizzativa tipicamente artigianale e/o familiare;
  • il basso numero di addetti;
  • l’incidenza dell’apporto umano e personale nella produzione.

Distinzione tra i concetti di ‘prodotto artigianale’ e ‘lavorazione artigianale’

Obiettivo comune del Food Information Regulation (EU) No 1169/11 e della della Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC è garantire la correttezza delle pratiche commerciali nei confronti del consumatore.

Nella prospettiva del consumatore è perciò utile distinguere, ad avviso dello scrivente, i diversi concetti di ‘prodotto artigianale’, da un lato, e ‘metodo artigianale’ o ‘lavorazione artigianale‘ dall’altro.

‘Prodotto artigianale’

Il concetto di ‘prodotto artigianale’ riguarda l’impresa nel suo complesso, vale a dire:

  • le infrastrutture;
  • le risorse umane;
  • i processi di produzione (‘lavorazione non del tutto automatizzata’ in caso di produzione in serie, ai sensi dell’articolo 4 della legge 443/1985).

Un prodotto può definirsi ‘artigianale’ quando proviene da un’impresa che opera secondo modelli produttivi non industriali, caratterizzati dalla prevalenza dell’intervento umano e l’autonomia tecnica e professionale dell’artigiano.

In Italia, l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della legge 443/1985 costituisce l’elemento formale che attesta questa condizione.

‘Metodo artigianale’, ‘lavorazione artigianale’

Il riferimento al ‘metodo artigianale’ o alla ‘lavorazione artigianale‘ riguarda invece il processo specifico attraverso il quale un determinato prodotto viene realizzato.

La ‘lavorazione artigianale’ identifica un metodo produttivo che conserva caratteristiche tradizionali, e può venire distinto per vari elementi quali ad esempio:

  • assenza di automazione completa dei processi;
  • intervento manuale significativo nelle fasi principali della lavorazione;
  • uso di macchinari e attrezzi tradizionali;
  • tempi lunghi di lavorazione;
  • controllo diretto della qualità.

Conclusioni

Un’impresa iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane può in linea di massima riferire alla ‘lavorazione artigianale’ o al ‘metodo artigianale’ nella etichettatura e pubblicità di prodotti realizzati attraverso processi produttivi tradizionali caratterizzati dalla prevalenza dell’intervento manuale sull’automazione.

È in ogni caso opportuno eseguire una valutazione degli elementi concreti che depongono a favore dell’artigianalità della lavorazione, raccogliere documenti e materiali idonei a giustificare i relativi claim e predisporre un quadro di informazione appropriato per prevenire alcuna forma di pubblicità ingannevole.

Particolare attenzione va dedicata al divieto di suggerire una superiorità qualitativa intrinseca dei prodotti dovuta esclusivamente al metodo artigianale, in assenza di appositi studi (di tecnologia alimentare e/o organolettici) che siano in grado di dimostrare tale assunto riferendo ai singoli prodotti.

La nostra squadra di FARE (Food and Agriculture Requirements) è a disposizione degli operatori che intendano sviluppare un’informazione legittima e trasparente, con le doverose attenzioni da seguire nei casi specifici.

Cordialmente,

Dario Dongo

Foto di kimia kazemi su Unsplash

Riferimenti

  • Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market. Consolidated text: 28/05/2022 http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/2022-05-28



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