Canapa taglio tisana? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Egregio Avvocato Dongo,

mi riferisco al Suo ultimo articolo sull’impiego di infiorescenze di Canapa Sativa a uso tisana alimentare. La questione è ancora dibattuta, in Italia, perché secondo alcune ASL il prodotto in questione non dovrebbe venire ammesso come alimento.

Queste incertezze causano tanti problemi alle imprese italiane che hanno investito sulla coltivazione e trasformazione della canapa. Il paradosso è che i prodotti di altri Paesi europei sono venduti liberamente anche in Italia, quando i nostri produttori sono ancora intrappolati dalla burocrazia.

Qual è il Suo punto di vista, come ci si deve comportare?

Molte grazie per il supporto

Orlando


 

Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Orlando buongiorno,

la coltivazione della Cannabis Sativa L. e la sua trasformazione rimangono anzitutto soggette alle restrizioni fissate dal DPR 309/90. (1)

Si sono in effetti registrate alcune resistenze, da parte di alcune ASL sul territorio. A seguito di notifiche per l’apertura di laboratori per essicazione e confezionamento di parti della pianta de qua, infiorescenze incluse. (2)

La coltivazione di Cannabis Sativa L., giova sottolineare, è contemplata dalla legge 242/2016. Nel rispetto dei requisiti ivi stabiliti, i quali postulano in primo luogo la selezione e tracciabilità delle varietà botaniche ammesse.

L’utilizzo della canapa a uso alimentare è a sua volta dato per acquisito, nel rispetto dei limiti fissati e a prescindere dall’equivoco parere 10.4.19 del Consiglio Superiore di Sanità, di per sé privo di valore giuridico.

Il registro europeo sui Novel Food, infatti, esclude la canapa sativa dal campo di applicazione dell’apposito regolamento. (3) Avendo considerato il consumo alimentare in Europa dei prodotti da essa derivati, in misura significativa, prima del maggio 1997. Ne deriva la qualifica di ‘cibo’ della canapa, senza ulteriori specificazioni.

La legislazione italiana a sua volta individua con chiarezza una filiera della canapa ad uso alimentare, senza distinzioni tra le varie parti utilizzabili. (4) Diverse parti della canapa – semi, olio e farine in primis – sono del resto presenti da tempo anche sul mercato italiano, oltreché in altri Paesi membri. (5)

Le infiorescenze, secondo nota del Ministero dell’Interno 31.7.18, sono poi state assoggettate a limiti cautelativi di THC (pari a 0,5%). Precisando che la loro vendita deve venire circoscritta, com’è ovvio, alle sole varietà ammesse e regolarmente tracciate (perciò estranee al DPR 309/90). E i prodotti devono venire commercializzati in confezioni sigillate ed integre, con precise indicazioni di uso rigorosamente prive di claim psico-cognitivi.

Quanto sopra premesso, è opportuno evidenziare che – sulla base del principio di mutuo riconoscimento – le Autorità non possono ostacolare impedire la circolazione di canapa da altri paesi a scopo tisane, nemmeno sub specie infiorescenze.

È altresì censurabile la ‘discriminazione a contrario che si può realizzare laddove le Autorità territoriali competenti ostacolino la realizzazione, da parte di operatori italiani, degli stessi prodotti invece ammessi alla libera circolazione, in quanto provengano da altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE). (6)

Il Testo Unico Officinali, infine, disciplina le attività di prima trasformazione (quali appunto, essicazione e insacchettamento di svariate specie botaniche). In ottica di semplificazione di produzione delle relative merci, che non richiedono più la presenza di figure professionali come il farmacista. Gli oneri strutturali e burocratici sono di conseguenza ridotti e compatibili con l’utilizzo di un laboratorio polifunzionale. (7)

Cordialmente

Dario

Note

(1) Cfr. DPR 309/90, c.d. TUS (Testo Unico Stupefacenti). Si veda anche, al riguardo, la Convenzione Unica Stupefacenti (CUS)

(2) Ai sensi del reg. CE 852/04, c.d. regolamento ‘Igiene 1’, art. 6

(3) Database tenuto e aggiornato dalla Commissione europea, in base al reg. CE 258/97 (abrogato dal successivo reg. UE 2015/2283)

(4) Cfr. legge 242/16

(5) Il Ministero della Salute ha pure autorizzato, a partire dal 2012, l’impiego di semi e olio di canapa negli integratori alimentari

(6) Si verrebbe in tal caso a creare la situazione kafkiana in cui solo le imprese straniere di altri Paesi SEE potrebbero vendere tisane alla canapa in Italia. Ogni misura limitativa deve comunque venire comunicata a Bruxelles, e risultare coerente nonché proporzionata a concrete valutazioni del rischio

(7) V. d.lgs. 21.5.18, n. 75

 



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