Solfiti in etichetta dei cocktail in lattina? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario buongiorno,

ho un quesito in merito all’indicazione della presenza di solfiti sulle etichette di cocktail e alcopops, in bottiglia o lattina. Mi puoi chiarire per favore quando scatta l’obbligo di indicare in etichetta la presenza di anidride solforosa e altri solfiti? Mi riferisco in particolare ai casi in cui siano utilizzati come ingredienti vini e/o spumanti la cui scheda tecnica e/o etichetta riporti la dicitura ‘contiene solfiti’?

Molte grazie

Giovanni


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Giovanni buongiorno,

l’anidride solforosa e i solfiti in generale sono le uniche sostanze in grado di innescare reazioni allergiche soggette a una soglia quantitativa – da misurare sul prodotto finale – al di sotto della quale non ricorre l’obbligo di specificarne ed evidenziarne la presenza. Come è invece sempre previsto, in tutti i casi di residui anche solo minimi, per le altre 13 categorie dei c.d. allergeni di cui in Allegato II al reg. UE 1169/11, c.d. Food Information Regulation (1,2).

Etichetta bevande alcoliche, elenco ingredienti e indicazione allergeni

Le bevande alcoliche – quelle cioè provviste di tenore di alcol, in volume, superiore all’1,2% – sono a tutt’oggi esentate dall’obbligo di riportare in etichetta l’elenco degli ingredienti. (4) Fatto salvo il dovere assoluto di indicare l’eventuale presenza degli allergeni di cui in Allegato II al reg. UE 1169/11, anche solo in tracce o in forma derivata.

L’analisi dei rischi legati alla possibile presenza di allergeni in alimenti e bevande è stata tra l’altro espressamente prescritta – nell’ambito dell’autocontrollo che incombe su tutti gli operatori, from grape to flute – dalla recente riforma del reg. CE 852/04, c.d. regolamento Igiene 1. (3) Tale analisi riguarda sia gli ingredienti deliberatamente inseriti nel prodotto, sia quelli che vi si possano trovare a causa di contaminazione incrociate (cross-contamination).

Sostanze derivate da allergeni ma escluse dall’obbligo di informazione specifica in etichetta

Le sostanze derivate da allergeni bensì escluse da obbligo di informazione specifica in etichetta, ai sensi dell’Allegato II al reg. UE 1169/11, comprendono:

– maltodestrine e sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio,

– sciroppi di glucosio a base d’orzo,

– cereali utilizzati per produrre distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola,

– gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi,

– gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino (reg. UE 1169/11, All. II, punti 1 e 4).

È viceversa doveroso indicare l’utilizzo di altre sostanze derivate da allergeni, quali ad esempio i coadiuvanti tecnologici a base di uova che pure vengono usati in enologia.

‘Contiene solfiti’?

L’indicazione relativa alla presenza di solfiti è dovuta ‘nella sola ipotesi di Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo (o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti).’ (5)

Il dovere di indicare la presenza di SO2 e solfiti non deriva perciò dal solo utilizzo di ingredienti che li contengano (es. vini, vermouth, spumanti), bensì dall’effettivo superamento della soglia di 10 mg/l di solfiti nel prodotto finito (es. cocktail o alcopops). (6)

Allergeni e solfiti, modalità di informazione specifica

L’informazione relativa a solfiti e altri allergeni deve venire fornita, alternativamente, mediante:

– esposizione della dicitura ‘contiene solfiti’ (e/o altri allergeni), qualora l’operatore si sia avvalso della facoltà di omettere la lista degli ingredienti (come si è visto, tuttora riconosciuta alle bevande alcoliche),

– evidenziazione specifica di solfiti e/o altri allergeni, nell’elenco degli ingredienti, ‘attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo’ (reg. UE 1169/11, articolo 21.1.b)

Dario

Note

(1) Reg. UE 1169/11. La disciplina da applicare all’informazione relativa alla presenza di sostanze o ingredienti in grado di innescare reazioni allergiche o intolleranze alimentari nelle categorie di consumatori vulnerabili è contenuta negli articoli e allegati che seguono:

– articolo 9.1.c (Elenco delle informazioni obbligatorie),
– art. 21 (Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze),
– articolo 44.1.a (Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati),
– Allegato II (Sostanze o prodotti che causano allergie o intolleranze)

(2) Dario Dongo. Allergeni, linee guida. GIFT (Great Italian Food Trade). 15.9.17, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/allergeni-linee-guida

(3) Dario Dongo. Reg. UE 2081/382. Gestione allergeni, cultura della sicurezza, redistribuzione alimenti. GIFT (Great Italian Food Trade). 9.3.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/reg-ue-2081-382-gestione-allergeni-cultura-della-sicurezza-redistribuzione-alimenti

(4) Dario Dongo. Etichette delle bevande alcoliche, la Commissione conferma le deroghe su elenco ingredienti e tabella nutrizionale. GIFT (Great Italian Food Trade). 16.3.17, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/etichette-delle-bevande-alcoliche-la-commissione-conferma-le-deroghe-su-elenco-ingredienti-e-tabella-nutrizionale

(5) Reg. UE 1169/11, Allegato II, punto 12

(6) Dario Dongo. Alcopops, l’ABC. Etichette da rifare. GIFT (Great Italian Food Trade). 15.8.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/alcopops-l-abc-etichette-da-rifare



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